Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11818 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 18/06/2020), n.11818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10108-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROSER SRL SOCIETA’ AGRICOLA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo

studio dell’avvocato DI TRAPANI MARIA RITA, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2012 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA,

depositata il 27/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato VALENZANO che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE.

p. 1.1 L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 38/1/12 del 27 febbraio 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Basilicata, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato alla Proser srl in ripresa di tassazione conseguente alla indebita compensazione (dal 2001 al 2005) del credito d’imposta rinveniente dall’agevolazione su progetti di ricerca scientifica, D.Lgs. n. 297 del 1999, ex artt. 4 e 5, e L. n. 449 del 1997; ciò con riguardo ad un progetto (il n. 1923 del 2003) che era risultato non eseguito, con conseguenti provvedimenti MIUR 3 agosto 2006 di revoca del relativo credito d’imposta.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – la revoca del credito d’imposta era intervenuta soltanto in data 3 agosto 2006 e, conseguentemente, l’ufficio avrebbe dovuto dimostrare “per quale entità il progetto non era stato eseguito e quindi il relativo credito d’imposta non poteva essere fruito”; – posto che il credito in questione era suscettibile di essere opposto in compensazione su più tranches annuali, la revoca ministeriale “era idonea a colpire, eventualmente, solo quella parte di progetto per il quale non si era già proceduto a riconoscere il credito in compensazione, sempre che sussistesse ancora un credito da compensare”; – l’agenzia delle entrate non aveva fornito la prova, posta a suo carico, della “sussistenza effettiva del credito fruito dopo la revoca, indicandone i termini quantitativi non in maniera generica ma specifica”.

p. 1.2 Resiste con controricorso la società Proser srl, la quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione per inesistenza della sua notificazione, in quanto eseguita al precedente difensore Dott.sa Lobraico Giovanna, invece che al nuovo difensore da essa designato in appello (Dott.sa Conte Caterina).

Questa eccezione è infondata.

Sotto un primo profilo, in essa non si dà specificamente conto del momento processuale e delle modalità di revoca del precedente difensore domiciliatario, con contestuale designazione di nuovo difensore e di nuova elezione di domicilio presso quest’ultimo. La circostanza viene infatti genericamente segnalata nel controricorso (foglio 3) senza la specificazione di alcun elemento descrittivo utile a verificarla; anche e soprattutto nelle condizioni della sua conoscibilità da parte dell’agenzia delle entrate (tale condizione non potendo individuarsi nel solo fatto che proprio al nuovo domicilio fosse stato comunicato, e però non dalla controparte ma dalla segreteria della CTR, il dispositivo della sentenza impugnata).

Sotto altro profilo, rileva che della sostituzione del difensore e della nuova elezio e

di domicilio non si dà conto alcuno neppure nella sentenza stessa nella quale, a, il difensore della Proser srl viene ancora de plano individuato nella rag. Lobraico Giovanna, con studio in Potenza, via Pierre de Coubertin 60; vale a dire, nella persona e nell’indirizzo presso i quali il ricorso per cassazione è stato notificato.

Al di là dell’evidenziata indeterminatezza dell’evento processuale rassegnato, queste circostanze denotano come – per l’effettivo collegamento comunque ancora nella specie ravvisabile tra la parte notificataria e le modalità di notificazione in concreto adottate – non si verta comunque di radicale inesistenza, così come vorrebbe la società controricorrente, quanto – al più – di nullità della notificazione stessa. E ciò in applicazione dei precisi criteri discretivi in proposito indicati da Cass.n. SSUU 14916/16. Sennonchè, siffatta nullità dovrebbe ritenersi ad ogni modo sanata, ex art. 156 c.p.c., dall’avvenuta costituzione in giudizio, con svolgimento di ampia difesa, da parte della controricorrente medesima.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1999, artt. 4 e 6 nonchè D.M. n. 593 del 2000, art. 14, richiamante il D.M. n. 275 del 1998. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che: – la revoca MIUR (non impugnata) concerneva il progetto n. 1923 nella sua globalità (comportante un credito pari al 50% del contratto); – ciò rendeva irrilevante il richiesto scorporo del credito “fruito dopo la revoca”.

Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, pregressa formulazione – insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, costituito dalla integrale revoca 3 agosto 2006 del beneficio da parte del MIUR per effetto della omessa esecuzione del progetto di ricerca commissionato e non riscontrato dagli organi ispettivi del ministero; da ciò derivava l’indebito comportamento della società che aveva compensato, seppure per tranches nelle indicate annualità, il relativo credito.

p. 2.2 I due motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni poste – sono fondati.

La ratio decisoria poggia sul frazionamento dell’agevolazione costituita dal riconoscimento del credito di imposta: sia per quanto concerne l’esecuzione del progetto di ricerca commissionato (che, a dire della Commissione Tributaria Regionale, potrebbe giustificare il riconoscimento del credito d’imposta in misura solo parziale perchè proporzionale alla parte eseguita del progetto), sia per quanto attiene alle modalità di fruizione del credito d’imposta su più annualità (così da escludersi il credito solo per le annualità successive alla mancata esecuzione integrale del progetto stesso, da asseritamente individuarsi ad onere dell’amministrazione finanziaria).

Questa ratio – debitamente censurata dall’amministrazione finanziaria tanto come violazione di legge quanto come carenza motivazionale sulla ricostruzione del fatto – risulta effettivamente erronea.

Sul piano dell’applicazione normativa rileva come, in base al D.Lgs. n. 297 del 1999, art. 4 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori), tra gli strumenti di intervento agevolativo fossero previsti (comma 1, lett. d)) “i crediti di imposta ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 5, con le integrazioni di cui al comma 2”.

La disciplina di attuazione del sostegno pubblico si rinviene nel citato D.Lgs., art. 6, oltre che nel D.M. MURST (poi MIUR) 8 agosto 2000, n. 593, il cui art. 14 richiama, anche per le modalità “di verifica e controllo dell’utilizzazione delle agevolazioni”, il D.M. 22 luglio 1998, n. 275, il cui art. 7 regola le modalità di controllo e monitoraggio dell’attività di ricerca scientifica ammessa all’agevolazione, anche mediante riscontro della “veridicità delle dichiarazioni dell’attuazione degli impegni contrattuali”; nel caso in cui emerga la mancata attuazione degli impegni contrattuali, il MIUR provvede alla revoca dell’agevolazione.

Si tratta di un provvedimento che, salva diversa disposizione discrezionale del MIUR, fa venir meno i presupposti dell’agevolazione non solo in parte, ma nella sua totalità; ovviamente, per la (intera) parte di credito ammessa all’agevolazione, a sua volta costituente una percentuale dei corrispettivi contrattuali (nella specie, il 50%).

Ebbene, è pacifico dagli atti di causa che nel caso di specie il MIUR, con i menzionati provvedimenti dell’agosto 2006, avesse appunto esercitato il proprio potere-dovere di revoca dell’agevolazione in questione, intesa nella sua integralità; e tale provvedimento di revoca – conseguente a verbale ispettivo di accertata inesecuzione del progetto n. 1923, e poi posto a base del recupero a tassazione dell’amministrazione finanziaria qui opposto – non venne impugnato.

Pertanto, era effettivamente posto a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di provare il fondamento della propria azione di recupero ma, in un simile contesto, tale onere era stato soddisfatto appunto con la dimostrazione dell’avvenuta revoca integrale del beneficio. Là dove, l’introduzione da parte della Commissione Tributaria Regionale di una fattispecie di revoca ‘parzialè o ‘frazionatà (come detto, in ragione vuoi della parte di contratto di ricerca ipoteticamente eseguito prima della revoca, vuoi delle sole annualità di fruizione del credito d’imposta antecedenti a quest’ultima) si è effettivamente posta, al contempo, tanto quale violazione della legge quanto come travisamento del fatto dedotto in giudizio; da essa è poi scaturito anche il cattivo governo della regola di ripartizione dell’onere probatorio sui fatti costitutivi della domanda.

Ne segue che, in accoglimento del ricorso – concernente il solo recupero relativo al progetto n. 1923/03 – la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità vengono poste a carico di quest’ultima, con compensazione di quelle relative ai gradi di merito, nel corso dei quali si è dibattuto come si evince dalla sentenza della CTR – anche di progetti agevolati ulteriori, in ordine ai quali il giudice di merito ha ritenuto correttamente operata la compensazione.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e decide nel merito mediante rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente in relazione al progetto agevolato n. 1923/03;

pone le spese del giudizio di legittimità a carico della società controricorrente, liquidate in Euro 7300,00 oltre spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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