Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1182 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 21/01/2021), n.1182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 15589/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

CO.EDI. s.r.l., in persona del suo rappresentante p.t., rappresentato

e difeso dall’Avv. Giorgio Pongelli, elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avv. Davide Gastaldi, in Roma, via F.A.

Gualtiero, n. 70;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 250/40/11, depositata il 29 aprile 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre

2020 dal Consigliere Dott. Leuzzi Salvatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La CO.EDI. s.r.l. presentava dichiarazione annuale IVA in data 27 febbraio 1997, contestualmente chiedendo il rimborso di un credito IVA per l’importo di Euro 210.000,00. Con sentenza de Tribunale di Cassino, depositata il 30 luglio 1998, la società veniva dichiarata fallita. La curatela fallimentare, in data 14 settembre 2005, formulava istanza indirizzata all’Agenzia delle Entrate e mirata a conoscere le motivazioni del mancato rimborso richiesto in dichiarazione. In data 24 marzo 2007 il Fallimento CO.EDI s.r.l. presentava ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza del 14 settembre 2005. Con successivo atto del 22 maggio 2007 l’Ufficio comunicava la sospensione, ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, commi 6 e 7, della pratica di liquidazione del rimborso per “sussistenti carichi pendenti” in relazione a n. 8 cartelle di pagamento insolute relative al periodo 1993-1997. Nel costituirsi nel giudizio di impugnazione avverso il silenzio-rifiuto l’Agenzia ribadiva d’aver sospeso a mente della norma testè evocata il rimborso anzidetto in ragione di pregressi “carichi pendenti”.

La CTP di Frosinone accoglieva il ricorso del Fallimento CO.EDI.

La CTR del Lazio, Sez. Staccata di Latina, adita dall’Agenzia, rigettava l’appello.

Il ricorso per cassazione erariale è articolato su tre motivi. La procedura fallimentare resiste con controricorso. L’Agenzia ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia ha censurato la decisione impugnata per violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23 e del R.D. n. 2440 del 1993, art. 69, comma 6, per avere il giudice a quo erroneamente trascurato la legittimità della sospensione del rimborso per “carichi pendenti” adottata dall’Agenzia, configurandosi “la presentazione della domanda di ammissione al passivo o la compensazione… facoltà che competono all’Ufficio” dalle quali detta legittimità “non può essere fatta dipendere”.

Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente ha censurato l’insufficienza della motivazione, per avere la CTR trascurato il fatto controverso e decisivo per il giudizio rappresentato dalla legittimità – reiteratamente dedotta dall’Agenzia – della sospensione del rimborso in presenza di “carichi pendenti”.

Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia ha censurato la decisione impugnata per violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, comma 6, degli artt. 1241,1242 e 1243 c.c. nonchè del R.D. n. 267 del 1942, art. 56 (L. fall.) e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 28-ter, per avere il giudice d’appello erroneamente negato all’Ufficio la possibilità di far valere la compensazione dei crediti fiscali sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento a causa della mancata presentazione della domanda di ammissione al passivo del fallimento della società.

Dagli atti sono evincibili i profili salienti appresso enucleati: i) una richiesta di rimborso del credito IVA pacificamente maturato dalla contribuente prima della dichiarazione di fallimento della contribuente, intervenuta il 30 luglio 1998; ii) il successivo sollecito, rivolto dalla curatela all’Amministrazione finanziaria, ad esitare la pratica di rimborso; iii) l’impugnazione del silenzio-rifiuto maturato sull’istanza di cui al punto che precede da parte della curatela fallimentare; iv) l’interposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della sospensione della pratica di rimborso, ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, id est a cagione di “carichi pendenti”; v) la deduzione da parte dell’agenzia, all’atto di costituirsi nel giudizio avverso il silenzio-rifiuto, della sospensione ai sensi della norma ora ricordata; vi) la formulazione, da parte della medesima agenzia, di eccezione di compensazione anche nell’atto di appello (“nella ipotesi in cui il credito vantato dalla procedura, come nel caso di specie, derivi, per effetto del trascinamento, dall’attività del fallito precedente all’apertura della procedura concorsuale, potrà essere operata una compensazione tra crediti e debiti, come disciplinato dall’art. 1241 del c.c. e dalla compensazione volontaria in materia tributaria disciplinata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 28-ter).

La causa investe il tema dei rapporti tra la sospensione adottata ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 e i principi informatori del sistema fallimentare, tra i quali il c.d. “spossessamento” ex art. 42 L. Fall. e il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari di cui all’art. 51 L. Fall..

La causa concerne, altresì, la definizione dell’esatto perimetro dell’eccezione di compensazione di cui all’art. 56 L. Fall. e quello annesso dei rapporti fra l’eccezione per crediti erariali ante fallimento e l’accertamento del passivo in sede fallimentare.

La peculiare complessità delle tematiche compendiate e la sostanziale carenza di precedenti nomofilattici specifici suggerisce come opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza.

PQM

La Corte rimette la causa a nuovo ruolo perchè venga trattata in pubblica udienza; richiede all’Ufficio del Massimario e del Ruolo la predisposizione di apposita relazione tematica sui rapporti fra sospensione ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 e disciplina del fallimento nonchè sui confini specifici dell’eccezione di compensazione e sulle sue correlazioni con la verifica del passivo in sede fallimentare.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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