Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11817 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 05/05/2021), n.11817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20239/2020 proposto da:

Sicilcassa S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona

del Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata

in Roma, Viale dell’Università n. 27, presso lo studio

dell’avvocato Vincenzo Meli, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento di (OMISSIS) S.a.s. e del socio illimitatamente

responsabile C.G., in persona del curatore avv.

D.G.G.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Faravelli

n. 22, presso lo studio dell’avvocato Gaetano Giannì, rappresentato

e difeso dall’avvocato Angelina Sidoti, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

Italfondiario S.p.a., nella qualità di procuratrice della Tower

Finance S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Lilio n. 95, presso lo

studio dell’avvocato Teodoro Carsillo, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Fallimento di (OMISSIS) S.a.s. e del socio illimitatamente

responsabile C.G., in persona del curatore avv.

D.G.G.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Faravelli

n. 22, presso lo studio dell’avvocato Gaetano Giannì, rappresentato

e difeso dall’avvocato Angelina Sidoti, giusta procura a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 419/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 04/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con distinte e successive sentenze pronunciate, la prima, (419/2016 del 4.7.2016) in via non definitiva e, la seconda, (856/2019 del 21.11.2019) in via definitiva, la Corte d’Appello di Messina, attinta in gravame, in via principale, da Italfondiario s.p.a. nella sua veste di mandatario alle liti di Tower Finance s.r.l. cessionaria dei crediti già in titolarità di Sicilcassa s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ed, in via incidentale, da quest’ultima, ha respinto gli appelli di entrambe le parti nei confronti del Fall.to (OMISSIS) ed ha confermato integralmente l’impugnata decisione di primo grado del Tribunale di Patti. Con detta decisione il giudice adito in quella sede, respinta al riguardo l’istanza di estromissione di Sicilcassa, aveva dichiarato improponibile la domanda del fallimento nei confronti di Sicilcassa l.c.a. intesa a ripetere le somme da questa indebitamente incamerate per interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto e, disposta invece in tal caso l’estromissione di Sicilcassa, aveva respinto l’opposizione al passivo del Fall.to (OMISSIS) proposta da Sicilcassa l.c.a. – e di seguito coltivata da Italfondiario nella veste ut supra – a fronte del minor credito, rispetto a quello azionato, messo a rimborso peraltro solo in via di chirografo e senza riconoscere la garanzia ipotecaria gravante su una parte di esso.

1.2. La Corte d’Appello, a sua volta, con la prima delle citate sentenze, respingendo le ragioni di gravame fatte valere in via principale da Italfondiario – e sviluppate, per quanto ancora qui rileva, al punto 3c del relativo atto, ove si lamentava l’erroneità del pronunciamento di primo grado nella parte in cui aveva disconosciuto efficacia ricognitiva all’atto di dilazione intercorso tra il correntista e la banca allorchè era stata convenuta una dilazione nel sanare le passività maturate -, si è data cura di osservare che “la prova dei crediti menzionati nell’atto di dilazione del 31.5.1994, fatti valere con la richiesta ammissione al passivo, non può essere fornita dall’atto medesimo, che costituisce una ricognizione avente l’efficacia propria dell’art. 1988 c.c. solo nei rapporti fra le parti che hanno rispettivamente reso e ricevuto quella ricognizione”, sicchè essa non opera in favore del cessionario, tanto più che il rapporto contrattuale, donde il credito trarrebbe vigore, “è affetto da nullità che attengono alla capitalizzazione trimestrale, al tasso determinato mediante rinvio alle condizioni usualmente praticate su piazza e alla previsione della commissione di massimo scoperto, nullità che rendono illiquido e incerto il credito”.

1.3. Quanto, invece, alle altre ragioni del gravame Italfondiario ancora di interesse – sviluppate rispettivamente ai punti 3b e 3f del relativo atto di gravame e concernenti, l’una, il carattere privilegiato del credito ammesso al passivo e, l’altra, l’omessa o erronea valutazione delle produzioni documentali eseguite a supporto del maggior credito azionato – la Corte d’Appello ha inteso differirne la decisione all’esito dell’espletanda CTU contabile, rilevando che la mancanza degli estratti conto relativamente ad un periodo limitato di tempo, dal giudice di primo grado ritenuta al contrario dirimente, “non porti automaticamente al rigetto della domanda, dovendosi verificare tramite ctu se ugualmente si possono stabilire i saldi dei conti correnti, epurati dalla capitalizzazione trimestrale e dalle commissioni di massimo scoperto, dalla loro origine fino alla chiusura”.

