Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11824 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. III, 14/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15378/2009 proposto da:

I.A., G.A., ricorrenti che non hanno depositato

il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrenti non costituiti –

contro

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LANTE

GRAZIOLI RICCARDO 76, presso lo studio dell’avvocato IASONNA

STEFANIA, rappresentata e difesa dagli avvocati PROCACCINI Ernesto,

LUIGI MATTERA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1375/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

18.3.08, depositata il 09/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto,letti gli atti depositati, osserva:

1. G.A. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1375/2008, depositata il 9.4.2008.

Resiste con controricorso la M.F..

Il ricorso non risulta essere stato depositato, pertanto ne va dichiarata l’improcedibilità, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

Va osservato, infatti, che l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto (ovvero dell’ultima notificazione eseguita, nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti di più parti), può essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto;

3. – Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso;

che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c..

Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo regolamento, sostenute dal resistente e liquidate in complessivi Euro 1500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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