Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11821 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 27/05/2011), n.11821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AURELIA 190, presso lo studio dell’avvocato TESTA CESARE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SIMEONE ALBERTO;

– ricorrente –

contro

G.V., G.M., G.C., R.

G.;

– intimati –

sul ricorso 26533-2005 proposto da:

R.G. (OMISSIS), IN PERSONA DEL PROCURATORE

GENERALE R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ESARE NERAZZINI 5, presso lo studio dell’avvocato BOCCHINI DILETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LANNI MARIA PER PROCURA NOTARILE

DEL 10/3/2011;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.M., G.G., G.V., G.

C.;

– intimati –

e sul ricorso 28463-2005 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA C.

NERAZZINI 5, presso lo studio dell’avvocato BOCCHINI DILETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LANNI MARIA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.M., G.G., G.V., G.

C.;

– intimati –

e sul ricorso 28678-2005 proposto da:

G.C. (OMISSIS), G.V.

(OMISSIS), G.M. (OMISSIS), TUTTI IN

PROPRIO E QUALI EREDI DELLA DE CUIUS A.M.C.

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIVIDALE DEL FRIULI 2, presso

lo studio dell’avvocato GENITO ELENA, rappresentati e difesi

dall’avvocato GENITO TIZIANA;

– controricorrenti e ricorrenti, incidentali –

contro

R.G., G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2119/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato Genito Tiziana per il controricorso incidentale r.g.

28678/05 che ha chiesto di accogliere le difese depositate e si

riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso con l’accoglimento del primo

motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale Giannito r.g.

23127/05 e per il resto inammissibilità o rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 16 maggio 1988 R.G. citò davanti al Tribunale di Benevento G.V., G.G., G.C., G.M. e A.C., chiedendo che fosse costituita una servitù di acquedotto e fosse ampliata in larghezza quella preesistente di passaggio, a vantaggio entrambe di due suoi terreni e a carico del fondo limitrofo dei convenuti. Questi ultimi si costituirono in giudizio, contestando la fondatezza delle domande proposte dall’attore; G.V. chiese in via riconvenzionale, nell’interesse anche dei suoi consorti in lite, che fosse ampliata l’altra servitù di passaggio, della quale a loro volta erano titolari, gravante sull’immobile di R.G..

All’esito dell’istruzione della causa – che era stata riassunta da R.G. nei confronti dei convenuti, in proprio e quali eredi di A.C., deceduta nel corso del giudizio – con sentenza del 14 marzo 2001 il Tribunale accolse le domande dell’attore, determinando le indennità da lui dovute; respinse la riconvenzionale; condannò i convenuti al pagamento delle spese di giudizio.

Impugnata in via principale da G.G., in via incidentale da G.V., G.C. e M. G., nonchè da R.G., la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Napoli, che con sentenza del 22 giugno 2004 ha respinto la domanda dell’originario attore, di ampliamento della servitù di passaggio, confermando invece sia l’accoglimento di quella di costituzione della servitù di acquedotto, sia il rigetto della riconvenzionale; ha provveduto sulle spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico dei G. per intero quelle per la consulenza tecnica di ufficio e per metà le altre, compensate per il residuo.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. G., in base a due motivi. G.V., C. G. e G.M. si sono costituiti con controricorso, formulando a loro volta due motivi di impugnazione in via incidentale. All’una e all’altra impugnazione R.G. ha resistito con due distinti controricorsi, contenenti ognuno tre motivi di impugnazione incidentale.

Sono state presentate memorie dall’una parte e dall’altra.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In quanto proposti contro la stessa sentenza, i quattro ricorsi vengono riuniti in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c. Il primo motivo del ricorso principale di G.G. e il secondo dell’incidentale di G.V., G.C. e G.M. attengono al regolamento delle spese di giudizio, sicchè è prioritario l’esame delle altre censure rivolte da loro stessi e da R.G. alla sentenza impugnata.

