Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11815 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 18/06/2020), n.11815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24797/2014 R.G. proposto da:

P.D., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe

Giacomino, con domicilio eletto in Potenza, Corso Umberto I, 42;

– ricorrente –

contro

Equitalia sud spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Tucci,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Villini 15 presso l’Avv.

Miraglia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata, n. 173/1/14, depositata il 14 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

2019 dal relatore Dario Cavallari.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.D. ha impugnato davanti alla CTP di Potenza il provvedimento di iscrizione di ipoteca dipendente da un credito tributario maturato con riferimento a due cartelle di pagamento per IVA ed INPS.

La CTP di Potenza, con sentenza n. 126/02/08, ha accolto il ricorso limitatamente alle pretese oggetto di una delle citate cartelle.

Equitalia sud spa ha proposto appello che la CTR di Potenza, con sentenza n. 287/1/10, ha accolto, rimettendo la causa in primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS ed Agenzia delle Entrate.

La CTP di Potenza, integrato il contraddittorio, con sentenza n. 28/03/12, ha dichiarato nullo il provvedimento di iscrizione di ipoteca.

Nelle more, la contribuente ha pagato l’importo richiesto con una delle cartelle di pagamento e, pertanto, il giudizio è proseguito solo con riguardo alla cartella n. (OMISSIS).

Equitalia sud spa ha proposto appello che la CTR di Potenza, estromessa l’Agenzia delle Entrate, ha accolto con sentenza n. 173/1/2014.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Equitalia sud spa ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26 perchè la CTR avrebbe errato nel desumere l’avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento dalla semplice circostanza della produzione degli estratti di ruolo.

La doglianza è inammissibile, non essendo stata colta la ratio della decisione.

Infatti, il giudice di appello ha fondato in sentenza la sua decisione non solo sugli estratti del ruolo, ma pure su “le cartelle esattoriali che risultano notificate nelle mani del marito e del fratello della contribuente”.

2. Con il secondo motivo la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. perchè la CTR non avrebbe tenuto conto, con riferimento alla cartella ancora oggetto del contendere, che, ove pure la raccomandata fosse stata effettivamente ricevuta dal proprio fratello, sarebbe stato necessario verificare se la consegna fosse avvenuta presso il di lei domicilio, circostanza che era stata contestata, essendo essa all’epoca formalmente residente in diverso Comune.

La doglianza è fondata.

In effetti, come correttamente rilevato dalla CTR, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che “la consegna dell’atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell’art. 139 c.p.c., non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – nè l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all’uopo, sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo” (Cass., Sez. 5, n. 28591 del 29 novembre 2017; Cass., Sez. 6-L, n. 21362 del 15 ottobre 2010).

Peraltro, questa giurisprudenza trova applicazione sul presupposto che il luogo della ricezione coincida con la residenza od il domicilio del destinatario, elemento che, ove contestato dall’interessato, deve essere accertato dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti.

La CTR non ha tenuto conto della necessità di compiere la verifica in questione, e, quindi, la decisione deve essere cassata sul punto.

3. Il ricorso è, quindi, accolto, limitatamente al secondo motivo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR Basilicata in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito ed in ordine alle spese di lite applicando il seguente principio di diritto, enunciato ex art. 384 c.p.c.:

la consegna dell’atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell’art. 139 c.p.c., non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – nè l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso;

resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo;

l’operatività di tali principi è, però, subordinata all’accertamento che il luogo di ricezione della notificazione è quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall’interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo, respinto il primo;

– cassa con rinvio alla CTR Basilicata, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito ed in ordine alle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 12 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA