Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11821 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 19/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23718/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 522/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, n. 522/39/09 dep. il 15 luglio 2009, che su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 1999 proposto da C.T., ha respinto l’appello dell’Ufficio.

In particolare la C.T.R. ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo violato il suo diritto di difesa, stante la mancata allegazione all’atto impositivo del verbale di constatazione della società partecipata Arcasa s.a.s..

La contribuente è rimasta intimata.

Il Collegio autorizza la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che in appello all’avviso di accertamento era stato allegato il distinto atto accertativo emesso nei confronti della società partecipata e che la contribuente era comunque al corrente del processo verbale di constatazione, avendone ricevuto copia in qualità di legale rappresentante della società.

Il motivo va respinto.

La C.T.R. ha rigettato l’appello perchè l’Ufficio non aveva adempiuto all’onere di provare l’allegazione del verbale relativo alla società, posto a base dell’accertamento e da questo richiamato.

Con l’anzidetto motivo non risulta peraltro esplicitato sotto quale profilo la pronuncia in questione violerebbe il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, posto che la stessa ricorrente ha premesso che l’avviso si basava su un diverso atto emesso nei confronti della società partecipata. La motivazione della C.T.R. in ordine al difetto di prova, per quanto sintetica, si rivela quindi esplicita e pertinente a quanto ad essa devoluto.

2. Col secondo motivo si deduce insufficiente motivazione sul medesimo fatto controverso e decisivo.

Il motivo è inammissibile per genericità, atteso che la Commissione tributaria ha negato validità alla tesi dell’Ufficio, ritenendo inadempiuto l’onere della prova.

3. Col terzo motivo si deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in quanto, essendo pacifico che la contribuente era a conoscenza del verbale di constatazione, questo non doveva essere allegato all’avviso di accertamento.

Anche questo motivo è infondato, poichè dà per presupposto un fatto – ricezione da parte della C. del processo verbale di constatazione – che la sentenza ha ritenuto non provato.

4. In conclusione il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va rigettato.

5. Nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, con motivazione semplificata, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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