Con gli ulteriori motivi dei ricorsi suddetti si sostiene che la Corte d’appello ha ingiustificatamente ed erroneamente ritenuto che il capo della sentenza di primo grado, relativo alla costituzione coattiva della servitù di acquedotto, fosse passato in giudicato, per non aver formato oggetto di gravame. Secondo i ricorrenti, invece, tale decisione è stata caducata in seguito al rigetto, in esito al giudizio di appello, della domanda riguardante l’ampliamento del passaggio, poichè il Tribunale aveva dato luogo a una relazione di accessorietà tra le due servitù, localizzando la realizzanda conduttura interrata proprio lungo il bordo del passaggio, nella nuova e maggiore sua estensione in larghezza.

L’assunto non è condivisibile.

Le due domande proposte dall’attore, rispettivamente di costituzione coattiva della servitù di acquedotto e di ampliamento di quella di passaggio, erano del tutto distinte ed autonome, per petitum e causa petendi, sicchè la pronuncia sull’una era indipendente da quella sull’altra. Pertanto, anche se il Tribunale le aveva accolte entrambe (ma ognuna per ragioni solo ad essa inerenti), la mancata impugnazione della decisione relativa alla prima l’aveva resa ormai intangibile, con conseguente ininfluenza della successiva riforma di quella riguardante la seconda. Nè quindi rileva il nesso, di carattere puramente occasionale ed estrinseco, che era stato stabilito tra le due servitù dal primo giudice, mediante la disposta ubicazione della conduttura in corrispondenza del nuovo limite laterale del passaggio: ubicazione rimasta ben precisa, determinata e attuabile, nonostante il rigetto della domanda di ampliamento, deciso dalla Corte d’appello.

I due ricorsi incidentali proposti da R.G. hanno uguale contenuto, ma comunque soltanto il primo può essere preso in considerazione, poichè la sua tempestiva e regolare proposizione ha comportato l’esaurimento del potere di impugnazione, che non poteva quindi essere esercitato di nuovo (v. Cass. 7 luglio 2010 n. 16016).

Il secondo pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

Con i tre motivi di ricorso – strettamente connessi e da vagliare pertanto congiuntamente – R.G. lamenta che la propria domanda di ampliamento della servitù di passaggio è stata respinta, anche se sussistevano tutte le condizioni per il suo accoglimento, erroneamente disconosciute dalla Corte d’appello.

Le doglianza va disattesa.

Sul punto, nella sentenza impugnata, si è rilevato innanzitutto che il giudice di primo grado, ha concesso l’ampliamento della servitù esistente sul fondo degli eredi G. non per consentire l’accesso alla via pubblica del fondo intercluso o parzialmente intercluso di R.G., che è lo scopo della normativa di cui agli artt. 1051 c.c. e 1052 c.c., ma per consentire una più comoda comunicazione tra le due parti del fondo di R.G., che sono divise fra di loro dal fondo di proprietà dei G. sul quale è stato disposto l’ampliamento della servitù, sul presupposto di un più comodo sviluppo dell’azienda agricola di R.G. che è divisa in due appezzamenti di terreno distanti tra loro”.

Il ricorrente, senza contestare che sia tale la situazione di fatto, sostiene di avere tuttavia diritto ad ottenere l’ampliamento richiesto, perchè per il collegamento tra i suoi due fondi è necessario percorrere 2.375 m. lungo le strade pubbliche, anzichè soltanto 230 m. mediante il già esistente passaggio attraverso la proprietà dei G., il quale però è largo attualmente soltanto 50 cm., sicchè non è praticabile con i mezzi necessari per le esigenze della sua attività imprenditoriale.

La tesi non è fondata.

