Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11819 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 05/05/2021), n.11819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13560/2019 proposto da:

T.P., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Ida Stefania Quaglio, in forza di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale;

– intimato –

avverso la sentenza n. 604/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 depositato il 16/12/2016 T.P., alias J.P., cittadino del (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Catanzaro, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese alla ricerca di condizioni di vita migliori perchè la madre non riusciva a mantenere la famiglia.

Con ordinanza del 23/10/2017 il Tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto da T.P. è stato rigettato dalla Corte di appello di Catanzaro, a spese compensate, con sentenza del 25/3/2019.

3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso T.P., con atto notificato il 23/4/2019, svolgendo tre motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria 27/6/2019 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge con riferimento alla disciplina dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951 ratificata dall’Italia con L. n. 722 del 1954 e del relativo protocollo di New York del 31/1/1967, nonchè del diritto di asilo ai sensi dell’art. 10 Cost., comma 3.

1.1. Secondo il ricorrente la Corte di appello era pervenuta a una valutazione dei fatti relativi al Paese di origine con una diversa interpretazione dell’attuale situazione politica; stando alle notizie desumibili da Amnesty International e dal sito del Ministero degli Esteri esisteva un elevato rischio in tutto il territorio di provenienza di attività violenta rivolta anche contro gli espatriati.

Inoltre dalla stessa sentenza della Corte di appello risultava la mancata stabilizzazione della situazione politica del (OMISSIS), la situazione del Paese era ancora insicura e suggerivano una valutazione prudenziale sul rimpatrio del richiedente.

1.2. Il ricorrente critica la valutazione espressa dalla Corte di appello, per vero sulla base di informazioni certamente tutt’altro che aggiornate (risalenti al 2013-2015 in una sentenza del marzo 2019 e che ignorano addirittura il fatto notorio della deposizione e dell’esilio dell’ex dittatore J.), semplicemente con l’invocazione di fonti alternative senza dar atto della loro collocazione negli atti processuali e della loro produzione nel giudizio di merito.

Inoltre il ricorrente non ha neppur dedotto persecuzioni nei suoi confronti e con i riferimenti alle sue stesse fonti, non sostiene l’esistenza di una situazione di esposizione indiscriminata dei civili alla violenza derivante da conflitto armato interno, negata dalla Corte catanzarese, ma evoca una semplice instabilità politica e sociale e una generica insicurezza.

Il motivo è pertanto inammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge con riferimento alla disciplina in tema di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e ss..

2.1. Nel tentare la confutazione del diniego di ogni forma di protezione sussidiaria, il ricorrente lamenta la mancata considerazione della giovane età del richiedente asilo al momento dell’espatrio, la condizione di vulnerabilità e le problematiche di reinserimento sociale dopo diversi anni di assenza.

Tali fattori sono però normativamente privi di rilevanza ai fini della richiesta di protezione sussidiaria.

2.2. Nella seconda parte del motivo il ricorrente riprende il tema dell’esposizione a violenza indiscriminata e del conflitto armato interno, negli stessi termini del primo motivo, tratteggiando, comunque autoreferenzialmente o con riferimento a fonti informative di cui non è indicata la collocazione in atti, una mera instabilità politica o l’incapacità dello Stato di fornire protezione avverso non meglio precisate attività persecutorie.

Anche il secondo motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge con riferimento alla disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 nonchè infine al diritto di asilo ai sensi dell’art. 10 Cost., comma 3.

Il motivo, nella logica della valutazione comparativa richiesta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sentenza 13/11/2019 n. 26459), appare del tutto generico sia nella prospettazione di una intollerabile lesione dei diritti umani in caso di rimpatrio, argomentata solo sulla base della giovane età e del lungo periodo di tempo decorso dall’espatrio, sia della situazione di integrazione in Italia prospettata con mero riferimento alle attività previste dal programma di accoglienza, senza alcun cenno al grado di integrazione abitativa, linguistica, sociale, relazionale e lavorativa potenzialmente rilevante ai sensi del diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU.

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

 

 

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