Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11825 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 19/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10868/2013 proposto da:

AUTOSCUOLA E. SNC, in persona dell’Amm.re e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO BAGNASCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CIARAMELLA giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 333/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 06/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato CIARAMELLA che ha chiesto

l’accoglimento e deposita una cartolina di ricevimento A/R;

udito per il resistente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per la nullità di entrambe le

sentenze di merito con remissione atti alla CTP (in accoglimento del

primo motivo di ricorso, assorbito il secondo).

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Autoscuola E. s.n.c. di E.N. & C., ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 333/46/12 dep. il 6.11.2012, che ha rigettato l’appello della società contribuente e confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso.

Il contenzioso ha origine dalla impugnazione dell’avviso di accertamento, notificato alla società ai fini IVA e Irap per l’anno 2004, contenente la rettifica di maggiori ricavi, con conseguenti maggiori imposte. Ciò in relazione alla ricostruzione della contabilità (risultata distrutta in un precedente accesso del 2006), all’epoca dell’accertamento (anno 2009), che non risultava coerente in relazione alla produzione documentale in giudizio.

L’Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

La ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Collegio autorizza la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (principio del litisconsorzio necessario fra società di persone e soci), per omessa integrazione del contraddittorio;

2. Il motivo è fondato.

3. L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art. 5 T.U.I.R. e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40), comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società e i soci, i quali devono essere tutti parte nello stesso processo. La sentenza impugnata è quindi affetta da nullità rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, come da giurisprudenza consolidata che qui si intende confermare (Sez. Un. n. 14815 del 04/06/2008; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; Cass. n. 23096 del 14/12/2012).

4. E’ vero che questa Corte ha più volte deciso che nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci), ma va disposta la riunione.

Ma ciò ha deciso quando la situazione processuale sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. (v. ex plurimis, Cass. n. 3830/2010; n. 17633/2014).

5. Senonchè, nel caso in esame, non ricorrono le condizioni sopra enucleate, in quanto dagli atti non risulta che siano state trattate le cause riguardanti la società e i soci. Ne consegue che l’accertato difetto del simultaneus processus nei confronti della società e dei soci nei gradi di merito, peraltro rilevabile d’ufficio anche in questa sede, comporta la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo.

6. Il motivo in esame deve essere pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo del ricorso, col quale si denunzia vizio di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., basandosi l’accertamento su un inesistente accesso presso la società ai fini dell’acquisizione della documentazione contabile, omettendo di pronunciarsi sulle specifiche doglianze della contribuente.

7. Conclusivamente va dichiarata la nullità dell’intero giudizio e rimessi gli atti alla C.T.P. di Caserta, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; assorbito il secondo; dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette le parti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, anche per le spese.

Così deciso in Roma, con motivazione semplificata, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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