Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11826 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 18/06/2020), n.11826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24959-2013 proposto da:

L.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

AVEZZANA 8, presso lo studio dell’avvocato NICODEMO MASSIMILIANO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRASSI PAOLO

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA LECCE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso

lo studio dell’avvocato VACCARI GIOIA, che rappresenta e, difende

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza. 121/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 31/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2020 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso

per il rigetto del motivo, accoglimento del 2 e assorbimento del 3;

udito per il ricorrente l’Avvocato NICODEMO LUCA per delega

dell’Avvocato NICODEMO MASSIMILIANO che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.G.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 121/22/13, depositata il 31/5/2013, che ha accolto “per quanto di ragione” l’appello del contribuente e riformato la decisione di primo grado con la quale, invece, era stata dichiarata la legittimità della impugnata iscrizione di ipoteca, su immobili di proprietà, in forza di un carico tributario portato da diverse cartelle di pagamento, in quanto ritualmente notificate.

Il Giudice di appello rilevava la parziale fondatezza del gravame del L. ricorrendo il prospettato vizio di notifica per otto cartelle di pagamento, in quanto la notifica era stata eseguita nel periodo 12/10/2000-19/6/2001, in (OMISSIS), mentre il contribuente risiedeva anagraficamente in (OMISSIS), per cui “si sarebbe dovuta effettuare non con il rito degli irreperibili, ma ai sensi del 140 c.p.c.”, non sussistendo l’ipotesi di assoluta irreperibilità del destinatario dell’atto, mentre per le restanti cartelle, recanti un credito erariale di Euro 61.129,81 (salvo una di Euro 1.938,92, risultata pagata, ed altre recanti un complessivo credito erariale di Euro 6.633,98, la cui notifica non era contestata, come da memoria difensiva depositata il 13/3/2009), osservava che il relativo procedimento notificatorio, nel periodo luglio 2001-15/5/2006, si era svolto regolarmente, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in (OMISSIS), residenza anagrafica del L., e che la mancata impugnazione nei termini delle predette cartelle (atti presupposti) aveva reso ormai incontestabile la pretesa tributaria, cautelata – legittimamente – sino alla concorrenza di Euro 122.259,62, importo pari al doppio del dovuto.

Resiste Equitalia Sud s.p.a. con controricorso; il P.G. conclude per l’accoglimento del ricorso in relazione alla seconda censura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, giacchè il Giudice di appello non ha considerato che l’Agente della riscossione aveva l’onere di produrre in giudizio, in allegato alla comunicazione di avvenuta iscrizione della ipoteca di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, le cartelle di pagamento contestate, quantomeno in copia fotostatica, mentre si era limitato a depositare l’estratto di ruolo, recante il dettaglio di esse, nonostante il previsto obbligo di conservazione, per almeno cinque anni, della matrice e della copia della cartella con la relazione della avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, e art. 140 c.p.c., giacchè, per quanto concerne la notifica delle cartelle di pagamento per le quali il Giudice di appello ha ritenuto essersi regolarmente perfezionato il relativo procedimento, ai sensi appunto dell’art. 140 c.p.c., non risulta fornita dall’Agente della riscossione la prova delle formalità costituite dall’affissione alla porta dell’abitazione del destinatario dell’avviso di deposito presso la casa comunale, nonchè dal contestuale invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento, essendo insufficiente il solo deposito presso la casa comunale della copia dell’atto.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, iacchè il Giudice di appello ha palesemente violato il principio di disponibilità delle prove, rendendo una decisione in contrasto con le prospettazioni delle parti e, soprattutto, con le emergenze istruttorie, in punto di regolarità della notificazione delle cartelle esattoriali sottese alla impugnata iscrizione di ipoteca, le quali attestano il mero deposito presso la casa comunale di copia dell’atto da notificare.

Il primo motivo è infondato.