1.4. Respingendo viceversa integralmente l’appello incidentale della Sicilcassa – che lamentava l’erroneità dell’impugnato

pronunciamento di primo grado laddove, rigettandosi la propria estromissione riguardo al giudizio di indebito e dichiarando improponibile la relativa domanda del fallimento per l’assorbenza del foro della procedura, aveva tuttavia in tal modo riconosciuto, riguardo al giudizio di indebito, la persistente legittimazione passiva di essa appellante, quantunque per effetto del negozio traslativo intervenuto con Tower Finance questa fosse succeduta nella titolarità dei relativi rapporti – la Corte d’Appello ha escluso, riproducendo a conforto del proprio assunto i corrispondenti passi contrattuali, che nella specie vi fosse stata insieme alla cessione dei crediti anche una cessione dei rapporti e, di conseguenza, ha negato che potesse trovare applicazione l’art. 92, comma 9 TUB nel testo applicabile alla specie ratione temporis, posto che l’azione proposta dalla curatela “mira alla declaratoria di nullità di alcune clausole dei contratti e alla ripetizione di somme indebitamente addebitate”, di modo che, riguardando tale azione il rapporto contrattuale e non il semplice lato attivo del medesimo, “la legittimazione passiva spetta alla Sicilcassa spa in lca”.

1.5. Pronunciando quindi in via definitiva con la seconda sentenza, la Corte d’Appello ha sciolto poi le riserve in ordine ai motivi 3b e 3f dell’appello Italfondiario, rigettandoli entrambi.

Il primo sul rilievo, maturato all’esito delle ulteriori attività istruttorie espletate, nonchè alla luce dei richiami alla giurisprudenza di questa Corte in ordine all’onere della prova che compete in tal caso alla banca, che “la mancanza di continuità degli estratti conto, sebbene per un periodo limitato non consente di stabilire in modo certo quale fosse il saldo debitore” imputabile al correntista e quand’anche, a fronte di un andamento fortemente negativo del conto, in mancanza di dati contabili certi, se ne fosse assunto un saldo iniziale pari a zero, nondimeno la CTU aveva accertato che in tale ipotesi il saldo del conto corrente “sarebbe stato a credito per il correntista”; il secondo, perchè assorbito in ragione del rigetto del primo.

1.6. Ha poi deliberato di compensare integralmente le spese di giudizio in considerazione della “difficoltà delle questioni affrontate” e dei diversi orientamenti giurisprudenziali.

1.7. Avverso le citate sentenze propongono ora ricorso a questa Corte, con atto iscritto al RG 20239/2916, per la cassazione della prima di esse (419/2016,) con cui la Corte d’Appello ha pronunciato in via non definitiva, Sicilcassa in l.c.a. con ricorso principale su due motivi, seguito da memoria, e Italfondiario con ricorso incidentale su un solo motivo versato nel controricorso, ai quali resiste il Fall.to (OMISSIS) con controricorso; per la cassazione della seconda (856/2019), con cui la Corte d’Appello ha pronunciato in via definitiva, con atto iscritto al RG 6923/2020, Italfondiario con ricorso in via principale sulla base di un solo motivo ed il Fall.to (OMISSIS) con ricorso incidentale anch’esso su un solo motivo, quiescente Sicilcassa che non ha svolto alcuna attività processuale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Va previamente disposta la riunione delle proposte impugnazioni poichè, sebbene esse non si riferiscano alla medesima sentenza, di tal chè non vi sarebbe astrattamente l’obbligo prefigurato dall’art. 335 c.p.c., ragioni di opportunità, connesse all’inerenza delle sentenze impugnate alla medesima vicenda processuale, consigliano, secondo le indicazioni di SS.UU. 1521/2013, che rendono in tal caso il provvedimento discrezionale, di disporre la riunione di tutti i ricorsi qui in trattazione.

