Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11817 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 13/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28715/2010 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 14,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA MANCUSO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIA ELENA NEBULONI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 140/2009 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 10/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO ANDRONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 4 novembre – 10 novembre 2009, la Commissione tributaria regionale di Milano ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di M.G. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, con la quale era stato accolto il ricorso della stessa contribuente avverso un avviso di accertamento, per Euro 4.877,94, in relazione a maggiori imposte Irpef, addizionale regionale e Irap, per l’anno di imposta 2000. La Commissione regionale ha ritenuto non provato l’assunto della contribuente secondo cui questa aveva svolto attività lavorativa per soli 76 giorni nell’anno.

2. – Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio senza il deposito di controricorso, al solo scopo di eventualmente partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso è infondato.

3.1. – La contribuente lamenta l’erronea applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 183, D.P.R. n. 195 del 1999, art. 4, D.P.C.M. 21 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997, degli artt. 2697 e 2729 c.c., sul rilievo che non si sarebbe considerata a suo favore la produzione del registro Iva e del libro dei cespiti ammortizzabili inerente all’anno 2000. Secondo la prospettazione difensiva, la dichiarazione della contribuente di avere svolto nell’anno di imposta attività professionale medica in due – e solo occasionalmente tre – giorni alla settimana, con una media di 23 pazienti per ogni giorno di visita, con una pausa estiva di due mesi e due sospensioni di 10-15 giorni per le feste natalizie e pasquali troverebbe conferma proprio in tale documentazione, da cui emerge una media di cinque ore settimanali di lavoro per 76 giorni lavorativi. Il registro degli onorari attesta, inoltre, solo 173 “operazioni”. In ogni caso, l’avviso di accertamento sarebbe immotivato nella parte in cui afferma che i motivi addotti dalla contribuente sono insufficienti a giustificare lo scostamento dei proventi dichiarati rispetto a quelli determinati sulla base dei parametri approvati relativamente all’attività esercitata.

3.2. – Deve preliminarmente richiamarsi il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (ex plurimis, Sez. 6-5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014, Rv. 629382; Sez. 6-5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012, Rv. 622001).

Nel caso in esame, questa Corte non può procedere, dunque, ad una rivalutazione della documentazione prodotta dalla difesa di parte contribuente, peraltro già correttamente valutata nel giudizio di appello. Deve in ogni caso rilevarsi che tale documentazione nulla dimostra circa l’effettivo svolgimento di attività lavorativa per soli 76 giorni nell’anno nè la pretesa attività di cura dei figli che avrebbe impedito un’attività lavorativa più continuativa. Del resto, il registro Iva e libro dei cespiti ammortizzabili sono redatti dalla stessa contribuente; ed è ovvio che dagli stessi risulti il reddito da questa dichiarato e non quello maggiore accertato dall’amministrazione finanziaria. Quanto, poi, alla motivazione dell’avviso di accertamento, la stessa risulta del tutto legittima, perchè evidenzia la sostanziale falsità della documentazione contabile presentata in risposta all’invito al contraddittorio circa la ricostruzione del reddito della contribuente, nonchè la sua insufficienza a giustificare Io scostamento dei proventi dichiarati rispetto a quelli determinati sulla base dei parametri approvati relativamente all’attività esercitata, in mancanza di qualsivoglia chiarimento su eventuali componenti negative del reddito.

4. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve essere disposto in punto di spese per il presente grado di giudizio, in mancanza di sostanziale svolgimento di attività difensiva da parte della resistente.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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