Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11815 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 27/05/2011), n.11815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RADICE GIOVANNI & NIPOTI SNC, C.F. e P. IVA (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 52, presso lo studio

dell’avvocato MANCINI CLAUDIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASPERO EUGENIO;

– ricorrente –

contro

PRIOLINOX SPA C.F. e P.IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato

MORESCHINI PAOLA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3208/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato CLAUDIO MANCINI difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLA MORESCHINI difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.= La società Radice Giovanni & nipoti (d’ora in poi per brevità Radice) conveniva davanti alla Pretura circondariale di Como, sezione distaccata di Cantù, la società per azioni Priolinox e premesso che aveva realizzato su ordine di quest’ultima 250 strutture di legno definite celle consistenti in telai nei quali alloggiare le strutture metalliche e gli elementi (frigoriferi, cassetti) componenti i banconi per esercizi pubblici (bar e ristoranti) oggetto di produzione della convenuta; Che aveva altresì apportato alcune modifiche sul presupposto non corretto, perchè si trattava di errori imputabili al progetto di soggetti terzi, che le stesse non fossero state eseguite in conformità alle specifiche indicate dalla committente (in particolare alle misure indicate con riguardo ai fori);che aveva riconsegnato la merce in data 28 marzo 1994, ricevendo l’ordine di realizzare dieci strutture e la comunicazione della persistenza dei difetti, sì da giustificare la sospensione dell’ordine fino all’esito della verifica di tali dieci strutture;

che in data 26 aprile 1994 ne aveva consegnato dodici accettate dalla convenuta, dichiaratasi soddisfatta in linea di massima-; che la convenuta, richiesta di rilasciare un’accettazione chiara, aveva denunciato in data 10 maggio 1994 l’esistenza di ulteriori osservazioni da svolgere in merito alle strutture consegnate, rappresentando tuttavia la necessità di dare esecuzione all’ordine che essa aveva perciò richiesto inutilmente il pagamento delle strutture già consegnate; tanto premesso chiedeva che, accertata la buona esecuzione del lavoro, fosse disposta la condanna della convenuta al pagamento della somma di L. 19.461.260 relativa alla prima fornitura, oltre interessi legali dal 31 luglio 1994 nonchè al pagamento dell’importo di L. 1.585.00 relative alle 12 celle fatturate a parte con gli interessi dal 31 ottobre 1994. Istauratosi il contraddittorio, la convenuta contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto deducendo che l’altra parte si era resa gravemente inadempiente agli obblighi assunti, dato che il materiale era risultato difforme per tipo di legno adoperato, erroneità delle misure e posizione dei fori dalle condizioni pattuite e risultava del tutto inidoneo all’uso al quale era destinato, oltre che quantitativamente inferiore rispetto a quanto richiesto: chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice e la sua condanna al risarcimento del danno. La causa veniva riassunta davanti al Tribunale di Como a seguito di ordinanza di rimessione del primo giudice. Il Tribunale sulla scorta delle risultanze della indagine tecnica, con sentenza del 22 ottobre 2001 rigettava la domanda riconvenzionale e, in accoglimento della domanda principale, condannava la convenuta al pagamento del prezzo così come richiesto con gli interessi sui singoli importi fatturati.

B) Proponeva appello, la società per azioni Priolinox, insistendo nel merito per l’accoglimento delle domande e difese svolte in primo grado e chiedendo in via istruttoria la rinnovazione della CTU asseritamente affetta da errori e contraddizioni trasfusi nella sentenza che l’aveva recepita. Si costituiva la società Radice che contestava la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto con favore delle spese. La Corte di appello di Milano con sentenza n. 3208 del 2004 in riforma della sentenza di primo grado dichiarava risolto ai sensi dell’art. 1668 cod. civ. il contratto di appalto di cui all’ordine in data 11 febbraio 1994 e per l’effetto rigettava la domanda di adempimento proposta dalla società Radice & nipoti Rigettava le pretese di risarcimento del danno formulate dalla società Priolinox, La Corte territoriale osservava che il tema del contendere era rappresentato da due contratti riconducibili allo schema del contratto di appalto. Quello principale, di cui la Radice ha chiesto l’adempimento esigendo il pagamento delle fatture n. (OMISSIS); aveva ad oggetto la realizzazione di 150 strutture modulari di legno finalizzate alla formazione di celle frigorifere. In ordine a questa fornitura – rilevava la Corte territoriale – il CTU, la cui relazione è stata posta a fondamento della decisione di primo grado, aveva accertato che non esisteva alcuna struttura completamente in regola e riteneva che i riscontarti difetti erano dovuti alle malformazioni subite dal legno di abete. Il CTU rilevava altresì che l’utilizzazione del legno di abete era stato contemplato nel contratto e pertanto riteneva che le malformazioni del manufatto erano dovute ad un errore della Priolmox che progettava questo tipo di strutture e sia della società Radice che accettava di realizzarle. Epperò stando così le cose la Corte territoriale riteneva che l’errore progettuale imputabile alla Priolinox non valeva certamente ad esonerare la Radice da responsabilità, giacchè la sua impregiudicata autonomia nell’esecuzione del progetto le riservava il diritto e il dovere di sindacarlo.

C) Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società a responsabilità limitata radice Giovanni e Nipoti per due motivi consegnati ad un atto di ricorso notificato il 21 luglio 2005.

Resiste la società per azioni Priolinox con atto di controricorso notificato il 14 ottobre 2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo la società Radice Giovanni & Nipoti lamenta – come da rubrica – Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., errata valutazione delle risultanze istruttorie. Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo la ricorrente, per aver ritenuto acquisita la prova dell’inadempimento della società Radice alle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto. In particolare, la Corte territoriale, secondo la ricorrente, non avrebbe indicato la fonte di prova dalla quale avrebbe tratto il convincimento secondo cui nella realizzazione dei manufatti l’appaltatrice avrebbe dovuto osservare una precisione nell’ordine di frazioni di millimetro. Nè dal contratto nè dalle risultanze testimoniali può ricavarsi la prova che fosse necessario da parte; dell’appaltatrice il rispetto di misure nell’ordine di frazioni di millimetro. Non solo ma la Corte territoriale, sempre a parere della ricorrente, avrebbe omesso di considerare elementi decisivi che pure il CTU aveva evidenziato. Non avrebbe considerato che la conclusione cui è pervenuto il CTU, nella sostanza era che le deformazioni rilevate, se dipendenti dalla inidoneità del luogo ove la Priolinox aveva accatastato i manufatti non possono integrare difformità imputabili alla Radice snc. sarebbero per altro state in gran parte evitate se la committente avesse provveduto all’assemblaggio.

1.1.= Il motivo è infondato perchè la sentenza della Corte di Appello di Milano non presenta nessuno dei vizi denunciati. Intanto, la ricorrente, la società Radice, intenderebbe proporre una nuova valutazione delle risultanze probatorie che in questa sede, nella fase del giudizio di legittimità, non è possibile effettuare.

Tuttavia, la decisione impugnata è essa stessa la conclusione di un iter logico rigoroso e ponderato. La Corte territoriale non solo ha motivato l’asserito inadempimento della società Radice alle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto, ma ha indicato le ragioni giuridiche che hanno comportato la pronuncia di risoluzione del contratto. La sentenza impugnata, infatti, ha evidenziato l’importanza dell’affermazione del secondo la quale “non esiste alcuna struttura completamente in regola” e che “tra le variazioni dimensionali dei montanti le relative deformazioni e vani fuori squadra tutte risultano affette da qualche limite”. D’altra parte, se la stessa ricorrente, come afferma con il suo atto di ricorso, non disconosce che i manufatti di cui si discute, presentassero delle deformazioni e dei vizi, vano è il tentativo, almeno in questa sede, di dimostrare che quelle deformazioni e quei vizi non sarebbero imputabili a colpa dell’impresa costruttrice. Sotto altro aspetto, la Corte di Appello di Milano ha indicato i presupposti che hanno comportato la pronuncia di risoluzione del contratto (ex art. 1668 cod. civ.):

