Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11826 del 14/05/2010
Cassazione civile sez. III, 14/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11826
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15808/2009 proposto da:
V.R., R.R., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
ASIAGO 9, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA APUZZO,
rappresentate e difese dall’avvocato SICIGNANO Federico, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona dell’Amministratore Delegato e
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE
MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO Antonio, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 210/2008 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA –
Sezione Distaccata di GRAGNANO, depositata il 09/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’8/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
1. Il Tribunale di Torre Annunziata, sede distaccata di Gragnano, con sentenza n. 210 depositata il 9.5.2008, in riforma di 2 sentenze del giudice di pace di Gragnano, con cui l’Enel distribuzione veniva condannata al risarcimento dei danni patiti rispettivamente da R. R. e V.R. a seguito del black out elettrico verificatosi nella notte tra il (OMISSIS), rigettava le domande per non imputabilità del danno all’Enel Distribuzione e riteneva che il preteso danno esistenziale non fosse risarcibile. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione parte attrice.
Resiste con controricorso l’Enel Distribuzione s.p.a..
2. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., degli artt. 1175, 1176, 1375 e 2719 c.c., e degli artt. 1334 e 1335 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Assume parte ricorrente che il tribunale avrebbe errato nell’affermare che il pagamento da parte della convenuta dell’importo liquidato dal primo giudice non costituisse acquiescenza alla sentenza di quel giudice; che dalla documentazione esibita emergerebbe, invece, una definizione transattiva della lite, incompatibile con la volontà di impugnazione.
3. Il motivo è manifestamente infondato.
L’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ., consiste nell’accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest’ultimo caso, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado, anche quando la riserva d’impugnazione non venga dalla medesima a quest’ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi disposto di cui all’artt. 329 cod. proc. civ., trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (ex multis, Cass 07/02/2008, n. 2826; Cass. 20/03/2006, n. 6086; Cass. 26/01/2006, n. 1551).
La valutazione di tali atti o comportamenti da parte del giudice di merito, al fine di desumere o escludere l’acquiescenza tacita, non è sindacabile in sede di legittimità se assistita da congrua motivazione (Cass. 19/04/2000, n. 5074; cfr. anche Cass. Sez. Unite, 13/10/1993, n. 10112).
4. Nella fattispecie il giudice di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi con motivazione esente da censure in questa sede di legittimità.
Il tribunale, infatti, ha osservato che dall’interpretazione degli atti prodotti emergeva che l’Enel aveva pagato solo a seguito di sollecito e richiesta del difensore di parte attrice, che confermava il rischio, nell’ottica dell’Enel, di un procedimento esecutivo.
Rileva anche il tribunale che nella missiva a firma del responsabile D.S.E. risultava che l’Enel aveva provveduto ai pagamenti con riserva di impugnazione.
Le contrarie osservazioni sul punto di parte ricorrente si risolvono, quindi, in una diversa lettura delle risultanze processuali, che non può avere ingresso in questa sede di sindacato di legittimità.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve, perciò, essere rigettato;
che le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010