Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1182 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.18/01/2017),  n. 1182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12468-2014 proposto da:

S.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ALESSANDRO MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

IARIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMEDEO

NIGRA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ANTEA S.A.S. DI M.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 925/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/11/2013 r.g.n. 2975/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato MIGLIORATI FRANCESCO per delega Avvocato IARIA

GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.S. adiva il Tribunale di Milano, esponendo di essere stato assunto con contratto a tempo determinato presso il ristorante della Antea s.a.s.; di essere stato insultato e minacciato dalla collaboratrice esterna G.A. sul luogo di lavoro al (OMISSIS), durante la pausa pranzo; che ciò gli aveva procurato un trauma psicologico che lo aveva portato ad uscire dal luogo di lavoro, iniziando una malattia proseguita per oltre sei mesi; che a causa di tale episodio, era stato licenziato con la motivazione di essere uscito un’ora prima del termine dell’orario di lavoro e di avere discusso con la suddetta G.. Chiedeva quindi la condanna del datore dí lavoro Antea s.a.s. al pagamento della somma di Euro 40.000 a titolo di risarcimento del danno per gli illeciti posti in essere dalla datrice di lavoro, con richiesta di accertare incidenter tantum anche la sua responsabilità penale, nonchè l’accertamento dell’ illegittimità del licenziamento intimato, condannando Antea s.a.s. al pagamento della retribuzione non versata sino alla scadenza del termine contrattuale, oltre al risarcimento del danno da licenziamento ingiustificato ed ingiurioso.

La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 925 del 2013, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso.

Per la cassazione della sentenza, S.S. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi; la Antea s.a.s. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come primo motivo, sul licenziamento, il ricorrente deduce omessa ed insufficiente motivazione, violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione della L. n. 604 del 966, art. 5; lamenta che la Corte d’appello non abbia esaminato il motivo di gravame da lui proposto secondo il quale per la condotta contestata la sanzione prevista dal C.C.N.L. (art. 7) sarebbe il richiamo.

1.1. Il motivo presenta in primo luogo un profilo d’inammissibilità in quanto il testo dell’art. 7 del CCNL che viene ivi valorizzato non è trascritto, nè allegato al ricorso (il doc. 16 richiamato contiene un estratto del contratto collettivo, di cui non fa parte l’art. 7), in violazione delle prescrizioni desumibili dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (nel testo che risulta a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, operante ratione temporis).

1.2. Non è stato inoltre specificato se la disposizione del contratto collettivo, che prevede la sanzione del richiamo, si riferisca ad entrambi gli addebiti contestati (il litigio all’interno del locale e l’abbandono del posto di lavoro) o ad uno solo di essi, il che sarebbe stato necessario, considerato che la valutazione di proporzionalità va fatta considerando l’addebito nel complesso dei suoi elementi oggettivi e soggettivi (v. Cass. n. 3129 del 2015).

1.3. Il motivo è anche infondato, considerato, che la Corte territoriale si è attenuta al principio consolidato secondo il quale per giustificare un licenziamento disciplinare i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l’elemento fiduciario, e la relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo (cfr., per tutte, Cass. n. 25044/2015, 25608/2014 e 7394/2000).

1.4. In motivazione, infatti, la Corte meneghina ha ritenuto la gravità della condotta sulla base del fatto che il diverbio era stato originato da futili motivi, che era avvenuto sul luogo di lavoro, in un locale pubblico durante l’orario di lavoro, alla presenza di colleghi ai quali aveva causato disagio ed imbarazzo; ha inoltre valorizzato il fatto che lo S. avesse abbandonato il locale prima del termine dell’orario di lavoro. Ha quindi esaminato tutte le risultanze del caso concreto e gli aspetti soggettivi e oggettivi della condotta, ponendola anche in relazione con la prestazione svolta dal lavoratore.

