Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11823 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.C. C.F. (OMISSIS), L.A. C.F.

(OMISSIS), domiciliati ex lege, in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

CATANZARO LOMBARDO ANTONINO;

– ricorrenti –

contro

T.G. C.F. (OMISSIS) NELLA QUALITA’ DI EREDE DI

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER

1, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRIDA ROBERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PORTO ROBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 216/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Giuffrida Roberto con delega depositata in udienza

dell’Avv. Porto Roberto difensore del resistente che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25-9-2002 il Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda proposta da T.F., condannava L. A. e S.C. ad arretrare il muro posto a delimitazione del lato est del terrazzo della loro casa sita in (OMISSIS), fino alla distanza di tre metri dalla frontistante veduta diretta esercitata dall’attore dalla finestra del vano ammezzato di sua proprietà, nonchè ad eliminare la veduta verso il fondo T. realizzata dagli stessi convenuti con il parapetto posto sul lato sud del terrazzo in questione.

I convenuti proponevano appello avverso tale sentenza.

Si costituiva T.G., nella qualità di erede di T. F., contestando la fondatezza del gravame e chiedendo con appello incidentale l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado dal suo dante causa.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza depositata il 24-2-2005, rigettava sia l’appello principale che quello incidentale.

La Corte territoriale, in particolare, confermando il giudizio espresso dal primo giudice, rilevava che il muro realizzato dai convenuti sul lato est del loro immobile in luogo del preesistente tetto a doppia falda impediva e limitava la veduta diretta esercitata dalla finestra del piano ammezzato di proprietà dell’attore, e che il parapetto realizzato dagli stessi convenuti sul lato sud del terrazzo consentiva un comodo affaccio sulla proprietà del T..

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso L. A. e S.C., sulla base di due motivi.

T.G. ha resistito con controricorso, al quale ha fatto seguire il deposito di una memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo i ricorrenti denunciano a violazione e falsa applicazione degli artt. 907 e 2697 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo.

Deducono che la Corte di Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ordinato l’arretramento del muro posto ad est del terrazzo di proprietà degli istanti fino alla distanza di tre metri dalla frontistante veduta diretta esercitata dalla finestra del vano ammezzato di proprietà del T., ha dato per scontata l’esistenza della servitù di veduta, senza compiere alcuna indagine in ordine all’origine di tale diritto. Nella specie, secondo i ricorrenti, la Corte territoriale ha violato il principio dell’onere della prova che incombe su colui che afferma il diritto, non potendo supplire a tale onere nè la consulenza tecnica d’ufficio nè la mancata contestazione dell’esistenza della servitù di veduta in questione da parte dei convenuti.

Il motivo è infondato.

La Corte di Appello ha dato atto che nel corso del giudizio di primo grado i convenuti non hanno contestato che l’attore, dalla finestra del proprio piano ammezzato, esercitasse la veduta sul lato est del preesistente tetto del loro immobile. Essa, comunque, pur avendo considerato tardive le contestazioni mosse al riguardo dagli appellanti, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede ha ritenuto certo che il T., dalla sua finestra, potesse vedere il Iato est del tetto di copertura dell’immobile dei convenuti. A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta sulla base di argomentazioni coerenti e logiche, fondate sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, da cui è emerso che, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, il tetto dagli stessi demolito era “a doppia falda”, e non ad unica falda con pendenza in senso opposto alla finestra dell’attore; con la conseguenza che, se una falda pendeva in senso opposto a tale finestra, l’altra doveva necessariamente pendere verso la finestra stessa.

Legittimamente, pertanto, i giudici di merito hanno ordinato l’arretramento, fino alla distanza prevista dall’art. 907 c.c., del muro eretto dai convenuti sul lato est del terrazzo realizzato in luogo della preesistente copertura a doppia falda, avendo accertato che tale muro, di altezza di gran lunga superiore rispetto a quello originario ove poggiava il tetto, viene a limitare e impedire la veduta dell’attore verso il fondo dei ricorrenti.

Le ulteriori deduzioni svolte con lo stesso motivo in ordine al mancato accertamento del titolo costitutivo del diritto di servitù di veduta sono inammissibili, involgendo una questione che non risulta dedotta con l’atto di appello e che, pertanto, non può essere prospettata per la prima volta in questa sede. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, infatti, con l’atto gli gravame i convenuti si sono limitati a negare, in punto di fatto, che l’attore, dalla finestra del suo piano ammezzato, potesse esercitare la veduta sul preesistente tetto del loro immobile, ma non hanno sollevato specifiche censure in ordine alla sussistenza di un regolare titolo acquisitivo del diritto di servitù. La Corte territoriale, pertanto, non era tenuta ad effettuare alcuna specifica indagine in proposito.

2) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 905 c.c., in relazione all’art. 949 c.c., e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Sostengono che i giudici di merito, nel disporre l’eliminazione della veduta esercitabile dal muretto realizzato dagli esponenti sul lato sud del loro terrazzo, non hanno tenuto conto del fatto che, data la limitata altezza del parapetto di tale muretto (cm. 65), dallo stesso non è possibile esercitare un comodo affaccio sul sottostante cortile dell’attore.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

E’ noto che per l’esistenza di una veduta, a norma dell’art. 900 c.c. è necessario, oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio sul fondo del vicino, dovendo le aperture consentire di affacciarsi, e quindi di guardare non solo frontalmente, ma anche obliquamente e lateralmente, cosi assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale (Cass. SS.UU. 29 novembre 1996 n. 10615). Di conseguenza, affinchè una terrazza possa costituire una veduta sul fondo del vicino, come tale soggetta all’osservanza della distanza di m. 1,50 prevista dall’art. 905 c.c., è necessario che la stessa sia munita di solidi ripari, come ringhiere e parapetti, che consentano una normale inspectio e prospectio, e cioè un affaccio agevole e sicuro per l’incolumità della persona (Cass. 12-5-2003 n. 7267).

Nel caso di specie la Corte di Appello, in linea con gli esposti principi, ha ritenuto, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che il parapetto realizzato dai convenuti sul lato sud del loro terrazzo, per la sua altezza e il suo spessore, è tale da consentire un comodo affaccio sul fondo dell’attore. A riprova della validità di tali conclusioni, essa ha evidenziato che nelle precedenti fasi del giudizio il L. aveva offerto di provvedere alla eliminazione della veduta, mediante la installazione di una ringhiera in ferro e canne di idonea altezza, sostenendo poi di non avere avuto la possibilità di realizzare tale struttura a causa dell’ordinanza di sospensione dei lavori emessa nella fase pretorile.

La valutazione espressa al riguardo dal giudice territoriale si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo sorretta da una motivazione adeguata e logica. L’accertamento della sussistenza di una veduta, sotto il profilo della concreta presenza dei requisiti della comoda inspectio e prospectio sul fondo altrui, infatti, costituisce espressione di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione, nella specie non sussistenti.

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. A tale pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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