Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11823 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 18/06/2020), n.11823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6889/2015 R.G. proposto da:

M.I. e M.L., rappresentati e difesi dall’avv. di

Martino Carmelo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in

Cassino (FR), Via Mazzaroppi n. 4;

– ricorrente —

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi

12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8875/17/14 della Commissione tributaria

Regionale di Napoli, depositata il 17/10/2014;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’08/01/2020 dal

Consigliere Pepe Stefano;

udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della

Repubblica Dott. Giacalone Giovanni, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso;

udite le conclusioni rassegnate dall’Avv. Caputo Antonio per i

ricorrenti e dall’Avv. Valenzano Emanuele per la resistente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con avviso di liquidazione n. (OMISSIS), notificato il 4/3/2013, l’Agenzia dell’entrate chiedeva a M.I. (in qualità di parte acquirente) e a M.L. (in qualità di parte venditrice) il pagamento di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, per un importo complessivo di Euro 92.215,81 a seguito della rettifica da Euro 4.900,00 a Euro 42.900,00 del valore del terreno oggetto dell’atto di compravendita intervenuto tra le parti registrato il 22/03/2011.

2. Con due distinti ricorsi i contribuenti impugnavano l’avviso eccependo, tra l’altro, che esso si fondava su di un atto notarile errato quanto all’individuazione dell’estensione del terreno, correttamente indicata nel successivo atto di rettifica registrato il 26/03/2013 e, comunque, non teneva conto che il fabbricato che insisteva sul suindicato terreno era già di proprietà della parte acquirente e, quindi, non poteva essere calcolato ai fini della quantificazione delle imposte.

3. La CTR, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia dell’entrate, affermava la legittimità dell’accertamento in ordine al valore del terreno sul quale era stato edificato il fabbricato, valore che doveva tener conto che con la cessione del primo, in comproprietà tra le parti, si era ceduto, in pari quota, il fabbricato su di esso esistente e su questa erano dovute le imposte.

4. Avverso tale sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. L’Agenzia dell’entrate ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 934 c.c., avendo la CTR erroneamente ritenuto che la costruzione di un’opera sul suolo comune da parte di uno solo dei comproprietari, senza il consenso degli altri, soggiace alle regole dell’accessione, con la conseguenza che anch’essa cade in comunione nelle medesime quote di contitolarità del suolo. A parere dei ricorrenti nel caso di specie non poteva trovare applicazione l’art. 934 c.c. – in assenza della cd. alterità soggettiva tra proprietario del suolo e colui che realizza la costruzione tenuto conto della situazione di comproprietà dell’area edificabile – bensì la normativa speciale della comunione la quale, però, non era altresì evocabile in quanto la costruzione dell’opera da parte del comunista ( M.I.) era avvenuta senza il consenso dell’altro comunista ( M.L.) e, dunque, in violazione dell’art. 1102 c.c. e ss.. In conclusione, la proprietà del fabbricato doveva essere riconosciuta in via esclusiva al solo comunista costruttore e, quindi, il bene doveva essere escluso nel computo del valore della compravendita oggetto di accertamento.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti eccepiscono., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in quanto la CTR aveva omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale con il quale si lamentava la mancata motivazione nell’atto impositivo circa i criteri seguiti dall’Agenzia dell’entrate in sede di rettifica del valore del terreno agricolo compravenduto, nonchè il risarcimento danno conseguente alla mancata risposta all’istanza di autotutela da parte dell’Agenzia.

3. Con il terzo motivo i contribuenti censurano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di merito per aver fondato la nuova determinazione delle imposte dovute sull’atto di rettifica successivo a quello di compravendita oggetto dell’avviso di accertamento impugnato.

4. Il primo motivo di ricorso non è fondato

In via preliminare deve rilevarsi l’ammissibilità della censura proposta non potendosi, come affermato dalla controricorrente, ritenere nuova la questione dedotta, tenuto conto che proprio in ragione del riconoscimento dell’esclusiva proprietà del fabbricato in capo a M.I. la CTP aveva accolto, sul punto, il ricorso proposto dai contribuenti.

Nel merito, è dato pacifico tra le parti che l’atto impositivo ha ad oggetto la compravendita delle quote di un terreno in comproprietà tra le parti nella misura del 52,38% (22/42) in capo al M.L. (parte venditrice) e per il 47,62 (20/42) in capo a M.I. (parte acquirente) e che su di esso vi insisteva un fabbricato.

La questione sottoposta alla Corte è se tale manufatto potesse essere posto a base dell’atto impositivo impugnato in applicazione dei principi dell’accessione o se, in ragione della disciplina della comunione, essendo stato costruito “abusivamente” e cioè contro la volontà dell’altro comproprietario del suolo, si debba ritenere lo stesso di esclusiva proprietà del comproprietario costruttore e, quindi, estraneo dall’accertamento dell’Agenzia dell’entrate.

Secondo un primo orientamento di questa Corte il principio dell’accessione (art. 934 c.c.) opererebbe anche nel caso di comunione, per cui la costruzione su suolo comune, pur se eseguita da uno solo dei comunisti, diverrebbe anch’essa di proprietà di tutti i contitolari del suolo comune, secondo le quote spettanti su detto suolo a ciascuno di essi, salvo contrario accordo scritto (Cass. n. 3479 del 1978; n. 11120 del 1997, n. 1543 del 1999).

