Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11817 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 27/05/2011), n.11817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.F. (OMISSIS), S.A.

(OMISSIS), unici eredi legittimi del proprio genitore

SP.FR., a seguito di rinuncia in Notar BARBARO LAS

CASAS del 26.9.2003, Rep, n. 78178/03 della quota di legittima da

parte della loro madre, C.M.P., elettivamente ”

domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio

dell’avvocato MESSINA MARINA, rappresentati e difesi dall’avvocato

PAGANO AUGUSTO;

– ricorrenti –

contro

P.V. (OMISSIS);

– Intimato –

sul ricorso 27292-2005 proposto da:

P.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè

medesimo e dall’avvocato INGRASCI’ GIOVANNI;

– controricorrenti e ric. incidentale –

contro

S.F. (OMISSIS), S.A.

(OMISSIS), unici eredi legittimi del proprio genitore

SP.FR., a seguito di rinuncia in Notar BARBARO LAS

CASAS del 26.9.2003, Rep, n. 78178/03 della quota di legittima da

parte della loro madre, C.M.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio

dell’avvocato MESSINA MARINA, rappresentati e difesi dall’avvocato

PAGANO AUGUSTO;

– controricorrenti al c/ric. e ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 1041/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 29/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato P.V. difensore di sè medesimo nel

controricorso e ricorso incidentale che ha chiesto l’accoglimento

delle difese depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sp.Fr. (de cuius degli attuali ricorrenti) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Catania su istanza di P.V. per il pagamento della somma di L. 80.768.720 per attività professionale svolta, da quest’ultimo, in diversi procedimenti davanti a giudici ordinari ed amministrativi. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via del tutto subordinata che il Tribunale liquidasse i compensi spettanti a P. applicando i minimi tariffari e detraendo la somma di L. 3.000.000 già versata.

Si costituiva P., che contestava i motivi di opposizione e chiedeva la liquidazione di altri compensi per attività extragiudiziale.

Il Tribunale di Catania con sentenza revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava compensate tra le parti le spese del giudizio.

Proponeva appello P.V., per diversi motivi.

Si costituiva Sp. che chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1041 del 2004 condannava Sp. al pagamento in favore del P. della somma di Euro 22.361,56, oltre gli accessori e al pagamento della metà delle spese processuali.

La Corte di Appello di Catania osservava che, correttamente il Tribunale di Catania aveva ritenuto non provata la domanda ed aveva revocato il decreto ingiuntivo. In effetti, rilevava la Corte territoriale, la prova delle prestazioni professionali dell’avv. P. era stata prodotta nella fase monitoria, ma nel giudizio di opposizione non era stata allegata al fascicolo, e nel termine stabilito ai sensi dell’art. 184 c.p.c., l’opposto non aveva espletato alcuna attività probatoria. Tuttavia, evidenziava la Corte di Appello di Catania – la produzione di documenti irritualmente prodotta in primo grado è ammissibile nel giudizio di appello, escludendo che la preclusione prevista dall’art. 345 c.p.c., si possa applicare, oltre che alle ed. prove costituende anche alle prove costituite, con l’unico limite che la produzione avvenga contestualmente all’atto di appello senza che a tale produzione sia di ostacolo l’eventuale decadenza in cui sia incorsa la parte per la mancata produzione nei termini di cui all’art. 184 c.p.c., perchè tale preclusione ha effetto limitato al giudizio di primo grado. Nel merito la Corte di Appello di Catania concludeva che il compenso dovuto all’avv. P., per l’attività professionale, fosse quello di Euro 22.361,56.

Per la cassazione di questa sentenza ricorrono A. e S. F., unici eredi legittimi di Sp.Fr., per tre motivi consegnati ad un atto di ricorso notificato 26 luglio 2005.

Resiste P.V. con controricorso notificato il 19 ottobre 2005. Lo stesso P.V. presenta ricorso incidentale per più motivi non numerati, tranne il primo motivo che viene riportato, nella parte del controricorso segnata, come 2 bis.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= In via Preliminare questa Corte precisa che i ricorrenti erano titolari del diritto di adire il giudice dell’impugnazione perchè risulta dagli atti e dai documenti, regolarmente depositati unitamente al ricorso in Cassazione che gli stessi sono gli unici eredi del fu Sp.Fr..

1.1= il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza.

2.= Con il primo motivo A. e S.F., lamentano – come da rubrica- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1 ed omessa ed insufficiente motivazione ex art. 365 c.p.c., nn. 3 e 5.

La Corte di Appello di Catania avrebbe violato -secondo i ricorrenti- l’art. 345 c.p.c., comma 1, per non aver ritenuto che le richieste avanzate dall’appellante con l’atto di appello fossero del tutto difformi da quelle formulate in primo grado.

