Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11826 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 26310/05) proposto da:

– spa ISA (c.f. (OMISSIS)) in persona del consigliere delegato

rag. G.A.; rappresentata e difesa dall’avv. De Santis

Quinto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Natoli

Giorgio piazza Cola di Rienzo 69, giusta procura in calce al ricorso

per cassazione;

– ricorrente –

contro

– spa ITIB – incorporante la srl VARIPLAST – ((OMISSIS)) in

persona del presidente del consiglio di amministrazione sig. F.

L.; rappresentata e difesa dagli avv.ti Dettori Masala Giovanni

ed Alberto Ferrarese ed elettivamente domiciliata presso lo studio

della prima in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1587/2005 della Corte di Appello di Milano,

depositata il 20/06/2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

6/04/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Roberta Corsi, per delega dell’avv. Quinto De Santis,

per la ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

Udito l’avv. Daniele Manca Bitti, con delega dell’avv. Alberto

Ferrarese, per la controricorrente, che ha concluso per il rigetto

del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La spa Enichem chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Milano che fosse ingiunto alla srl Variplast di pagare L. 47.782.400 oltre accessori, quale corrispettivo della fornitura di una partita di polistirolo; l’ingiunta propose opposizione rilevando di aver ordinato il prodotto al fine di eseguire una commessa di terza società, la spa ISA, avente ad oggetto la fornitura di stampi in materiale plastico e di non aver potuto soddisfare l’ordine – che pertanto era stato annullato dalla committente – perchè gli stampi di prova erano risultati affetti da una “sporcabilità” molto elevata; la ISA aveva pertanto rifiutato di accollarsi il costo del materiale e della manodopera necessaria per la realizzazione dei pezzi. Concluse pertanto, previa autorizzazione alla chiamata in causa della ISA, affinchè, revocato il decreto d’ingiunzione, la ISA fosse condannata a pagare il materiale fornito dalla Enichem o, in subordine, affinchè la medesima società fosse condannata in via di manleva in caso di rigetto dell’opposizione- al pagamento del prodotto impiegato per gli stampi e, in ogni caso, al risarcimento dei danni.

La Enichem si costituì chiedendo il rigetto dell’opposizione osservando che l’unico rapporto inerente la fornitura era intercorso con l’opposta; la ISA, costituendosi a sua volta, rilevò che non aveva rifiutato il prodotto, essendosi solo limitata a rilevarne la “sporcabilità”; sottolineò peraltro che per espresso accordo negoziale il costo della campionatura avrebbe dovuto far carico alla fornitrice.

L’adito Tribunale respinse l’opposizione e condannò la SAI a rimborsare alle Variplast le spese relative all’apprestamento dei prodotti in prova – pari a L. 46.250.000 – ed a risarcire a quest’ultima il danno sofferto, liquidato equitativamente in L. 25 milioni con riferimento al costo della manodopera sostenuto per produrre i pezzi oggetto dell’ordine.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1587/2005, respinse l’appello della ISA – che non aveva notificato il gravame alla Enichem- e regolò di conseguenza le spese di lite: la Corte territoriale motivò tale decisione rilevando che la ISA non avrebbe manifestato chiaramente – oltre cioè al generico riferimento della “sporcabilità” del prodotto- la ragione per la quale i prototipi realizzati dalla Variplast non fossero di proprio gradimento; in proposito ritenne il Giudice del gravame che non fosse ammissibile la produzione – effettuata per la prima volta in appello- di tre missive in cui si sarebbero dedotti ulteriori vizi, comunicazioni che peraltro la Variplast aveva affermato di non aver mai ricevuto. Negò altresì la Corte milanese che il costo del materiale impiegato dalla Variplast dovesse rimanere a carico della medesima anche nel caso di annullamento dell’ordine; ritenne infine che non fosse più sindacabile la scelta di quantificare parte del risarcimento del danno con riferimento al criterio equitativo, non essendovi specifica censura su detta statuizione.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la spa ISA, deducendo unico ed articolato motivo, contro il quale ha resistito la spa ITIB nella dichiarata qualità di incorporante la Variplast sin dal giudizio di primo grado.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- La società ricorrente lamenta la violazione delle “disposizioni di cui all’art 360 c.p.c., n. 3” deducendo:

a – che nel corso del giudizio di primo grado la Variplast non avrebbe specificato, nè tanto meno provato, di aver subito i danni del cui risarcimento si controverteva;

