Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11821 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 09/06/2016), n.11821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4485-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso 1′ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BORGOGNONA 47, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BRANCADORO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO VINCENZI, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1237/8/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 7/4/2014, depositata il 17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza n.1237, depositata il 17 giugno 2014, confermava la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso a carico di P. G. relativo al maggior reddito di partecipazione non dichiarato ritratto dalla Impresa funebre di P.G. e C.G. s.n.c. per l’anno 2005. Secondo la CTR, risultando il reddito dei soci di una società di persone conseguente a quello accertato definitivamente a carico della società, la definizione del giudizio instaurato dalla società con decreto di estinzione per cessata materia del contendere imponeva di attenersi a quel decreto che non poneva fine anche alla controversia esaminata.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito la parte intimata con controricorso e memoria.

Assume prioritario rilievo la circostanza che il ricorso proposto dal contribuente, socio della snc P.G. e C. G., si è svolto in assenza degli altri litisconsorti necessari – società ed eventuali altri soci -. Ed infatti, questa Corte è ferma nel ritenere che in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contradditorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio – cfr. Cass. n. 23096 del 14/12/2012.

Ne consegue che la sentenza impugnata nulla per disintegrità del contraddittorio, va cassata e la causa deve essere rimessa innanzi alla CTP di Ravenna che provvederà all’integrazione del contraddittorio secondo quanto sopra specificato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Dichiara la nullità della sentenza impugnata e della decisione di primo e di secondo grado.

Dispone la rimessione degli atti alla CTP di Ravenna per i provvedimenti di sua competenza in ordine all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci e della società contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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