Requisito indispensabile, perchè di possa ottenere l’ampliamento di una servitù di passaggio, è che il fondo dominante si trovi in una condizione di interclusione relativa, ossia che non sia raggiungibile con veicoli a trazione meccanica adatti ai bisogni dell’agricoltura o dell’industria, se non utilizzando il medesimo percorso, il quale appunto a tale scopo necessita di essere dotato di una maggiore ampiezza (v. Cass. 22 giugno 2004 n. 11592, 30 marzo 2005 n. 6673, 30 novembre 2005 n. 26073) . Ma il passaggio cui si riferisce la domanda di R.G., invece, serve soltanto ad abbreviare la distanza tra i suoi terreni, che comunicano ognuno con una confinante via pubblica e non versano dunque nella situazione di interclusione, sia pure soltanto relativa, di cui si è detto: situazione che unicamente giustifica il maggior peso che mediante l’ampliamento viene imposto sul fondo servente, a fronte di esigenze di quello dominante che non possano essere soddisfatte altrimenti. Nel contesto del terzo motivo di ricorso sì accenna bensì a una impossibilità o difficoltà di accesso dalla strada a uno dei due fondi in questione, a causa di un certo suo dislivello rispetto al piano viabile, ma la deduzione è contraddittoria con quanto lo stesso R.G. aveva affermato a proposito del percorso alternativo, possibile anche se di maggiore lunghezza, che collega i suoi fondi attraverso la rete stradale pubblica; inoltre il tema non ha formato oggetto di esame nella sentenza impugnata, nè il ricorrente ha precisato – come era suo onere: v. Cass. 28 luglio 2008 n. 20518 – se, in che termini e con quali modalità lo avesse prospettato nel giudizio a quo, sicchè esso non può comunque avere ingresso in questa sede.

Riconosciuto corretto il primo – assorbente e decisivo – degli argomenti posti dalla Corte d’appello a fondamento della pronuncia di rigetto della domanda di ampliamento della servitù, risulta superfluo l’esame delle contestazioni formulate dal ricorrente in ordine all’ulteriore ragione, esposta nella sentenza impugnata soltanto ad abundantiam, che si è ritenuto ostativa all’accoglimento della domanda stessa: il fatto che il tracciato dell’ampliamento della servitù interessa l’aia dell’abitazione degli eredi G. in violazione del disposto di cui all’art. 1051 c.c., u.c..

Con le censure ancora da esaminare G.G. lamenta in primo luogo di essere stato condannato al rimborso, anche se parziale, delle spese dei giudizi sia di primo sia di secondo grado, in assenza di una propria soccombenza, non ravvisabile quanto meno relativamente a quello di appello. La doglianza non può essere accolta, poichè: – per il regolamento delle spese di giudizio occorre fare riferimento all’esito definitivo della controversia e non a quello delle singole sue fasi (v. Cass. 23 luglio 2010 n. 17351); – G.G. era rimasto soccombente in relazione sia all’accoglimento di una delle domande dell’attore, sia al rigetto della propria riconvenzionale; – la valutazione circa la prevalenza della soccombenza dell’una o dell’altra parte è rimessa al giudice e il sindacato consentito in materia a questa Corte è limitato alla verifica del rispetto del principio secondo cui le spese di giudizio non possono essere neppure parzialmente poste a carico della parte che sia rimasta totalmente vittoriosa (v. Cass. 11 gennaio 2008 n. 406).

E’ fondata invece l’ulteriore doglianza formulata da G. G. – e anche da G.V., G.C. e G.M. – i quali lamentano che la Corte d’appello è incorsa in ultrapetizione, nel riliquidare in misura diversa e maggiore le spese del giudizio di primo grado, che il Tribunale aveva posto per intero a carico dei convenuti e che la Corte stessa ha invece compensato per metà. In effetti il quantum di tali spese, in assenza di impugnazione sul punto da parte di R.G. circa l’eventuale sua incongruità, non poteva essere modificato dal giudice di appello.

Pertanto, ferma restando la condanna dei G. al rimborso di metà delle spese di giudizio, la sentenza impugnata viene cassata senza rinvio, nella parte in cui la Corte d’appello ha determinato l’importo di quelle di primo grado in misura diversa da quella che era stata stabilita dal Tribunale.

Le spese del giudizio di legittimità vengono compensate tra le parti, stante la reciproca loro soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il secondo motivo del ricorso n. 23127/2005, il primo motivo del ricorso n. 26533/2005 e il ricorso n. 28463/2005; dichiara inammissibile il ricorso n. 28678/2005; accoglie parzialmente il primo motivo del ricorso n. 23127/2005 e il secondo motivo del ricorso n. 26533/2005; cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui ha riliquidato le spese del giudizio di primo grado; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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