Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11821 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 18/06/2020), n.11821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5003-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.R. domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARINI VINCENZO con studio in TERAMO VIA L. PARIS 12 (ex art. 135)

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2013 della COMM.TRIB.REG. di L’AQUILA,

depositata il 05/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per la cessazione della materia

del contendere;

udito per il ricorrente l’Avvocato VALENZANO che ha chiesto la

cessazione della materia del contendere.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE.

p. 1. L’agenzia delle entrate ha proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 55/V/13 del 5.7.2013, con la quale la commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento e liquidazione con il quale l’amministrazione finanziaria procedeva a recupero della maggiore imposta proporzionale di registro (senza sanzioni) sull’atto 18 marzo 2004, con il quale F.R. aveva acquistato un terreno edificabile in Teramo; imposta inizialmente corrisposta nella misura agevolata dell’1% secondo quanto stabilito dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, (impegno ad edificare il lotto entro cinque anni dall’acquisto).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’impegno alla edificazione del terreno nel termine indicato nell’atto notarile di trasferimento non potesse essere rispettato, dal momento che il Comune di Teramo (come da nota 8 aprile 2013 prodotta in appello) aveva subordinato la ‘riunione della proprietà con il diritto edificatoriò alla conclusione di specifico atto di convenzione con l’amministrazione comunale medesima, oltre che al pagamento della somma di Euro 57.544,63 in corrispettivo del diritto di edificazione

Ha resistito con controricorso il Fracassa.

p. 2. Con istanza 9 dicembre 2019 l’avvocatura generale dello Stato ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio a spese compensate; ciò in ragione del fatto che il Fracassa ha presentato domanda di definizione della controversia D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011 (richiamante la L. n. 289 del 2002, art. 16), provvedendo altresì al regolare versamento di tutte le somme dovute a tale titolo (come da comunicazione della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Teramo, allegata).

Ciò posto, il giudizio va dichiarato estinto a spese compensate.

P.Q.M.

La Corte

– dichiara estinto il processo L. n. 289 del 2002, ex art. 16, comma 8;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA