Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11818 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 27/05/2011), n.11818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CAPETTA I.VI.P. S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA STAZIONE S. PIETRO 45, presso lo studio dell’avvocato PACETTI

MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALLO

GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA CONSORTILE CICLO IDRICO DI ALBA, LANGHE E ROERO (già

“AZIENDA CONSORTILE DEPURAZIONE ACQUE ALBA NORD”) P. IVA

(OMISSIS) in persona del suo Presidente pro tempore;

– intimata –

sul ricorso 25707-2005 proposto da:

AZIENDA CONSORTILE CICLO IDRICO DI ALBA, LANGHE E ROERO (già

“AZIENDA CONSORTILE DEPURAZIONE ACQUE ALBA NORD”) P. IVA

(OMISSIS) in persona del suo Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARCO POLO 43, presso lo

studio dell’avvocato SERRA STELIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRATINO MAURILIO;

– controricorrente e ric. incidentale-

contro

CAPETTA I.VI.P. S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA STAZIONE S. PIETRO 45, presso lo studio dell’avvocato PACETTI

MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALLO

GIUSEPPE;

– controricorrente al c/ric. e ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 1180/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato IVANA ABENAVOLI con delega dell’Avvocato MASSIMO

PACETTI difensore della ricorrente che ha chiesto di riportarsi alle

difese scritte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Azienda consortile Ciclo Idrico di Alba Langhe e Roero conveniva in giudizio Capetta I.VI.P. spa. per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 29 milioni e l. 62mila e 80 quale residuo ancora insoluto sulla fattura n. (OMISSIS) per smaltimento di reflui enologici presso il depuratore di (OMISSIS).

Si costituiva la società Capetta I.V.I P. s.p.a. che rilevava che le erano state addebitate somme per una tariffa superiore a quella dovuta, in quanto i residui enologici conferiti avevano una presenza di C.O.D. inferiore a quella che avrebbe comportato l’aumento di tariffa.

Il Tribunale di Alba con sentenza n. 186/02 respingeva la domanda dall’attrice.

Proponeva appello l’Azienda Consortile chiedendo la totale riforma della sentenza di primo grado. Si costituiva la società Capetta che eccepiva l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., chiedeva, comunque, il rigetto dell’impugnazione. La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 1180 del 2004 riformava la sentenza di primo grado e condannava la società Capetta a pagare all’Azienda Consortile la somma di Euro 15.009,03 oltre interessi.

Osservava la Corte di Appello che l’Azienda Consortile aveva dimostrato, sia pure con le bolle di accompagnamento dalla stessa prodotte, i valori del COD in relazione ai singoli trasporti di rifiuti, i quali giustificavano l’importo riportato in fattura e inevaso.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società Capetta I.VI.P. spa con un motivo consegnato ad un atto di ricorso notificato il 16 settembre 2005.

Resiste l’Azienda Consortile, Ciclo idrico di Alba Langhe e Roero la quale presenta ricorso incidentale con tre motivi. Resiste al ricorso incidentale la società Capetta.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società Capetta I.VI.P. lamenta vizio di motivazione per omessa valutazione di fatti di causa (art. 360 c.p.c., n. 5) falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3). La Corte territoriale, secondo la ricorrente, avrebbe erroneamente ritenuto provati i livelli di C.O.D. (in base ai quali l’Azienda Consortile avrebbe applicato le tariffe alla società Capetta) in base alle bolle prodotte dall’Azienda Consortile nelle quali venivano riportati i valori di COD e le stesse bolle erano sottoscritte dal produttore dei rifiuti, dal trasportatore e dalla Azienda Consortile. In verità la Corte territoriale non ha tenuto conto che si trattava di documenti a formazione progressiva contenenti più parti che anche se redatte su un unico documento cartaceo, tuttavia erano compilati in tempi diversi e la ditta Capetta intervenuta solo nella prima fase della loro formazione, nella fase in cui non erano, ancora, stati accertati i valori di COD.. Le attestazioni contenute nelle bolle e riguardanti le percentuali di COD risultavano inserite nello stesso documento cartaceo per mera comodità ed economicità di documentazione.

1.2.= La censura è priva di fondamento. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato la decisione assunta sia in ordine alla ricostruzione del fatto sia in ordine all’individuazione della normativa di riferimento.