I rilievi concernenti la mancata esibizione in giudizio delle cartelle di pagamento nel loro contenuto integrale non hanno pregio poichè – avuto riguardo all’unico motivo di impugnazione della iscrizione ipotecaria quale risulta indicato dal ricorrente (omessa notificazione delle cartelle di pagamento) – l’onere probatorio incombente sulla parte contrapposta concerneva esclusivamente l’attività di notificazione delle cartelle di pagamento e, pertanto, andava dimostrata la regolarità di queste notificazioni (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento) onde superare la dedotta nullità – derivata – della adottata misura cautelare (Cass. n. 1906/2008, n. 14327/2009, n. 11708/2011, n. 1091/2013,n. 10326/2014, n. 21533/2017).

Non sussiste, pertanto, alcun onere probatorio dell’Agente per la riscossione avente ad oggetto l’esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del richiamato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice” (la quale è l’unico documento che resta nella disponibilità dell’Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento).

Il secondo motivo è, invece, fondato e va accolto.

Giova premettere che il Giudice di appello ha dapprima esaminato le otto cartelle il cui procedimento notificatorio si colloca nell’arco temporale che va “dal 12 ottobre 2000 al 19 giugno 2001”, evidenziando che esse “risultano tutte avere come indirizzo (OMISSIS)”, e che nella relativa relata di notifica “si legge che sono state notificate depositandole in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di deposito, dopo aver constatato l’irreperibilità del contribuente”.

Con riferimento a dette cartelle ha altresì evidenziato il fatto che “nel precitato periodo di tempo, tuttavia, il contribuente non risiedeva in (OMISSIS) ma in (OMISSIS), e ne consegue che la notifica si sarebbe dovuta effettuare non con il rito degli irreperibili, ma ai sensi dell’art. 140 c.p.c.”.

La decisione favorevole – in parte qua – alle tesi del contribuente appare irretrattabile in quanto non risulta che l’Agente della riscossione l’abbia messa in discussione proponendo ricorso incidentale, per cui il campo d’indagine resta conseguentemente limitato alle cartelle di pagamento “notificate dal luglio 2001 al 15 maggio 2006”, periodo in cui si assume che il contribuente risiedeva e dimorava nel Comune di (OMISSIS), alla (OMISSIS) (e ciò sino al 4 luglio 2006, come da storico anagrafico).

Del resto, e per quanto si ricava dalla impugnata sentenza, sono fuori dall’oggetto del contenzioso anche le cartelle (v. pagg. 25 e 26 del ricorso) per le quali lo stesso ricorrente ammette che la prova degli adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c. (affissione alla porta dell’abitazione e invio raccomandata informativa) è stata data da Equitalia, oltre che quella (di C 1.938,92) risultata pagata dal contribuente.

Le cartelle innanzi indicate, quelle cioè “notificate dal luglio 2001 al 15 maggio 2006”, più numerose e di maggiore rilevanza economica, riportate nell’estratto di ruolo e poste a base dell’iscrizione ipotecaria, secondo il Giudice di appello sono state “regolarmente notificate dal luglio 2001 al 15 maggio 2006 con la procedura ex art. 140 c.p.c., nella residenza di esso L. in Caprarica di Lecce alla (OMISSIS) e cioè nella residenza anagrafica che risulta dal certificato depositato proprio dallo stesso L.”.

L’impugnata sentenza della CTR, che si incentra sulla affermazione che le notificazioni sarebbero state ritualmente eseguite, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in (OMISSIS), cioè “nella residenza di esso L.”, e che sono divenute ormai definitive in quanto non tempestivamente opposte, nulla però dice su quali adempimenti (tra quelli prescritti dal procedimento notificatorio adottato) sono stati di volta in volta posti in essere dal messo notificatore.

Deduce, infatti, il ricorrente che il procedimento notificatorio, nel periodo in questione, non si è svolto regolarmente, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in (OMISSIS), ed evidenzia che la documentazione prodotta da controparte dimostra il mero deposito presso la casa comunale della copia dell’atto da notificare e nel ricorso per cassazione – ai fini dell’autosufficiente dell’impugnazione – ha pure riprodotto – per immagini – le relate di notifica, a riprova della omessa esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti per il perfezionamento delle notifiche stesse.

La doglianza appare fondata – nei termini di seguito meglio precisati – con conseguente assorbimento della ultima censura proposta dal ricorrente.

