Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11822 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 19/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28892/2010 proposto da:

CTF CENTRO TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE SRL, in persona

dell’Amm.re Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ANTONIO LOCATELLI 1, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO VALENTINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BRUNO SELLITTI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI (OMISSIS) UFFICIO DEL TERRITORIO DI

CASTELLAMMARE DI STABIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 186/2009 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato SANGIOVANNI per delega

dell’Avvocato SELLITTI che ha chiesto l’accoglimento con

compensazione delle spese;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CTF Centro terapia fisica e riabilitazione srl ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 186/51/09 dep. 12.10.09, che su ricorso avverso avviso di diniego di condono (L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis), ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittimo il diniego, essendo la parte decaduta dai benefici della legge agevolativa per mancato regolare pagamento nei termini fissati dalla L. n. 298 del 2002, di tutte le rate. In particolare la società contribuente aveva regolarmente pagato solo la prima rata del condono.

L’Agenzia si costituisce con controricorso.

Il Collegio autorizza la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo la società ricorrente deduce violazione di legge (L. n. 298 del 2002, art. 9 bis) non avendo rilevanza l’omesso versamento delle rate successive alla prima, poichè il condono costituisce novazione del rapporto giuridico d’imposta con la conseguenza che l’inadempimento del versamento periodico comporta solo la decadenza dal beneficio del termine, con possibilità per l’amministrazione del recupero dei residui importi spettanti.

2. Col secondo motivo si deduce insufficiente motivazione dato che la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, ha poi concesso la proroga per il pagamento delle rate di condono non versate.

3. Il ricorso va respinto, in base a consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, secondo la quale: In tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002 e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale (Cass. n. 21364 del 30/11/2012).

Ciò in quanto trattasi di condono tributario “clemenziale” che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni o concede modalità di favore per il loro pagamento, ma non prevede alcuna forma di accertamento tributario straordinario e non comporta alcuna incertezza in ordine al “quantum” dovuto dal contribuente. Sicchè, in quest’ultima ipotesi, non può ritenersi applicabile il principio in base al quale, nell’ipotesi in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista dall’art. 16, comma 2, della legge citata, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, mentre quello delle rate successive determina l’iscrizione a ruolo dovuto con addebito di una sanzione amministrativa proporzionale alle somme non versate e il pagamento degli interessi legali (Cass. n. 379 del 13/01/2016).

Pertanto, in ipotesi, come quella in esame, di ritardato o omesso pagamento delle rate successive alla prima, ai fini del perfezionamento del condono – che produce la definizione della lite pendente – non è sufficiente il pagamento della prima o di alcune rate, ma è necessario l’integrale pagamento nei termini perentori stabiliti per il versamento in un’unica soluzione ovvero in tre rate, in difetto restando legittimata l’Amministrazione finanziaria al recupero della originaria imposta dovuta (da ultimo ex multis Cass. n. 8420 e n. 8149 del 2015; n. 7852/2015, n. 1003/2015, n. 973/2015 e n. 420/2015).

4. Il ricorso va pertanto rigettato.

5. In relazione al recente consolidarsi della giurisprudenza

posta a base della decisione si compensano le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, con motivazione semplificata, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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