3.1. Muovendo con ciò dal primo motivo del ricorso principale avverso la sentenza 419/2016, Sicilcassa in l.c.a. che ne è promotrice si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., commi 1 e 2 e art. 1363 c.c. con riferimento all’interpretazione del contratto di cessione di crediti individuabili in blocco ex art. 90, comma 2. Deduce l’istante, a confutazione del capo della decisione impugnata in guisa del quale si è ritenuto che nella specie quella intercorsa tra Sicilcassa e Tower Finance sia una cessione di crediti e non una cessione di contratti e che conseguentemente permanga la legittimazione passiva della prima in ordine alla domanda di indebito proposta dal Fallimento, che la Corte territoriale, obliterando le norme in indirizzo, nonchè i conformi insegnamenti di questa Corte, sarebbe “venuta completamente meno all’obbligo di ricostruire la volontà delle parti”, limitando la propria delibazione al mero profilo letterale delle clausole passate in rassegna e non avrebbe prestato alcuna “considerazione al comportamento complessivo delle parti” e, segnatamente, al fatto che costituendosi nel giudizio Italfondiario abbia chiesto l’estromissione di essa deducente nell’evidente convinzione che la propria mandante si fosse nell’occasione resa cessionaria anche delle passività connesse ai crediti ceduti. Ad ogni buon conto l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello risulta “oggettivamente lacunosa”, essendo caratterizzata dall’ablazione di interi passaggi ignorati in termini immotivatamente selettivi, ed “incurante della prescrizione legale dell’interpretazione complessiva del contratto”, essendo essa venuta meno al principio dell’interpretazione coordinata della singole norme pattizie.

3.2. Il motivo è affetto da pregiudiziale inammissibilità.

3.3. Non ne sono però ragione gli argomenti sviluppati in questa chiave in via preliminare dai controricorrenti, Italfondiario, dell’avviso che, non essendo stata impugnata la sentenza di primo grado nel capo in cui è stata dichiarata l’improponibilità della domanda di indebito del Fallimento, il giudicato, così formatosi, estenderebbe i suoi effetti anche al profilo della legittimazione passiva di Sicilcassa e, dunque, questa non avrebbe interesse a dolersi dell’enunciato contestato, dato che per effetto del giudicato “la verifica concorsuale assume rilevanza processuale assoluta di talchè solo la stessa potrebbe comportare discussione in ordine alla perdita di legittimazione passiva della cedente”; e Fall.to (OMISSIS), che in senso ostativo fa valere il difetto di autosufficienza che infirmerebbe la prospettazione ricorrente, non indicando questa “in quale sede nelle fasi di merito sia stato prodotto il suddetto contratto”.

L’una e l’altra non fanno, infatti, testo: non la prima, perchè, leggendo le conclusioni rassegnate da Sicilcassa nel proprio atto di appello (“in accoglimento del presente gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, disporre ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, comma 9 TUB l’estromissione della Sicilcassa S.p.A in liquidazione coatta amministrativa dal giudizio riunito… avente ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito ex adverso), era esplicito intendimento di essa chiedere la riforma dell’impugnata sentenza di primo grado proprio nel capo in cui era stata dichiarata l’improponibilità della domanda contra se del Fallimento, non potendo giustificarsi l’istanza di estromissione se non sul presupposto che, avendo essa trasferito a Tower Finance i contratti e non i soli crediti, riguardo alla domanda di indebito del Fallimento, che sulle pattuizioni nulle inserite in quei contratti si radicava, non era riconoscibile la legittimazione passiva di essa appellante; e non la seconda bastando a smentirne l’attendibilità la precisa indicazione che circa la produzione del contratto si legge alle pagg. 3-4 del ricorso.

3.4. E’ invece decisivo, nella direzione affermata, il rilievo, che pure torna nelle difese dei controricorrenti, inteso a rimarcare che l’interpretazione del contratto si traduce in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti che non può che competere al giudice di merito e si risolve perciò in un’indagine censurabile per cassazione per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ovvero per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 oppure – nel vigore del testo novellato – nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass., Sez. III, 14/07/2016, n. 14355). In particolare, allorchè si alleghi che nell’interpretazione del contratto il giudice sia incorso in un errore di diritto per aver violato i criteri enunciati a tal fine negli artt. 1362 c.c. e segg., è necessario, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che in esso siano motivatamente specificati i suddetti canoni ermeneutici in concreto violati, nonchè il punto ed il modo in cui giudice del merito si sia da essi discostato, con la conseguenza che la parte ricorrente è tenuta, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, a riportare in quest’ultimo il testo della fonte pattizia denunciata al fine di consentirne il controllo da parte della Corte di cassazione, che non può sopperire alle lacune dell’atto di impugnazione con indagini integrative (Cass., Sez. U, 8/05/2007, n. 10374). E tuttavia, quand’anche il ricorso soddisfi questo onere di autosufficienza, nondimeno esso si rende perciò scrutinabile dal momento che, trattandosi di giudizio declinato in fatto, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito di un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., Sez. III, 20/11/2009, n. 24539). La censura a tale titolo formulata non deve in altre parole risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319), in quanto il il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass., Sez. III, 10/02/2015, n. 2465).