b – che pertanto era da considerarsi erroneo il richiamo, da parte del giudice di primo grado, alle disposizioni di cui agli artt. 1671 e 2227 cod. civ.;

c – che era altresì erroneo il riconoscere un risarcimento dei danni pur in assenza di un’azione di risoluzione o di recesso unilaterale esercitabile dalla Variplast nei confronti della ricorrente, essendo al contrario provato che vi sarebbe stata una risoluzione consensuale dal contratto di fornitura;

d – che la Corte di Appello avrebbe violato l’art. 1335 cod. civ. – che stabilisce una presunzione di conoscenza del contenuto di un documento allorquando la missiva che lo contiene pervenga all’indirizzo del destinatario- non ritenendo provata la conoscenza da parte della Veriplast di ulteriori vizi denunziati con tali missive;

e – che altrettanto erroneamente la Corte milanese avrebbe ritenuto non applicabile l’art. 1658 cod. civ. – che espressamente fa ritenere coessenziale all’esecuzione dell’appalto anche l’approvvigionamento della materia prima, il costo della quale, pertanto, deve rimanere a carico dell’esecutore dell’opera- non essendo stata fornita la prova di una diversa pattuizione, secondo la quale tutti i costi sopportati dalla Variplast per la realizzazione dei prototipi avrebbero dovuto essere riversati sulla committente anche in caso si esito negativo dello stampaggio di prova;

f – che erroneamente era stato fatto ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno.

Il motivo è inammissibile.

2 – Va innanzi tutto messo in rilievo che il richiamo normativo, sopra trascritto, formulato per qualificare il vitium in judicandum in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello, evidentemente è fatto all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e oltretutto non con riferimento alla violazione di tale norma ma al vizio che essa sanziona.

3 – In secondo luogo – e sempre in via di impostazione generale- va ricordato che la violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa forma oggetto della tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. 15499/2004; Cass. 16312/2005; Cass. 10127/2006 e Cass. 4178/07 Cass. 7394/2010).

4 – Nel caso concreto quando la ricorrente deduce la erronea applicazione dell’art. 1658 cod. civ. ed invoca la fattispecie dell’art. 1335 cod. civ. null’altro fa che contestare l’erronea percezione dei dati di causa da parte del giudice dell’appello e lamentare la non condivisibile sussunzione degli stessi nella fattispecie astratta, impingendo dunque in una valutazione di mero fatto inibita alla Corte in presenza di motivazione congrua e non contraddittoria nelle sue proposizioni logiche.

5 – Quanto a tale secondo aspetto, deve affermarsi che risulta inibito alla Corte un diverso scrutinio del procedimento logico seguito dal giudice dell’appello nella valutazione del materiale probatorio in quanto, violando il principio di autosufficienza del ricorso – art. 366 c.p.c., n. 4 -, in esso non è stato riportato il testo del contratto intercorso tra la ISA come neppure la sentenza di primo grado e neanche l’atto di appello delle medesima società: ciò comporta che non sono riscontrabili le censure secondo le quali: non sarebbe stata proposta la domanda di risarcimento del danno in primo grado; non vi sarebbe la prova del danno; il contratto di produzione di prototipi avrebbe posto espressamente a carico della esecutrice Variplast il costo degli stessi in caso di mancata accettazione degli stampi di prova.

5/a – La mancata riproduzione poi delle missive contenenti l’enunciazione di vizi del prodotto finito – diversi dalla loro abnorme “sporcabilità”- impedisce di scrutinarne l’incidenza di essi sull’insorgere di una causa giustificatrice del rifiuto di accettare gli stampi superando così le pur condivisibili considerazioni della sentenza di secondo grado in merito alla tardività della produzione di dette missive ed all’inapplicabilità della presunzione di conoscenza à sensi dell’art. 1335 cod. civ. – mancando la prova della ricezione dei plichi.

6 – L’omessa riproduzione nel ricorso del contenuto degli atti difensivi – atto di opposizione e di chiamata in casa della ricorrente da parte della Variplast ; verbale di conclusioni di primo grado- come pure della sentenza di primo grado, impedisce altresì la delibazione della censura relativa alla liquidazione equitativa del danno che, per incidens, – per come risulta dalla narrativa del fatto contenuta a fol 2 della sentenza della Corte territoriale- risulta esser stata formulata con riferimento ad uno specifico parametro – il costo della manodopera sostenuto per produrre i pezzi- e non sarebbe stata specificamente contestata – cfr. fol. 4 ibidem.

7 – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento di legittimità, liquidandole in Euro 2.800,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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