Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11818 del 12/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 13/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12153/2011 proposto da:

L’AUTOCARROZZERIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, L.S., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE

GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato GUIDO LEONORI, che li

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2011 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 02/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO ANDRONIO;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 15 febbraio – 2 marzo 2011, la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha accolto l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso dei contribuenti (L’Autocarrozzeria di Rossi e Leoni s.n.c. e L.S.), avverso avvisi di accertamento per I’Irpef relativi all’anno di imposta 1999. La Commissione regionale ha ritenuto contrariamente al giudice di primo grado – che l’Ufficio avesse proceduto a una corretta ricostruzione dell’intero ciclo produttivo della società, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).

2. – Avverso la sentenza d’appello i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi di doglianza, chiedendone l’annullamento.

L’Agenzia delle Entrate ha presentato controricorso, con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso è infondato.

3.1. – Con un primo motivo di doglianza, si lamenta l’erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), sul rilievo che l’utilizzazione del metodo di accertamento induttivo da parte dell’amministrazione sarebbe consentita solo in presenza di incompletezza falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione, mentre nel caso di specie la contabilità della società contribuente non avrebbe potuto essere considerata complessivamente inattendibile.

Il motivo è infondato.

La ricorrente muove dall’erroneo presupposto che nel caso in esame si sia proceduto ad accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), senza puntualmente contestare il riferimento, operato dalla sentenza impugnata, all’accertamento di cui del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).

Tale ultima disposizione prevede che si proceda a rettifica, se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonchè dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’art. 32. E ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui l’esistenza di attività non dichiarate è stata desunta sulla base delle presunzioni gravi, precise e concordanti, rappresentate dai costi di produzione e acquisto, dalle percentuali di sconto praticate, delle fatture ricevute ed emesse, dai tempi di lavorazione, che hanno portato alla corretta ricostruzione del fatturato.

3.2. – La ricorrente deduce, in secondo luogo, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla stima del fatturato per la manodopera, sul rilievo che la Commissione tributaria regionale avrebbe riconosciuto ai dipendenti un monte ore lavorate pari a 18.879 per otto operai, limitandosi ad effettuare la somma tra il totale delle ore lavorate per la verniciatura (7.471) con quelle della manodopera (11.408). Si lamenta che le ore della verniciatura avrebbero dovuto, invece, essere scorporate e che dal numero complessivo di 11.408 ore avrebbero dovuto essere decurtati i permessi per festività, per un totale effettivo di ore lavorate di 11.072.

Anche tale censura è infondata.

Deve preliminarmente richiamarsi il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (ex plurimis, Sez. 6-5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014, Rv. 629382; Sez. 6-5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012, Rv. 622001).

Nel caso in esame, questa Corte non può procedere, dunque, ad una rivalutazione del materiale probatorio. E ciò, a prescindere dalla assoluta genericità dei rilievi difensivi, basati sull’indimostrato assunto che le ore per la verniciatura avrebbero dovuto essere scomputate e che non sarebbero state effettuate ulteriori decurtazioni. Deve in ogni caso rilevarsi la sostanziale correttezza e completezza dell’analisi svolta dalla Commissione tributaria regionale, la quale ha puntualmente confutato i rilievi difensivi – dei quali i motivi di ricorso per cassazione costituiscono la mera riproposizione – evidenziando la correttezza dell’operato dell’Ufficio nel determinare il fatturato derivante dei tre principali settori in cui si articola l’attività di impresa (ricambi, verniciatura, manodopera), tenuto conto dei costi della produzione per materie prime, dei costi di acquisto, delle percentuali di sconto medio, delle fatture ricevute ed emesse, dei tempi di lavorazione e dei tempi morti.

4. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte nel presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 4100,00, oltre spese prenotate a debito.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese processuali sostenute dall’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 4100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA