Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11816 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 18/06/2020), n.11816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2254/2015 R.G. proposto da:

Equitalia Centro spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Tamburelli

Luca, con domicilio eletto in Roma, viale Regina Margherita 294,

presso l’Avv. Fronticelli Baldelli;

– ricorrente –

contro

C.E., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maglio Edoardo

e De Sanctis Mangelli Simonetta, elettivamente domiciliato in Roma,

via Tommaso Salvini 55;

– controricorrente –

e

Regione Umbria, Camera di Commercio di Perugia, Agenzia delle

Entrate;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria, n. 413/2/14, depositata il 26 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

2019 dal relatore Cavallari Dario.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ervè Coltellini ha impugnato davanti alla CTP di Perugia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria disposta da Equitalia Centro spa con riferimento a crediti tributari riportati in alcune cartelle di pagamento.

La CTP di Perugia, con sentenza n. 65/07/13, ha accolto il ricorso, sul presupposto dell’irregolarità delle notifiche.

Equitalia Centro spa ha proposto appello, cui hanno resistito il contribuente e l’Agenzia delle Entrate.

La CTR di Perugia, con sentenza n. 413/02/2014, ha respinto l’appello e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate.

Equitalia Centro spa ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Parte ricorrente ed il contribuente hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si osserva che, in pendenza di giudizio, è stato emanato il D.L. n. 119 del 2018, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l’importo di Euro 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.

La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perchè l’annullamento è automatico.

In particolare, il citato D.L., art. 4, comma 1, ha stabilito che: “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…”. Il D.L. n. 34 del 2019, art. 16-quater, conv. con modif. in L. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che “Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione”.

Per quanto riguarda l’ambito operativo, il successivo comma 4 del medesimo articolo ha espressamente escluso l’annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell’UE, l’IVA all’importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna.

Tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio:

1) la sorte capitale;

2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;

3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni.

Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione.

Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicchè nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a Euro 1000,00, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille Euro.

Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella.

Ovviamente l’importo del debito residuo di Euro 1000,00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018).

2. Pertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui:

a) il carico risulta affidato dall’ente impositore all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010;

b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di Euro 1000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi).

3. Alcune delle pretese tributarie oggetto del presente giudizio rientrano, come si evince dalla lettura del controricorso e del ricorso di prime cure (trascritto nel controricorso), per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell’ambito operativo della disposizione sopra riportata.

Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle che riguardano i debiti del contribuente annullati ex lege, dovendosi precisare, però, che il presente giudizio ha ad oggetto soltanto una parte delle cartelle notificate al contribuente nell’occasione, per l’esattezza quelle indicate nel controricorso alle pagine 2, 3 e 4 con i numeri 3, 4, 8, 10, 13, 22, 24, 25, 26, 27 e 29.

La cessazione della materia del contendere è disposta, in particolare, per le seguenti cartelle:

– n. (OMISSIS) (la 3 del controricorso);

– n. (OMISSIS) (la 4 del controricorso);

– n. (OMISSIS) (la 8 del controricorso);

– n. (OMISSIS) (la 13 del controricorso);

– n. (OMISSIS) (la 22 del controricorso);

– n. (OMISSIS) (la 24 del controricorso);

– n. (OMISSIS) (la 25 del controricorso);

– n. (OMISSIS) (la 26 del controricorso).

Il giudizio prosegue, invece, con riferimento ai tributi oggetto delle residue cartelle impugnate e, quindi, di quelle che alle pagine 2, 3 e 4 del controricorso sono indicate con i numeri 10, 27 e 29 (si

tratta della n. (OMISSIS), della n. (OMISSIS) e della n. (OMISSIS)).

4. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, poichè la CTR avrebbe errato nel ritenere tardivo il deposito delle relate di notifica delle cartelle esattoriali in appello.

La doglianza è fondata.

Infatti, per giurisprudenza ormai costante, nel processo tributario le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purchè ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 (Cass., Sez. 5, n. 17164 del 28 giugno 2018).

Inoltre, poichè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poichè il divieto posto dall’art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass., Sez. 5, n. 29568 del 16 novembre 2018).

Pertanto, la CTR non poteva ritenere inammissibile il deposito effettuato dalla parte ricorrente.

5. Il secondo motivo, con il quale parte ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, è da considerare assorbito in seguito all’accoglimento del primo.

6. Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alle pretese tributarie oggetto delle seguenti cartelle:

– n. (OMISSIS) (la 3 del controricorso);

– n. (OMISSIS) (la 4 del controricorso);

– n. (OMISSIS) (la 8 del controricorso);

– n. (OMISSIS) (la 13 del controricorso);

– n. (OMISSIS) (la 22 del controricorso);

– n. (OMISSIS) (la 24 del controricorso);

– n. (OMISSIS) (la 25 del controricorso);

– n. (OMISSIS) (la 26 del controricorso).

Il ricorso va, invece, accolto, limitatamente al primo motivo,

– assorbito il secondo, quanto alle pretese tributarie oggetto delle altre cartelle rientranti nell’ambito dell’impugnazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Umbria, in diversa composizione, perchè decida la causa del merito ed in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle pretese tributarie oggetto delle cartelle:

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– n. (OMISSIS);

– accoglie il ricorso per la restante parte limitatamente al primo motivo, assorbito il secondo, e cassa con rinvio alla CTR Umbria, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito ed in ordine alle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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