Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11819 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 19/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10090/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimata –

nonchè da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MOSCHETTI

giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 26/2009 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di

TRENTO, depositata il 01/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso

incidentale;

udito per la controricorrente l’Avvocato DE FELICE per delega

dell’Avvocato MOSCHETTI che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo

del ricorso principale, assorbito il 2^ motivo, inammissibile

l’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, n. 26.1.2009 dep. 1 aprile 2009. Questa, su impugnazione di avviso di accertamento induttivo (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) e art. 40, nonchè D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2), notificato a seguito di verifica fiscale a B.C., titolare di negozio di abbigliamento (per Iva, Irpef e Irap anno d’imposta 2003), confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

In particolare la C.T.R. ha ritenuto che l’Ufficio aveva illegittimamente: a) considerato inattendibili le scritture contabili, solo per la mancanza delle distinte inventariali di magazzino; b) non valutato, per le rimanenze iniziali al 1.1.2003 – avendo escluso le rimanenze finali al 31.12.2002 – le merci sulle quali la ditta aveva corrisposto le imposte; c) adottato un metodo che ha alterato la redditività di esercizio, facendo rientrare nelle merci acquisite nell’anno 2003 tutte le vendite.

La contribuente si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle Entrate deduce violazione di legge sulla ricorrenza dei presupposti per l’accertamento analitico induttivo, giustificato dall’inattendibilità delle scritture contabili per difetto dell’indicazione dei criteri di valutazione delle rimanenze finali e delle giacenze iniziali dell’esercizio successivo.

2. Il motivo è inammissibile.

Esso è concluso da quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., obbligatorio in relazione alla indicata data di deposito della sentenza, che non risponde ai requisiti di sinteticità e chiarezza richiesti ai fini di ottemperare al suo scopo, che è quello di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, per mettere la Corte in grado di poter comprendere, dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (ex multis v. S.U. n. 3519/08).

Non senza peraltro rilevare che l’indicato motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza che, contrariamente a quanto dedotto, non ha escluso la legittimità dell’accertamento induttivo, ma – con accertamento in fatto congruamente motivato e, come tale, insindacabile in sede di legittimità – ha ritenuto irragionevole considerare che tutta la merce venduta fosse stata acquistata nel 2003, senza un esame della contabilità (fatture di acquisto e rimanenze finali considerate come attivo nei bilanci).

3. Col secondo motivo del ricorso principale si deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla percentuale di ricarico, come calcolata dalla C.T.P. (art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), e oggetto di specifica domanda dell’Ufficio, ma sulla quale la C.T.R. non si è pronunciata, limitandosi alla generica conferma della decisione di primo grado.

4. Questo motivo è fondato.

Come emerge dalla ricostruzione del fatto nella sentenza impugnata e dai brani dell’atto di appello – riportati dalla ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – l’Ufficio aveva contestato la valutazione dei primi giudici in ordine alla percentuale di ricarico applicata sul prezzo del venduto, richiamando la metodologia di calcolo adottata in sede di verifica anche sulla base della documentazione esibita della contribuente, come riportata nell’avviso di accertamento. A fronte di tale puntuale doglianza la C.T.R. non si è pronunciata, incorrendo nel dedotto vizio.

Per il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, fissato dall’art 112 c.p.c., ed operante anche nel processo tributario, il giudice deve infatti pronunciare su tutta la domanda, costituendo vizio di omessa pronuncia, che rende annullabile la sentenza, la mancanza di decisione su ogni istanza di parte che abbia un contenuto concreto ed una specifica formulazione.

Il giudice d’appello, pertanto, nell’omettere di statuire anche sulla percentuale di ricarico, come determinata dalla Commissione di primo grado, è realmente incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c., che è deducibile, e di fatto è stato dedotto, quale error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass. 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass. 15 maggio 2013, n. 11801).

5. L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale, col quale la contribuente, con unico motivo, deduce insufficiente e illogica motivazione della sentenza sulla statuizione delle spese di lite, che sono state compensate per l’esistenza di “frasi non proprio moderate”, delle quali non è stata tuttavia accolta la richiesta di cancellazione, ex art. 89 c.p.c., avanzata dall’Ufficio.

6. In conclusione, accolto il secondo motivo del ricorso principale, dichiarato assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.T. di secondo grado di Trento, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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