Secondo altro orientamento in tali casi il comproprietario del suolo non può essere considerato “terzo” ai sensi dell’art. 934 c.c. e ss. e, quindi non si potrebbe applicare la relativa disciplina ma quella della comunione con la conseguenza che la nuova costruzione sarebbe di proprietà comune di tutti i comunisti se eseguita in conformità alle regole del condominio, cioè con il rispetto delle norme sui limiti del comproprietario all’uso delle cose comuni (art. 1102 c.c.); apparterrebbe, invece, solo al comproprietario costruttore se eseguita in violazione della disciplina condominiale (costruzione “illegittima”) (ex plurimis Cass. n. 4120 del 2001; n. 1556 del 2011).

Le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 3873 del 2018), intervenute a risolvere il riportato contrasto, hanno affermato il principio secondo cui “La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene per accessione, ai sensi dell’art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari del suolo, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del suolo o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta ad substantiam”.

Le Sezioni unite con la sentenza in esame hanno, dunque, condiviso il primo orientamento sul rilievo che non è corretto l’assunto secondo cui per l’operatività del principio dell’accessione occorre che l’opera sia realizzata da un “terzo” non potendo considerare tale il comproprietario del suolo costruttore rispetto agli altri comunisti. Sul punto assume rilievo il disposto dell’art. 934 c.c. che, dettando la disciplina generale in tema di accessione, non richiede che le opere sul suolo siano poste in essere da un “terzo” per il quale è prevista autonoma e specifica disciplina (artt. 936 e 937 c.c.).

Allo stesso modo le Sezioni unite hanno rilevato che non era condivisibile la tesi secondo la quale nel caso in cui il suolo su cui sono eseguite le opere appartiene a più soggetti, l’art. 934 c.c. sarebbe derogato dalla disciplina della comunione, non esistendo tra i due istituti alcun rapporto genus ad speciem tale da escludere l’operare dell’accessione. Sul punto assume rilievo la circostanza che nessuna delle norme che regolano la comunione incide sui modi di acquisto della proprietà o sul mutamento dell’assetto della proprietà comune, essendo esse destinate a regolare i rapporti tra comproprietari nell’uso e nel godimento della cosa comune.

Affermata la piena operatività dell’accessione anche nei casi di comunione, le Sezioni unite hanno, altresì, rilevato che affermare che la costruzione edificata da uno solo dei comproprietari sul suolo comune diviene di proprietà comune di tutti i comunisti (se eseguita in conformità alle regole che disciplinano la comunione), mentre apparterrebbe in proprietà esclusiva al solo comproprietario costruttore se eseguita in violazione della detta disciplina (costruzione “illegittima”), comporterebbe la creazione di fatto di una nuova figura di acquisto a titolo originario della proprietà, peraltro a seguito di una condotta “abusiva”, in violazione della riserva di legge in materia.

Alla luce di quanto sopra la CTR ha correttamente applicato alla fattispecie sottoposta al suo esame la disciplina dell’accessione tenuto conto dell’assenza di eventuali accordi scritti tra le parti volti a derogare all’operatività della stessa.

5. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

In via preliminare, il Collegio rileva che la censura è, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, ammissibile in quanto non si risolve in una critica generica della sentenza impugnata, ma investe specifici aspetti di essa puntualmente denunciati nelle categorie di cui all’art. 360 c.p.c..

Nel merito, va osservato che in tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.

Allo stesso modo è affetta da nullità la sentenza in cui la motivazione risulta solo apparente – equiparabile a quella del tutto priva di motivazione dal punto di vista grafico – quale, come nel caso di specie, la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 27112 del 2018). In tali casi, il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e espressamente sancito dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e del l’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi.

La motivazione della sentenza impugnata oggetto di scrutinio rientra in quelle affette da gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali concretizzando un chiaro esempio di motivazione apparente e, quindi, ponendosi sicuramente al di sotto del minimo costituzionale.

La CTR, infatti, nelle motivazioni, dopo aver premesso “che per la cessione delle restante parte del terreno, va condivisa la decisione della CTP” quanto specificatamente ai motivi proposti con l’appello incidentale si limita a statuire che “esso è da respingere, in quanto le questioni sollevate sono da ritenersi del tutto infondate”, risultando evidente che tale statuizione oblitera completamente la censura afferente alla dedotta omessa motivazione nell’atto impositivo dei criteri seguiti dall’Amministrazione ai fini della determinazione del valore del terreno oggetto di compravendita

6. Il terzo motivo non è fondato.

In via preliminare, valgono le medesime argomentazioni svolte con riferimento al motivo che precede, dovendosi rilevare, nel merito, che la censura muove da una errata lettura della decisione impugnata, avendo la CTR, con motivazione esente da censure, correttamente posto a fondamento della propria decisione la documentazione offerta dalle parti, tra la quale l’atto di rettifica prodotto dai contribuenti proprio al fine di confutare la posizione dell’Agenzia dell’entrate; documentazione che evidentemente non può ritenersi estranea al thema decidendum sottoposto all’esame dei giudici di merito in quanto afferente all’individuazione dei beni oggetto del contratto di compravendita dal quale traeva origine l’avviso di accertamento impugnato.

7. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso deve essere cassata la sentenza impugnata e disposto il rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania per il riesame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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