Nell’esaminare le “bolle”, la Corte territoriale ha accertato che le stesse indicavano l’espletamento dei singoli trasporti dei rifiuti con contestuale indicazione dei valori del COD per ciascuna delle anzidette operazioni e, soprattutto, ha accertato che le stesse, così come sopra formulate riportavano i timbri e le sottoscrizioni del produttore detentore dei rifiuti – nel caso concreto della società Capetta – del trasportatore e dell’azienda consortile. Come correttamente ha evidenziato la Corte territoriale,le “bolle”, oltre che avere una funzione amministrativa, sul piano privatistico rivestono la valenza probatoria della scrittura privata e non essendo stata disconosciuta la sottoscrizione, le stesse, a norma dell’art. 2702 c.c., fanno piena prova fino a querela di falso. D’altra parte, come correttamente ha evidenziato la Corte territoriale, la mancanza di querela di falso rende del tutto privi di valore, agli effetti della decisione, i riferimenti al riempimento successivo dei documenti tramite l’indicazione successiva dei valori di cui si controverte. Nè la Corte territoriale aveva motivo di non ritenere che le bolle non presentassero sin dall’origine le indicazioni richieste dal relativo modulo.

1.3.= Va, altresì, osservato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice, e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (sent. n. 7394 del 26/03/2010).

2.= Con il primo motivo -del ricorso incidentale, l’Azienda Consortile lamenta Violazione e falsa applicazione delle norme in tema di compensazione (art. 1241 cod. civ.) e in tema di domanda riconvenzionale (art. 166 e 167 c.p.c.). Ritiene il ricorrente che non avendo la società Capetta proposto nè domanda riconvenzionale nè eccezioni di compensazione in senso stretto, la Corte territoriale non avrebbe dovuto operare una compensazione per così dire impropria tra il dovuto secondo la fattura n. (OMISSIS) e quanto aveva la società Capetta già versato, ma avrebbe dovuto pronunciarsi sulla fondatezza o meno del credito riportato dalla fattura de qua.

2.1.= Il motivo non è fondato, perchè il ricorrente sostanzialmente propone una diversa ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti e dunque una nuova valutazione di merito che non può essere effettuata dal giudice di legittimità. Piuttosto, è adeguatamente motivata -anche mediante il richiamo di orientamenti espressi in altra occasione da questa Corte – la decisione secondo cui non è necessaria un’eccezione di compensazione in senso stretto qualora si controverti in ordine alle voci di dare e avere derivanti da un unico rapporto, come nel caso di specie, trattandosi di mere difese rapportabili ad una sorta di compensazione impropria (sent. di questa Corte n. 16561 del 2002).

3.= Con il secondo motivo -riportato dal ricorso incidentale, l’Azienda consortile lamenta violazione e falsa applicazione dei principi in ordine all’onere della prova (art. 2697 cod. civ.). La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto, secondo il ricorrente, che dall’applicazione del principio della compensazione impropria discendesse il principio dell’onere:

della prova a carico dell’originario creditore, non attribuendo rilevanza alcuna al fatto che vi fosse già stato un pagamento per quel preciso titolo. Secondo il ricorrente avendo la società Capetta pagato fatture con tariffa rapportata ai limiti più alti di COD, la sua richiesta di restituzione delle somme versate a tale titolo resta una ripetizione di indebito: con la conseguenza che l’onere della prova resta a carico di chi intende richiedere la restituzione.

3.1.= Anche questo motivo è infondato. A parte il fatto che la ricorrente non indica con chiarezza gli estremi della sua lamentela, e in modo particolare non indica i termini e i fatti che avrebbe dovuto provare la società Capetta, tuttavia, nel caso concreto, la Corte territoriale nel delibare le ragioni delle parti ha operato applicando le regole del dare e dell’avere, così, come è risultato dai documenti acquisiti al processo. D’altra parte, la sentenza riporta la condanna della Capetta al pagamento della somma esattamente chiesta dall’azienda Consortile con il suo atto di citazione.

4.- Con il terzo motivo, riportato dal ricorso incidentale, l’Azienda consortile lamenta omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla statuizione sul rimborso delle spese processuali di primo grado.

Avrebbe errato la Corte territoriale nel non aver accolta la domanda dell’Azienda consortile diretta ad ottenere la condanna della società Capetta alla restituzione delle somme corrisposte per spese processuali in esecuzione della sentenza di primo grado perchè non sussisteva la prova degli esborsi effettuati.

4.1.= Il motivo è inammissibile perchè la stessa Azienda Consortile ammette di non aver depositato i documenti comprovanti l’avvenuto pagamento de quo anche se dichiara che tale mancato deposito fosse dovuto al fatto che il pagamento fosse avvenuto dopo l’appello. E’, quest’ultima, una circostanza irrilevante perchè non smentisce ,anzi conferma, quanto ha acclarato la Corte territoriale e cioè la mancanza, agli atti, della prova della fondatezza della domanda de qua. Per altro, la mancata contestazione dell’altra parte, cioè il i silenzio in ordine alla domanda de qua, non dispensava, la società richiedente, dall’assolvere l’onere di provare i fatti che costituivano il fondamento del diritto fatto valere.

In definitiva, riuniti i ricorsi entrambi vanno rigettati per quanto detto in motivazione. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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