2. Come secondo motivo, sulle prove, il ricorrente deduce omessa motivazione e violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 237 e 112 c.p.c.; lamenta che la Corte d’appello non abbia esaminato il motivo avente ad oggetto l’irregolarità verificatasi nella fase istruttoria davanti al Tribunale, laddove l’accertamento dei fatti era stato basato sulla ricostruzione fornita dalla teste G.A., che era stata denunciata prima della controversia dallo stesso S. per minacce ed ingiurie, sicchè non poteva essere sentita come teste, anche perchè era un “alter ego” dell’amministratrice della società. Aggiunge che i testimoni non avevano saputo riferire il contenuto della discussione del (OMISSIS), dicendo di essere altrove di non aver udito le parole, il che contraddiceva la contestazione disciplinare secondo la quale la discussione aveva suscitato “una situazione di disagio tra i collaboratori e la clientela”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, l’omessa valutazione delle censure avverso la deposizione della teste G. non ha inciso sulla ratio decidendi della Corte di merito, che non ha valorizzato al fine della decisione la deposizione di tale teste, ma quelle dei testi B. e C..

2.2. Sotto il profilo della censura alla ricostruzione fattuale, inoltre, occorre rilevare che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, nè può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.

E’ però da escludere che nel caso ci si trovi innanzi a una delle indicate patologie estreme dell’apparato argomentativo, considerato che gli aspetti valorizzati nel ricorso sono stati esaminati dalla Corte territoriale, che ha valorizzato le deposizioni dei testi B. e C. dicendo che avevano riferito sulla situazione di disagio e di imbarazzo dei colleghi.

3. Come terzo motivo, sul danno biologico e sulla malattia, lo S. deduce omessa o insufficiente motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c.. Lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto che la malattia da lui denunciata sulla base della documentazione medica in atti fosse da correlarsi al comportamento persecutorio della G. successivo all’accadimento del (OMISSIS), ignorando che con l’atto d’appello egli aveva dimostrato l’inizio della malattia proprio dal (OMISSIS), aspetto confermato anche dalla relazione del dottor P. (doc. 14). Su tale aspetto, inoltre, il giudice di secondo grado non aveva ammesso le prove richieste e la c.t.u. medico-legale, affermando la estraneità ai fatti di causa delle manifestazioni psicologiche del ricorrente, senza dar conto del motivo di appello in esame e delle ragioni contrarie ritualmente esposte.

3.1. Anche tale motivo è inammissibile. La Corte ha valorizzato le relazioni mediche della dottoressa Ca. e del dottor T., che avevano considerato come causa della patologia il comportamento della G. successivo al licenziamento, ed in particolare il fatto che la stessa avesse iniziato a seguirlo per strada e si appostasse sotto casa con ulteriori minacce ed offese, nonchè i fatti violenti connessi all’attività professionale di barista; anche a tale proposito quindi si chiede una valutazione contrappositiva del merito della causa, che incombe al giudice di merito, e che è stata sorretta da adeguata motivazione.

4. Come quarto motivo, sulla responsabilità civile e sul risarcimento del danno, il ricorrente deduce omessa o insufficiente motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 6; lamenta che la Corte d’appello non si sia pronunciata sulla responsabilità civile del datore di lavoro per il comportamento tenuto dalla G. il (OMISSIS), nonchè per la violazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, in quanto il datore di lavoro non aveva predisposto un programma di prevenzione degli illeciti.

4.1. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, anche su tale aspetto la Corte d’appello ha motivato, e, muovendo dall’assunto per cui la patologia del ricorrente era stata determinata dalla condotta della G. successiva alla risoluzione del rapporto, ha escluso il carattere illecito della condotta datoriale poichè il datore di lavoro non aveva su di essa alcuna possibilità di controllo; inoltre, sulla dedotta erronea mancata applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, ha ribadito che tale evenienza è da escludersi nel caso di specie, risultando carenti i presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione della norma. Considerazioni che non vengono specificamente contestate, richiamandosi soltanto il relativo motivo di appello.

5. Conclusivamente, il ricorso dev’essere rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo svolto la parte intimata alcuna attività difensiva.

Il rigetto integrale del ricorso determina la sussistenza dei presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, primo periodo, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il raddoppio del contributo unificato dovuto per il ricorso stesso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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