3.5. Questo, segnalato dalle massime da ultimo richiamate, è esattamente il vizio che infirma la doglianza esposta del ricorrente principale nel primo motivo del proprio ricorso.

La conclusione a cui il giudice del grado, facendo proprio l’assunto già enunciato al riguardo nella decisione impugnata avanti a sè, è giunto circa l’oggetto del negozio intercorso tra Sicilcassa e Tower Finance – in guisa della quale, essendo gli effetti di esso limitati al trasferimento solo del lato attivo dei rapporti in essere tra la banca, nel frattempo caduta in liquidazione coatta amministrativa, e la propria clientela, si rendeva per questo inapplicabile l’art. 92, comma 9 TUB persistendo perciò la legittimazione passiva di Sicilcassa quanto alla domande incidenti – come le domande di nullità incoate dal Fall.to – sugli altri aspetti del rapporto – è frutto di un’interpretazione motivatamente argomentata sviluppata dalla Corte d’Appello.

In replica ai rilievi dell’appellante incidentale, la sentenza ricostruisce, infatti, per mezzo di una lettura delle clausole presenti nel documento, interpretate singolarmente e nel loro complesso, un ordito contrattuale logico e perfettamente coerente con la volontà che le parti intendevano fosse trasfusa nel regolamento negoziale, in tal modo apprestando di esso non l’unica interpretazione possibile, ma un’interpretazione che, alla stregua degli stessi canoni ermeneutici richiamati dalla ricorrente, risulta sicuramente plausibile e che non è perciò sindacabile in questa sede per effetto delle lagnanze esposte nel motivo, non essendo queste foriere di alcuna criticità inficiante l’interpretazione accolta dal decidente, ma solo della possibilità che ad essa si contrapponga la discorde interpretazione della parte.

Ne discende che il motivo sollecita in conclusione una rivisitazione dell’apprezzamento di fatto ed è per questo inammissibile.

4.1. Il secondo motivo del ricorso principale mette capo ad una pretesa violazione dell’art. 92, comma 9 TUB per avere la Corte d’Appello ritenuto che solo la cessione del contratto costituisca presupposto per l’estromissione del cedente dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di cessione nei quali sia subentrato il cessionario, viceversa potendo l’estromissione giustificarsi anche in rapporto ad una cessione del solo lato attivo del contratto, segnatamente quando essa per la nullità di talune pattuizione possa dare ingresso a pretese risarcitorie. Sostiene al riguardo Sicilcassa, sulla considerazione che la genericità dell’espressione “rapporti oggetto di cessione” presente nell’art. 92, comma 9 TUB sia “generica” e che essa, anche alla luce della analoga espressione figurante nell’art. 90, comma 2 TUB, non si presta ad essere intesa in senso restrittivo, che affinchè “i presupposti dell’istanza di estromissione dei commissari liquidatori siano integrati non è dunque necessario che vi sia una cessione di contratti, nel senso di cui all’art. 1406 c.c.”, essendo sufficiente che i “rapporti” dei quali tratta l’art. 92, comma 9 TUB si configurino in termini tali da presentare in effetti situazioni attive e/o passive trasferite al cessionario; il che vuol dire, conclude la ricorrente principale, “che anche un’operazione definita di cessione di crediti, costruita tuttavia in modo che ne possono derivare anche passività, costituisce un rapporto che, ai sensi dell’art. 92, comma 9 TUB abilita i commissari liquidatori a chiedere l’estromissione dai giudizi riguardanti dette passività”.