Secondo i ricorrenti, l’avv. P. costituendosi nella fase dell’opposizione e chiedendo la condanna “al pagamento (…….) della somma riportata dal D.I:” avrebbe abbandonato quanto chiesto nel ricorso introduttivo e avrebbe formulato una domanda autonoma caratterizzata da una nuova causa petendi e da un nuovo petitum. A sua volta l’avv. P. avrebbe modificato e mutato nuovamente l’oggetto del giudizio, chiedendo alla Corte territoriale di confermare il DI. 2.1= La censura è infondata e non merita di essere accolta. A parte il fatto che vedere, chiedere, al giudice dell’opposizione, la condanna (….) al pagamento il motivo non risponde, esattamente, ai criteri di autosufficienza (ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1) dal momento che vengono riportate solo alcune espressioni degli atti utili a verificare la fondatezza di quanto si afferma, comunque le espressioni dai quali si vuole desumere la violazione dell’art. 345, comma 1 non inducono a ritenere fondata la censura. A ben vedere, chiedere, al giudice dell’opposizione, la condanna (…) al pagamento della somma “portata dal D.I. opposto” (..) e, al giudice di appello, chiedere di “confermare il decreto ingiuntivo opposto”, identificano uno stesso petitum e una stessa causa petendi.

2.1.= D’altra parte, nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma da luogo ad un unico giudizio. A sua volta, si configura domanda nuova – come tale inammissibile in appello quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò, anche se tali fatti erano già stati esposti nell’atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, e soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l’introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione.

Ma nel caso concreto il petitum e la causa petendi erano rimasti invariati non solo sostanzialmente, ma anche formalmente.

3.= Con il secondo motivo gli stessi ricorrenti lamentano – come da rubrica – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c., commi 1 e 2, e art. 345 c.p.c., comma 3 ed omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, ex art. 365 c.p.c., nn. 3 e 5.

Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo i ricorrenti, per aver ritenuto ammissibile la produzione in appello di documenti, irritualmente e tardivamente prodotti in primo grado in violazione dell’art. 184 c.p.c., commi 1 e 2 e dell’art. 345 c.p.c., comma 3.

3.1.= Anche questa censura non merita di essere accolta essenzialmente perchè la documentazione presentata in appello non è nuova, ma, essa risulta già presentata nel giudizio di primo grado.

Intanto, è bene precisare che la censura coinvolge in modo unitario due strutture normative: l’una attiene alla preclusione di cui all’art. 184 c.p.c. e l’altra alla preclusione di cui all’art. 345 c.p.c.;

a) La Corte territoriale ha avuto modo di specificare che, correttamente, il giudice di primo grado aveva rilevato la tardiva produzione documentale allegata al ricorso monitorio e ciò sia perchè nel termine stabilito ai sensi dell’art. 184 c.p.c. l’opposto non aveva espletato alcuna attività probatoria, tanto che nell’ordinanza di rigetto dell’istanza di esecuzione del decreto ingiuntivo aveva rilevato che mancava agli atti una documentazione sufficientemente completa per ritenere la congruità delle somme richieste dal professionista. Ciò è sufficiente per ritenere che nel giudizio di opposizione la parte interessata non aveva prodotto, in tempo utile, e, comunque, nel rispetto dell’iter processuale, la documentazione necessaria a fondamento della propria pretesa. La parte interessata, dunque, era incorsa nella decadenza di cui all’art. 184 c.p.c..

b) Quanto alla preclusione di cui all’art. 345 cod. civ. va osservato che nell’interpretazione di questa norma nel testo sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52 (applicabile a decorrere dal 30 aprile 1995), questa Corte a sezioni unite ha precisato che, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 c.p.c., comma 3, va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova (nuovi) – la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali.

Tuttavia, il fatto che il fascicolo dei documenti sia stato tardivamente depositato nel giudizio di opposizione non comporta l’inesistenza giudiziale di quei documenti. Piuttosto, va osservato, che il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall’opposizione, ma da luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione.

Sicchè, appare ragionevole pensare che i documenti di che trattasi erano presenti nel giudizio di primo grado e se la materiale assenza ha impedito al giudice dell’opposizione di esaminarli, non significa che quei documenti non fossero più presenti giudizialmente. Di qui, l’ulteriore conseguenza che i documenti di cui si dice non sono “nuovi” e come tale la loro produzione non è assoggettata al limite di cui all’art. 345 cod. proc. civ.3.2,= E’ giusto il caso di osservare che nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 c.p.c., comma 3, va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova (nuovi) – la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame: che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado; ovvero, nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione (sent. sez. un. N. 8203 del 20/04/2005).

