Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11820 del 09/06/2016
Cassazione civile sez. III, 09/06/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 09/06/2016), n.11820
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 25231 del ruolo generale dell’anno
2013, proposto da:
NOVA EDIL di A.A. & Figli S.a.s., (P.I.:
(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso,
dall’avvocato Rocco Licastro (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
F.S. S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del
procuratore speciale C.P. rappresentato e difeso, giusta
procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati Giovanni
Garelli (C.F.: GRN GNN 41T07 L219Y) e Fernanda Fiorini (C.F.: FRN FNN
71051 H501G);
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello
di Torino n. 627/2013, depositata in data 4 aprile 2013;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
19 aprile 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
l’avvocato Rocco Licastro, per la società ricorrente;
l’avvocato Fernanda Fiorini, per la società controricorrente;
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per la dichiarazione di
inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La F.S. S.p.A. ottenne decreto ingiuntivo (per l’importo di Euro 9.700,51) nei confronti di Nova Edil S.a.s. per premi insoluti relativi a polizze assicurative in essere tra le parti.
L’opposizione proposta dalla società ingiunta – secondo la quale le polizze erano stato oggetto di regolare disdetta – venne accolta dal Tribunale di Torino.
La Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, ha invece confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Ricorre Nova Edil S.a.s., sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso F.S. S.p.A..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1235 e 1268 – 1276 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Il motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 nonchè ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
Le argomentazioni di parte ricorrente risultano tutte fondate sull’interpretazione dei contratti di assicurazione stipulati con la controricorrente in data 28 febbraio 2007, ma il contenuto che si assume rilevante di tali contratti non risulta specificamente indicato e richiamato (e tanto meno trascritto) nel ricorso.
Quest’ultimo, inoltre, non contiene la precisa indicazione della allocazione nel fascicolo processuale dei relativi documenti, non allegati al ricorso stesso.
2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – ossia l’omessa motivazione circa la valenza da attribuire al comportamento della compagnia assicurativa che si è astenuta dal muovere contestazioni all’assicurato allorquando quest’ultimo ha disdettato le polizze assicurative”.
Il motivo è infondato.
La circostanza di cui viene dedotto l’omesso esame non può affatto ritenersi decisiva, non esistendo alcun onere di contestazione entro determinati termini della comunicazione di una disdetta negoziale che si ritenga non efficace. In ogni caso, la mancata contestazione immediata potrebbe al più rilevare in relazione all’adempimento degli obblighi di correttezza nell’esecuzione del contratto, e quindi sotto un eventuale (peraltro non dedotto) profilo risarcitorio, ma non potrebbe in nessun caso ritenersi idonea a determinare l’efficacia di una disdetta comunicata al di fuori dei presupposti che la avrebbero consentita.
3. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna la società ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti da parte della società ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016