4.2. Il motivo è affetto da plurime ragioni inammissibilità.

In primo luogo esso introduce nel giudizio una questione nuova, dato che nè nel giudizio di primo grado, nè tantomeno in quello di appello, ancorchè già il primo giudice avesse affermato che nella specie era stata posta in essere una cessione del credito, offrendo in tal modo pronto ed espresso pretesto perchè di essa si facesse materia di discussione nel successivo grado di giudizio, la questione, su cui si intrattiene ora la ricorrente è stata da lei sollevata, posto che sin dalle prime battute del giudizio e, coerentemente con le difese dispiegate in primo grado, anche in appello, la ricorrente ha sempre sostenuto, per motivare la propria istanza di estromissione a mente dell’art. 92, comma 9 TUB, che nella specie il negozio tra sè e Finance Tower avesse avuto ad oggetto la cessione dei contratti e non del solo credito.

E’ perciò appena il caso ricordare nell’accennata chiave preclusiva, che non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito (Cass., Sez. I, 25/10/2017 n. 25319), in quanto il giudizio di cassazione può avere per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (Cass., Sez. I, 26/03/2012, n. 4787).

Nella stessa direzione non è poi trascurabile che per effetto dell’inammissibilità che travolge il primo motivo del ricorso principale deve ritenersi coperta da giudicato l’affermazione, operata dal giudice di seconde cure a conferma di quanto conformemente statuito in prima istanza, secondo cui il negozio tra Sicilcassa e Tower Finance costituisce una cessione di crediti.

Fermo questo, è escluso che, essendo succeduta nel solo lato attivo del rapporto, la cessionaria possa essere chiamata a rispondere delle nullità che infirmano il contratto nel suo complesso. La legittimazione sostanziale che compete in ragione del giudicato alla cessionaria opera solo nei limiti di ciò che è oggetto della cessione e quindi, anche processualmente, se ricorresse la fattispecie dell’art. 111 c.p.c., comma 3, nei limiti della successione nel credito. Ne discende di conseguenza che sostanzialmente legittimata a rispondere delle nullità contrattuali resta chi è parte del contratto vale a dire Sicilcassa e, dunque il giudicato preclude l’accesso alla doglianza declinata con il motivo.

Da ultimo, la prospettazione in parola si rivela non debitamente assistita da un interesse attuale e concreto della ricorrente a chiedere che questa Corte si pronunci sul merito della questione. Quand’anche, per vero, in diritto fosse dimostrabile che l’estromissione autorizzata dall’art. 92, comma 9 TUB operi anche in caso di semplice cessione del credito, ciò non gioverebbe in ogni caso alla tesi di Sicilcassa che non potrebbe negare la propria legittimazione riguardo alle nullità protestate dal Fall.to, dato che essa con la cessione si libererebbe delle pretese inerenti il credito, in ragione dell’intervenuta successione particolare nel diritto controverso descritta dall’art. 111 c.p.c., comma 3, ma non delle pendenze connesse alle nullità protestate, sicchè, impregiudicata la procedibilità della relativa domanda in sede ordinaria piuttosto che nel foro della procedura ex art. 83, comma 3 TUB, ove, come qui la domanda sia cumulata nel medesimo giudizio, non potrebbe invocare la propria estraneità alla lite e non potrebbe esserne estromessa.

5.1. Passando con ciò al ricorso incidentale, con l’unico motivo di esso Italfondiario impugna il capo dell’epigrafata decisione a mezzo del quale la Corte d’Appello ha denegato l’efficacia ricognitiva in proprio favore della ricognizione di debito intervenuta tra la (OMISSIS) e Sicilcassa in occasione della dilazione accordata da questa alle prima in data 31.5.1994.

Allegando, sotto una prima angolazione, la violazione degli artt. 111 e 268 c.p.c. e degli artt. 1262 e 1988 c.c. e dell’art. 1988 c.c. il deducente annota che secondo il ragionamento sviluppato dal decidente l’astrazione processuale che si lega al predetto documento ricognitivo opererebbe con diversa efficacia a seconda o meno che abbia luogo l’intervento nel giudizio del successore a titolo particolare, nel senso che nel primo caso, essendo essa, in applicazione del principio di diritto richiamato dalla decisione, efficace solo nei confronti del diretto beneficiario, non esplicherebbe alcun effetto in favore del successore particolare, mentre nel secondo caso, svolgendosi il giudizio nel solo contraddittorio delle parti originarie, essa continuerebbe ad avere al contrario piena efficacia nei confronti del destinatario. “Di una simile distinzione – argomenta conclusivamente Italfondiario – non solo non vi è traccia nell’art. 111 c.p.c., ma addirittura è positivamente osteggiata dal disposto del comma 4 medesima previsione normativa che estende l’efficacia soggettiva della sentenza anche al successore”. E ciò non senza poi considerare che, limitandosene in tal modo l’efficacia probatoria in favore del successore a titolo particolare, verrebbe ad essere violato anche il principio presente nell’art. 1262 c.c., che “è una norma di doverosa agevolazione istruttoria da parte del cedente nei riguardi del cessionario”.

