Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11820 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 19/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10102/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dal Rag. Comm. FRANCO MICALE giusta delega a margine;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 73/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 17/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto

l’estinzione;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Sicilia, n. 73/26/09 dep. il 17/03/2009, emessa su impugnazione da parte di C.B. di avviso di accertamento ai fini IVA e cartella di pagamento ai fini Irpef per l’anno d’imposta 1995.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate (in data 22/10/2010 e 5/12/206), ha prodotto istanza di estinzione del giudizio per intervenuto condono (L. n. 289 del 2002, ex art. 6, comma 8), allegando documentazione attestante la regolarità del condono per entrambi gli atti impugnati.

Il Collegio autorizza la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sopravvenuta comunicazione di intervenuta definizione della lite in base al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comporta l’estinzione del giudizio, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8 (richiamato dal citato art. 39, a norma del quale L’estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto), essendo venuto meno l’originario contrasto tra il contribuente e l’ufficio in ordine allo specifico atto oggetto del presente giudizio.

2. Al riguardo non resta che dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in base al quale, nel giudizio tributario, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere determina, da un lato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata; dall’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere: risultato che può essere conseguito soltanto mediante una sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c., comma 3, per improseguibilità della causa, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle proposte domande e delle successive sentenze. E quindi determina (non la mera inammissibilità del ricorso, che si esaurirebbe sul piano processuale ma) la necessitata rimozione delle sentenze emesse, in quanto non più attuali (Cass. n. 13109/12, n. 19533/11; conf., da ultimo, Cass. n. 14258/16; n. 8142/16).

5. Alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, per estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, con compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, con motivazione semplificata, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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