Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11817 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 18/06/2020), n.11817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12998/2015 R.G. proposto da:

R. Antiquari srl in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv.

Favarò Marco, con domicilio eletto in Roma, via Montebello 8,

presso l’Avv. Parisi;

– ricorrente –

contro

Riscossione Sicilia spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Di Salvo

Giovanni, è elettivamente domiciliata in Roma, via Tibullo 20,

presso l’Avv. Tarantino;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, n. 165/25/15, depositata il 19 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

2019 dal relatore Cavallari Dario.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La R. Antiquari srl ha impugnato davanti alla CTP Palermo una comunicazione di iscrizione ipotecaria del 26 febbraio 2008 per un presunto debito di Euro 156.801,14, relativo a 13 cartelle di pagamento, nonchè una ulteriore iscrizione ipotecaria del 18 luglio 2005.

La CTP Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 55/07/2011, ha respinto il ricorso.

La società contribuente ha proposto appello che la CTR Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 165/25/15, ha rigettato.

La R. Antiquari srl in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Riscossione Sicilia spa ha resistito con controricorso e ha depositato memoria scritta.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità della controricorrente in quanto, dalla lettura del ricorso, emergono sia l’adeguata esposizione dei fatti di causa sia la chiara enunciazione delle ragioni giuridiche dell’impugnazione.

2. Innanzitutto, si osserva che, in pendenza di giudizio, è stato emanato il D.L. n. 119 del 2018, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l’importo di Euro 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.

La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perchè l’annullamento è automatico.

In particolare, il citato D.L., art. 4, comma 1, ha stabilito che: “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…”. Il D.L. n. 34 del 2019, art. 16-quater, conv. con modif. in L. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che “Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione”.

Per quanto riguarda l’ambito operativo, il successivo comma 4 del medesimo articolo ha espressamente escluso l’annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell’UE, l’IVA all’importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna.

Tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio:

1) la sorte capitale;

2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;

3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni.

Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione.

Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicchè nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a Euro 1000,00, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille Euro.

Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè (l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella.

Ovviamente l’importo del debito residuo di Euro 1000,00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018).

3. Pertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui:

a) il carico risulta affidato dall’ente impositore all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010;

b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di Euro 1000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi).

4. Alcune delle pretese tributarie oggetto del presente giudizio rientrano per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell’ambito operativo della disposizione sopra riportata.

Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese correlate alle cartelle che riguardano i debiti del contribuente annullati ex lege.

Si tratta in particolare delle seguenti cartelle:

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS).

Il giudizio prosegue invece con riferimento ai tributi oggetto delle residue cartelle.

5. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 132 c.p.c., nonchè l’omessa motivazione della sentenza per avere la CTR errato nel ritenere valida l’iscrizione ipotecaria del febbraio 2008 in difetto di preventiva notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di cui al ruolo entro cinque giorni e, quella del luglio 2005 in assenza di ogni comunicazione che la riguardasse.

Le doglianze sono fondate.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Cass., SU, n. 19667 del 18 settembre 2014) che l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, non costituisce, in realtà, atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, che può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al citato D.P.R. n. 602, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti, nonostante la collocazione nel decreto di riferimento e lo stretto legame strumentale che lega iscrizione ipotecaria ed espropriazione, deve ritenersi che l’iscrizione de qua non possa definirsi un atto dell’esecuzione, come si desume dal fatto che, secondo la disciplina positiva, non necessariamente l’espropriazione deve seguire all’iscrizione ipotecaria, fatto che autorizza a ritenere che questa sia appunto un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione in senso stretto.

Peraltro, si rileva che, se l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 deve essere esclusa dall’ambito specifico dell’espropriazione, non può ritenersi applicabile alla fattispecie la regola prescritta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, in quanto la lettera della espressione normativa chiaramente stabilisce che, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26, di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Una differente interpretazione non è autorizzata nemmeno dal testo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, il quale, al comma 2, prevede che, prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca, e, al comma 1, richiama non del medesimo decreto, l’art. 50, comma 2, ma solo l’art. 50, comma 1. In tale contesto, la stessa Cass., SU, n. 19667 del 18 settembre 2014 ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine per presentare osservazioni od effettuare il pagamento. Si deve ritenere, quindi, che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti, nella sostanza, l’omessa attivazione del contraddittorio (Cass., Sez. 6-5, n. 23875 del 23 novembre 2015; Cass., Sez. 5, n. 3734 dell’8 febbraio 2019, non massimata).

Nella specie, la CTR ha espressamente escluso che la P.A. interessata dovesse avvisare il contribuente della necessità di effettuare il pagamento e che, in mancanza, l’ipoteca sarebbe stata iscritta.

Se ne ricava che l’impugnazione deve essere accolta sia con riguardo all’ipoteca del febbraio 2008 sia con riferimento a quella del luglio 2005, non essendo stato attivato, in nessuno dei due casi, il detto necessario contraddittorio.

6. Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle pretese tributarie correlate alle cartelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), il ricorso è integralmente accolto.

La sentenza è cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., è accolto l’originario ricorso della società contribuente con riferimento ai vizi propri delle iscrizioni ipotecarie.

Le spese di lite sono compensate, con riferimento ai gradi di merito, ricorrendo giusti motivi ex art. 92 c.p.c., mentre sono poste a carico di parte controricorrente quelle di legittimità, che sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle pretese tributarie correlate alle cartelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS);

– con riferimento alle ulteriori pretese tributarie, accoglie integralmente il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente contro le iscrizioni ipotecarie oggetto di causa;

– compensa le spese di lite dei gradi di merito e pone quelle di legittimità a carico della parte controricorrente, che liquida in Euro 5.600,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15/0.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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