a) nel fatto che la società appaltatrice non aveva accettato di degradare il proprio ruolo contrattuale a quello di un nudus minister, tale che l’errore:

progettuale imputabile alla Priolinox non avrebbe potuto esonerare la società Radice da responsabilità avendo mantenuto questa una piena autonomia nell’esecuzione del progetto;

b) nella considerazione che, in primo grado non era stata sollevata, alcuna eccezione di decadenza in ordine alla denuncia dei vizi (ai sensi dell’art. 1667 cod. civ.).

1.2.= Anche in questa sede, va ribadito il principio più volte enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (sent. n. 27162 del 23/12/2009).

1.3.= Appare opportuno specificare che una lettura unitaria della normativa di cui agli artt. 1655, 1667, 1668 cod. civ. consente di affermare che in tema di appalto gli errori del progetto fornito dal committente ricadono su quest’ultimo ed escludono la responsabilità dell’appaltatore solo quando questi si ponga, rispetto a quello, per espressa previsione contrattuale, come “nudus minister”, come passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza nessuna possibilità di iniziativa e vaglio critico, laddove in ogni altro caso la prestazione dovuta dall’appaltatore implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli (in tal senso si è già pronunciata questa Corte con sent. N. 6088 del 12 maggio 2000).

2.2.= Con il secondo motivo la società Radice Giovanni & Nipoti lamenta – come da rubrica – Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 e dell’art. 1667 c.c., comma 3 in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 1. Avrebbe errato la corte di Apollo di Milano, secondo la ricorrente, per aver ritenuto che la società Radice non avesse proposto eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi.

Piuttosto, ritiene la ricorrente, la società Radice Giovanni &

nipoti nell’atto di citazione introduttivo del primo giudizio eccepiva che la Priolinox doveva ritenersi decaduta dall’azione di garanzia sia perchè aveva dapprima dichiarato di ritenerle conforme a quanto pattuito e sia perchè la prima tardiva contestazione era stata formulata oltre “i termini di cui all’art. 1495 c.c.”. Vero è che era stato richiamato l’art. 1495 cod. civ. anzichè l’art. 1667 cod. civ. in quanto quello pertinente, tuttavia, la Corte territoriale avrebbe potuto sopperire in forza del principio iura novit curia.

2.1.= Il motivo è infondato perchè la decisione della Corte di Appello Milano ha correttamente applicato i principi e la normativa di cui all’art. 1667 cod. civ. laddove ha affermato che non era stata proposta alcuna eccezione di decadenza in ordine alla garanzia che l’appaltatore deve al committente per i vizi e le difformità dell’opera realizzata. Intanto, anche questo motivo comporta un’indagine di merito che non può essere compiuta da questa Corte quale giudice di legittimità. Per altro, l’eccezione di una eventuale decadenza non è stata riproposta in appello – come risulta dalla sentenza di secondo grado, e, dunque, essa integra gli estremi di una eccezione nuova che non può essere posta all’esame del giudice di legittimità. Ed ancora, come vuole la stessa società Radice – la decadenza della garanzia sarebbe relativa a n. 12 celle che rappresentavano un “campione” e non già l’oggetto del contratto;

d’appalto, la cui conformità o difformità non avrebbe potuto escludere la risoluzione del contratto oggetto del giudizio, considerato, anche, che l’esistenza dei vizi e delle difformità dell’opera oggetto del contratto, non è stata disconosciuta neppure dalla ricorrente.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.200,00, oltre a Euro 200,00 per spese e oltre gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA