Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11816 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 27/05/2011), n.11816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOACCHINO

ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato VACCARI GIOIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MIN POLITICHE AGRICOLE IN PERSONA DEL MINISTRO IN CARICA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2005 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata

il 03/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del primo

motivo, e l’accoglimento del secondo motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Velletri aveva rigettato l’opposizione dal medesimo proposta avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi per alcune violazioni accertate con verbale del 11 febbraio 1997 e contestate il 14 maggio 1997.

Nel disattendere fra gli altri il motivo con cui era stata dedotta la tardività, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14 della contestazione avvenuta due giorni dopo la scadenza del termine di 90 giorni, il Giudice riteneva che il maggior lasso di tempo impiegato era giustificato dalla necessità di apprezzare i dati acquisiti in sede di constatazione, non avendo gli stessi il carattere dell’evidenza e della semplicità. Ha resistito l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la decisione gravata laddove : 1) aveva ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine di cui alla citata norma debba farsi riferimento anche all’attività di valutazione dei dati acquisiti;

2) del tutto immotivato era stato il riferimento alla necessità di un lasso di tempo superire ai 90 giorni.

Il motivo va disatteso. La L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14 – secondo cui la violazione amministrativa deve essere contestata al contravventore e immediatamente, quando è possibile, ovvero mediante notifica dei suoi estremi nel termine di novanta o trecento settanta giorni dall’accertamento, avuto riguardo al luogo di residenza del contravventore – non comporta l’automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l’accertamento dell’infrazione, il cui concreto espletamento è legato alla peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice del merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all’Amministrazione non soltanto per acquisire i dati ma anche per valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione: la congruità o meno del tempo impiegato è rimesso .al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 8456/2006;

2088/2000) Nella specie, il Tribunale ha chiarito, con motivazione congrua e corretta, le ragioni per le quali doveva ritenersi legittimo il superamento del termine de quo.

Il secondo motivo denuncia l’erronea liquidazione di diritti ed onorari all’Amministrazione che era rappresentata da un funzionario.

Il motivo va accolto.

In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l’Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore ed agli onorari d’avvocato, in difetto delle relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma ha solo diritto alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (Cass. 9365/1997).

Pertanto, la sentenza va cassata limitatamente alla regolamentazione delle spese processuali: ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., va eliminata la statuizione di condanna del ricorrente al relativo pagamento posto che l’Amministrazione era rappresentata da un funzionario privo della qualità di avvocato e non risultando le spese da apposita nota.

Le spese della presente fase possono compensarsi, tenuto conto del marginale accoglimento del ricorso atteso che comunque l’opposizione è risultata infondata ed è stata respinta.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso rigetta il primo cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, elimina la statuizione di condanna del ricorrente alla somma di Euro 2.800,00 liquidata relativamente alle spese processuali del giudizio di merito.

Compensa le spese della presente fase.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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