Sotto una seconda angolazione, l’impugnata decisione urta poi, a parere del ricorrente, contro i principi regolatori dell’onere probatorio in materia di indebito bancario. “Infatti” – osserva Italfondiaro “se la conseguenza tipica della fattispecie di cui all’art. 1988 c.c…. è l’astrazione processuale, il conseguente onus probandi gravante sul promittente deve atteggiarsi concretamente ponendo a suo carico la prova dell’inesistenza, dell’invalidità e dell’estinzione anche parziale dell’obbligazione”. Era perciò onere del Fall.to dare adeguata prova non solo dell’eccepita nullità delle pattuizione negoziali in punto di interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto, ma anche della loro applicazione concreta, laddove al contrario il giudice del gravame ha ritenuto invece di esonerarlo dal relativo incombente.

5.2. Il motivo nella sua duplice articolazione non ha pregio.

A conforto di ciò, giova considerare che l’astrazione processuale discendente dalla ricognizione di debito intervenuta il 31.5.1994 rivendicata a proprio vantaggio da Italfondiario, è preordinata dall’ordinamento, come si insegna, in funzione della prova del credito; essa, cioè, comporta in favore del beneficiario una relevatio ab onere probandi, dispensandolo dal compito di provare il rapporto fondamentale per mezzo di una presunzione iuris tantum circa la sua esistenza. In breve, mentre il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall’onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l’effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell’intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, compito del debitore, il quale intenda resistere vittoriosamente all’azione di adempimento, altrimenti destinata a trovare accoglimento per effetto della presunzione generata dalla dichiarazione, è provare o l’inesistenza o l’invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione (Cass., Sez. I, 13/10/2016, n. 20689; Cass., Sez. I, 13/06/2014, n. 13506; Cass., Sez. III, 16/09/2013, n. 21098).

Ora consta che, misurandosi con le eccezioni a tal fine sollevate dal Fall.to, che si era doluto della nullità delle relative clausole negoziali ed aveva perciò contestato la sussistenza del credito, il giudice d’appello abbia colto l’occasione per affermare la nullità delle pattuizioni in punto di interessi uso piazza, di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di commissione di massimo scoperto. Le affermazioni così operate non sono peraltro più sindacabili in quanto coperte da giudicato, perchè non hanno formato oggetto di ricorso per cassazione, essendo appena il caso di osservare, qualora il contrario si volesse inferire dalla seconda delle sopra riportate doglianze, che per mezzo di essa Italfondiario non censura la decisione per aver rigettato i motivi 3d e 3e concernenti rispettivamente le analoghe affermazioni di nullità operate dal primo giudice, ma si duole del fatto, diverso, che delle clausole fulminate di nullità non sarebbe stata provata dal Fall.to l’applicazione nel caso di specie.

Tanto è che se riguardo alle dette nullità è sorto il giudicato, è venuta conseguentemente meno anche la fonte negoziale in forza della quale il credito azionato da Italfondiario si è formato, con la conseguenza che la ricognizione di esso intervenuta per effetto dell’atto di dilazione datato 31.5.1994 è nulla di più che “una prova di carta” poichè essa solleva il beneficiario dalla prova di un credito inesistente, in quanto la sua formazione è viziata dalla nullità che inficia le clausole sottostanti.

Risvolto ulteriore di questo ragionamento è che la prima delle declinate doglianze non è assistita da un debito interesse impugnatorio. Quand’anche, per vero, fosse condivisibile l’assunto circa l’efficacia ultra vires della ricognizione di debito, Italfondiario non ne trarrebbe in ogni caso alcun beneficio tale da giustificare in termini di attualità e concretezza una pronuncia cassatoria perchè la ricognizione di che trattasi avrebbe ad oggetto un credito inesistente, stante la nullità delle clausole che hanno presieduto alla sua formazione.