Secondo l’interpretazione costante di questa Corte di legittimità (Cass. n. 6911/2017; n. 24260/2014; n. 16696/2013; n. 14030/2011; n. 3426/2010; n. 15856/2009; n. 7067/2008), con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), se il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità c.d. “relativa”, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e).

In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento; la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018).

E’ stato, inoltre, chiarito che anche ove la notifica sia avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale (Cass. n. 10519/2019).

Sono applicabili, invece, le modalità di notificazione dell’atto di accertamento previste dal D.P.R. n. 600 del 1990, art. 60 comma 1, lett. e), nella – diversa – ipotesi di “irreperibilità assoluta” del destinatario e per il relativo perfezionamento occorrono il deposito di copia dell’atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del medesimo comune, il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell’albo comunale.

In caso di irreperibilità assoluta del destinatario è impossibile l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito nella casa comunale sicchè, in tal caso, tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilità relativa, non è richiesto e la notifica si perfeziona nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione nell’albo comunale. Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè sconosciuto all’indirizzo indicato.

A tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che questi non abbia mutato indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.

E’ stato pure affermato che la disciplina della notificazione dell’accertamento regolata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, non ricalca quella del codice di procedura civile, essendo ispirata ad un rapporto di soggezione del contribuente al potere impositivo dell’amministrazione finanziaria; ciò implica che in caso di impossibilità di notificazione presso il domicilio fiscale, l’ufficio è tenuto ad effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune, ma non è tenuto all’espletamento di nuove ulteriori ricerche (Cass. n. 25272/2014; n. 17064/2006; n. 906/2002; n. 8071/1995).

E’ dunque illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto (cfr. Cass. n. 24260/2014).

In altri termini, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n. 19958/2018, n. 20425/2007 e n. 19958/2018) ha costantemente affermato, in tema di notifica degli atti impositivi, che la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), presuppone non solo che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto, ma anche che dalla relata si evinca con chiarezza l’effettivo compimento delle relative ricerche.

Da quanto sopra esposto, e venendo al caso in esame, l’operato del messo notificatore non risulta affatto improntato al pieno rispetto delle regole innanzi esposte atteso che, secondo quanto acclarato dalla CTR sulla scorta della documentazione in atti, il superamento della presunzione derivante dai dati anagrafici non può ritenersi superata dalla – mera – assenza del destinatario dell’atto, ancorchè attestata sulla base di ripetuti accessi effettuati in occasione dei precedenti tentativi di notifica (la CTP aveva stigmatizzato la condotta del contribuente in quanto “tendente a sottrarsi al pagamento dei debiti d’imposta”), assenza non altrimenti qualificabile in difetto di ulteriori informazioni acquisite all’atto della notifica, da cui risulti il trasferimento in luogo sconosciuto, sulla scorta della previa acquisizione di notizie e/o del previo espletamento di ricerche.

Va, infatti, ribadito il principio per cui “nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” (Cass. 20425/2007).

Orbene, nella relata di notificazione, il messo notificatore, in alcuni casi, attesta che la notifica è stata eseguita con il rito degli irreperibili (risultando barrata la relativa casella), con accesso al suindicato civico n. 42, e con deposito presso la casa comunale, ma non dà atto del compimento di alcun altro adempimento (ricerche), e per tale ragione la notificazione è affetta da nullità.

Negli altri casi oggetto di controversia, il messo notificatore attesta che la notifica è stata eseguita in momentanea assenza del destinatario e degli altri soggetti idonei ex art. 139 c.p.c. a ricevere l’atto (risultando barrate le relative caselle), ma difetta in atti la prova dei successivi adempimenti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, e per tale ragione la notificazione non può ritenersi validamente perfezionata (Cass. n. 11057/2018; n. 17970/2019; n. 31724/2019).

All’accoglimento del secondo motivo di ricorso, per acclarata invalidità della notifica delle cartelle presupposte, consegue la cassazione con rinvio della sentenza della CTR, al fine di stabilire gli effetti del venir meno di taluni dei titoli originariamente giustificanti la cautela, tenuto anche conto dei giudicati, in punto di legittimità della impugnata iscrizione ipotecaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77,).

Al giudice di merito, infine, va rimessa la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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