Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11823 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 19/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17651/2011 proposto da:

D.F.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEL

VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI QUERCIA giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 68/2010 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata l’11/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

D.F.A. ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Puglia, n. 68/6/2010 dep. 11 giugno 2010, che in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello dell’ufficio, dichiarando legittima la cartella di pagamento impugnata dalla contribuente, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per il recupero di credito d’imposta (anno 2001) indebitamente compensato. In particolare la C.T.R. ha ritenuto che non costituisce causa di nullità della cartella il mancato invio del preventivo avviso bonario, in base alla L. n. 241 del 1990, come modificata dalla L. n. 15 del 2005 e dalla L. n. 80 del 2005, art. 21 octies punto 2.

Nè la contribuente ha subito alcun danno dalla mancanza del suddetto avviso, potendo comunque richiedere in via di autotutela la riduzione delle sanzioni nella misura del 10%. La sanzione di nullità è comunque esclusa, L. n. 214 del 1990, ex art. 21 octies, trattandosi di provvedimento che ha un contenuto obbligato.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo la contribuente deduce insufficiente motivazione (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, ex art. 360 c.p.c., n. 5), sul mancato invio dell’invito al contraddittorio integrante lesione del diritto di difesa.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Non sussiste l’omessa motivazione sul mancato invio dell’invito al contraddittorio, avendo sul punto la C.T.R. congruamente motivato. In ogni caso dalla stessa dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente era emerso in modo evidente che nel quadro R.U. era stato esposto un credito d’imposta indebitamente riportato (Cass. n. 25138 del 2005; Cass. sez. trib. n. 13990 del 2003).

2.2. Il motivo è peraltro infondato alla luce della consolidata giurisprudenza secondo cui la comunicazione in parola non è obbligatoria, non essendo imposto un preventivo contraddittorio prima dell’iscrizione conseguente alla semplice liquidazione d’imposta in base a dichiarazione (Cass. n. 12023 del 2015; Cass. n. 20431 del 2014).

3. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1), e assenza di motivazione sulla questione relativa al fatto che la possibilità di chiedere chiarimenti sulla cartella finiva per ridurre il termine per impugnare.

4. Il motivo è inammissibile, non essendo la contribuente costituita in appello e non avendo, conseguentemente, riproposto alcuna questione.

5. Col terzo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112, per avere la C.T.R. deciso ultra petita, su motivo non dedotto, introducendo la questione della non annullabilità del provvedimento a contenuto vincolato, di cui alla L. n. 241 del 1990, come modificata dalla L. n. 15 del 2005 e dalla L. n. 80 del 2005, art. 21 octies, punto 2).

5.1. Anche questo motivo è infondato, non ricorrendo un ampliamento del thema decidendum, ma avendo la C.T.R. solo individuato la disciplina applicabile, introducendo una argomentazione secondaria in merito alle conseguenze del mancato invio della preventiva comunicazione al contribuente nel caso di specie, correttamente esclusa, trattandosi di dati emergenti dalla stessa dichiarazione dei redditi (cfr. Cass. 19861/16; ex multis, n. 12023 del 2015; n. 1306/2015;. n. 20431 del 2014; n. 8342/2012).

5.2.Trattasi peraltro di una doglianza attinente a violazione di legge, rispetto alla quale non è configurabile il dedotto vizio di error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c..

6. In conclusione il ricorso va rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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