4.= Con il terzo motivo gli stessi ricorrenti lamentano come da rubrica – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. ed omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, ex art. 365 c.p.c., nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte di Appello di Catania, secondo i ricorrenti, per aver condannato Sp.Fr.

alle spese processuali relative al primo grado di giudizio e al grado di appello, nonostante avesse ritenuto condivisibili le argomentazioni poste dal Giudice di primo grado a fondamento della propria decisione con la quale veniva revocato il decreto ingiuntivo e compensate tra le parti le spese del giudizio.

4.1= La censura non merita di essere accolta, dato che il Giudice di secondo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.

Nel caso concreto, poi, la Corte territoriale – come era giusto che fosse – ha seguito la regola della soccombenza. Per altro, rientrando nel potere discrezionale del Giudice escludere ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue, o delle spese sostenute in ragione della violazione del dovere di cui all’art. 88 c.p.c., il non avere, la Corte territoriale, provveduto in tal senso lascia intendere che non abbia ritenuto che la parte vincitrice avesse sostenuto spese eccessive o superflue o spese sostenute in ragione della violazione del dovere di cui all’art. 88 c.p.c..

5.= Con il primo motivo del ricorso incidentale, P.V. lamenta:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c., e dell’art. 74 disp. att. c.p.c. e art. 345 c.p.c.. Non appare corretto – ritiene il ricorrente – estendere alla produzione del fascicolo di parte già ritualmente depositato in una precedente fase processuale il regime delle preclusioni dettato dall’art. 184 c.p.c.. in tema di deduzioni istruttorie e di ammissione dei mezzi di prova. A giudizio del ricorrente, la documentazione allegata al ricorso di richiesta di decreto ingiuntivo proprio in ragione dell’essere stata allegata a quel ricorso non è una documentazione nuova rispetto alle altre fasi del giudizio. D’altra parte, ritenuto che la documentazione deve ritenersi inserita nel fascicolo di parte (del ricorrente), il fascicolo, e, dunque, anche la documentazione, potrà essere depositato fino a quando la parte potrà costituirsi davanti al giudice e cioè fino a quando la causa non venga posta in decisione.

5.1.= Il motivo rimane superato da quanto è stato detto in ordine al terzo motivo del ricorso principale. Tuttavia, così come è stato formulato, è inammissibile perchè da un verso il ricorrente critica la sentenza della Corte territoriale laddove ha affermato la correttezza della sentenza del primo giudice in ordine alla tardività ed irritualità della produzione del fascicolo del decreto ingiuntivo, nonostante ammetta che i fatti posti a fondamento di quella decisione siano corretti, ma, e, soprattutto, perchè censura la sentenza della Corte territoriale laddove ha riconosciuto quanto Io stesso ricorrente intendeva raggiungere con tale censura.

6.= Il ricorso incidentale riporta la dizione “Ulteriori motivi di ricorso incidentale”, ma non sempre sono intellegibili le censure che il ricorrente rivolge alla decisione della Corte territoriale.

Cogliendo il senso di quanto è affermato, sostanzialmente, il ricorrente lamenta: “la violazione dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 6 delle disposizioni generali della tariffa professionale nonchè del principio di diritto fissato da questa Suprema Corte nella sentenza della 2^ sez. n. 5962 del 1 luglio 1996”. Ritiene il ricorrente che la Corte territoriale abbia commesso diversi errori nella determinazione del valore delle controversie seguite dall’avv. P. perchè in parte non avrebbe tenuto conto di alcune risultanze di fatto e altre volte non avrebbe applicato i criteri corretti di valutazione.

6.1.= La censura è inammissibile. A parte il fatto che la sentenza della Corte di merito non contiene nessuna statuizione in contrasto con la norma di cui all’art. 2033 cod. civ., tuttavia, il ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l’ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità.

Piuttosto, va osservato che la valutazione di fatto e nel merito è stata compiuta dalla Corte territoriale con ampia motivazione.

6.2.= La censura è inammissibile altresì perchè non risponde neppure ai criteri di autosufficienza, giacchè la eventuale violazione delle tariffe professionali integra una ipotesi di “error in iudicando” e non “in procedendo”. Già questa Corte ha avuto modo di affermare che “La parte che intende impugnare per cassazione la liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l’onere della analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacchè la (eventuale) violazione delle tariffe professionali integra un’ipotesi di “error in iudicando” e non “in procedendo”.

In definitiva, il ricorso principale e quello incidentale vanno rigettati. Le spese seguono il principio della soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese che liquida in Euro 2800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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