Inammissibile perciò la prima doglianza, anche la seconda condivide la medesima sorte poichè, come si è visto, non essendo stata la questione che vi viene rappresentata sollevata nelle pregresse fasi di merito, la cognizione di essa è in questa sede preclusa in ragione della sua novità.

6.1. Con l’unico motivo a corredo del ricorso avverso la sentenza 856/2019 pronunciata dalla Corte d’Appello a definizione del giudizio, Italfondiario, nella veste ut supra, lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. perchè, pronunciando nei sopra riferiti termini, il giudice territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che alla stregua delle risultanze emergenti dalla CTU, nonchè del mancato assolvimento dell’onere probatorio che compete alla banca allorchè sia essa ad agire per il saldo del conto, fosse emersa l’impossibilità di accertare il saldo pretesamente a debito del Fall.to, rappresentando anzi la CTU, nell’ipotesi del saldo iniziale a zero, perfino una posizione a credito per il cliente. Ed invero, ragiona il deducente, la Corte d’Appello “ha del tutto obliterato due delle tre ipotesi offerte dal proprio ausiliario” evidenzianti una posizione passiva in capo al Fall.to all’atto della chiusura dei conti, considerata la quale “l’esistenza di movimenti a credito, in quanto parzialmente estintivi o, quantomeno, modificativi delle esposizioni avrebbe dovuto essere debitamente comprovata ex art. 2697 c.c. dal correntista stesso”.

6.2. Il motivo incorre previamente in un manifesto difetto di ammissibilità, essendo inteso a sindacare, ben oltre i limiti consentiti dalle pretese violazioni di legge addebitate alla sentenza, il ragionamento probatorio sviluppato dal decidente del grado a supporto delle statuizioni impugnate.

Statuizioni che, va precisato, quando pure, a dispetto del vincolo discendente dal motivo, fossero altrimenti censurabili in diritto, nondimeno si presterebbero, perciò, a cassazione, dato che, laddove la Corte d’Appello ha respinto la pretesa della banca sul punto, la sentenza mostra di fare esatta applicazione dei principi già enunciati da questa Corte nella sentenza 11543 del 2019 allorchè sia la banca ad agire in giudizio reclamando il saldo di conto corrente.

Quanto alle specifiche doglianze oggetto del motivo, pur senza trascurarne l’infondatezza in diritto che inficia alla radice ciascuna di esse – la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma (Cass., Sez. IV, 19/08/2020, n. 17313), onde non vi è dubbio che, essendo nella specie la banca a reclamare il preteso saldo negativo del conto, l’onere probatorio, secondo i criteri dettati da questa Corte, competsse alla medesima; la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice abbia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti (Cass., Sez. I, 28/02/2018, n. 4699), il che nella specie non ricorre; la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ravvisabile solo quando il giudice di merito disattenda il principio della libera valutazione delle prove, in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass., Sez. VI-III, 31/08/2020, n. 18902) evenienza che, anch’essa, fa difetto nella specie – è bene rammentare che in materia di valutazione della prova, ove siano rispettate le regole dianzi richiamate, “spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti” (Cass., Sez. VI-I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. IV, 13/06/2014, n. 13485; Cass., Sez. IV, 14/11/2013, n. 25608).

Poichè il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, ne discende che nei formulati termini di contestazione il ragionamento probatorio compiuto dalla Corte d’Appello si sottrae al sindacato di questa Corte, giacchè, pur se sotto l’apparente veste di un preteso errore di diritto, il motivo consacra ed esprime solo un dissenso interpretativo nell’apprezzamento delle risultanze istruttorie ed anela indirettamente ad una rinnovazione del sindacato di merito a cui però non è compito di questa Corte dare seguito alcuno.

Ne va perciò dichiarata l’inammissibilità.

7. Il ricorso incidentale del Fall.to avverso la predetta sentenza pronunciata in via definitiva dalla Corte d’Appello non è scrutinabile in ragione della sua tardività (controricorso notificato il 25.2.20 a fronte di ricorso notificato il 10.2.2020), sicchè esso deve essere dichiarato inammissibile.

8. Va, dunque, in conclusione dichiarata l’inammissibilità di tutti gli esaminati ricorsi.

9. Le spese in ragione di ciò possono essere integralmente compensate.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico di tutti i ricorrenti del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Riuniti i proposti ricorsi, ne dichiara di tutti l’inammissibilità. Compensa integralmente le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di tutti i ricorrenti, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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