Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11824 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 15.839/05) proposto da:

– spa DIERRE in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore sig. D.R.V.; rappresentata e difesa dall’avv.

Funari Antonio e dall’avv. Mangone Lino ed elettivamente domiciliata

presso lo studio del primo in Roma, piazza Acilia 4;

– ricorrente –

contro

Z.R. (c.f. (OMISSIS)) – P.A.

(c.f. (OMISSIS)) parti rappresentate e difese dagli

avv.ti Orti Giovanni e Massimo Minzi ed elettivamente domiciliate

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza Cavour n. 10;

– controricorrenti –

contro

– srl Legnami Gabutti;

– intimata –

avverso la sentenza n. 109/2005 del Giudice di Pace di Verbania, del

6/12/2004 – 19/02/2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

6/04/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che Z.R. ed P.A. proposero opposizione avverso il decreto n. 161/2002 del Giudice di Pace di Verbania, recante l’ingiunzione di pagare L. 583,27 – per la fornitura di una porta blindata -all’opposta srl Legnami Gabutti chiedendo che parte ingiungente fosse condannata a pagare Euro 1.100,00 a ristoro di ulteriori danni;

che la Gabutti si costituì chiedendo il rigetto dell’opposizione ed insistendo per la chiamata in garanzia della spa Dierre dalla quale chiese di essere garantita;

che quest’ultima società, ritualmente evocata in giudizio, domandò che fosse respinta l’opposizione , come pure la domanda di manleva;

che l’adito giudicante, pronunziando sentenza 109/2005, revocò il decreto ingiuntivo e ritenne sussistente una responsabilità del 20% per il venditore e nell’80% per il costruttore;

che la spa Dierre ha proposto ricorso contro tale sentenza sulla base di due motivi, cui hanno resistito i Z. – P.; non si è costituita la intimata Legnami Gabutti;

– che è stata depositata, dal procuratore della società ricorrente, istanza di emanazione di sentenza di cessazione della materia del contendere, avendo la propria cliente soddisfatto le pretese delle parti conto ricorrenti, con allegata missiva del procuratore delle medesime che accusava ricevuta del bonifico all’uopo effettuato;

– che il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso essendo venuto meno l’interesse delle parti contendenti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, non sussistendo i requisiti formali per una pronunzia di estinzione à sensi dell’art. 391 c.p.c. – non essendo il procuratore del rinunziante munito di procura speciale- ma essendo acclarata la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire nella trattazione del ricorso (cfr. sul punto:

Cass. Sez. Un. 3876/2010);

– che le spese vanno compensate, avendo il procuratore dei controricorrenti dato atto che riteneva definito “ogni aspetto” della controversia con la ricezione della somma trasmessagli dal collega avversario.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Cassazione, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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