Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11815 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 29/11/2016, dep.12/05/2017),  n. 11815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE n. (OMISSIS) Chiavarese, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Monte Zebio n. 9, presso l’avv. Giorgio De Arcangelis, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 49/3/10, depositata il 10 giugno 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

novembre 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

uditi l’avv. De Arcangelis per la ricorrente e l’avvocato dello Stato

Gianna Galluzzo per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO

che:

l’Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) Chiavarese ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria indicata in epigrafe, con la quale, per quanto qui rileva, è stato negato alla contribuente il rimborso dell’IRPEG versata per gli anni 2002/2004, per la ritenuta inapplicabilità dell’agevolazione della riduzione alla metà dell’imposta, prevista, per gli enti ospedalieri, dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6;

l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso;

il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’unico motivo di ricorso, con il quale si insiste sulla spettanza della detta agevolazione sostenendo l’esistenza di un continuum giuridico e sostanziale tra gli enti ospedalieri e le aziende sanitarie, è infondato, in base al principio secondo cui l’agevolazione della riduzione alla metà dell’IRPEG sancita, per gli “enti ospedalieri”, dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, lett. a), espressamente inserita tra quelle di carattere soggettivo, è inapplicabile, pure in via di interpretazione estensiva, alle aziende sanitarie locali costituitesi per effetto del D.Lgs. n. 502 del 1992, non potendo esse, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, equipararsi ai primi, perchè assegnatarie, oltre che dell’assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse da quelle già di questi ultimi, i quali, peraltro, hanno mantenuto una loro autonomia, o perchè costituiti in “aziende ospedaliere” oppure quali “presidi ospedalieri” nell’ambito delle predette a.s.l. (Cass. nn. 20249 del 2013, 208 del 2014, 1687 del 2016);

il ricorso va, pertanto, rigettato;

si ravvisano giusti motivi, in ragione dell’epoca in cui si è formata la citata giurisprudenza, per dispone la compensazione delle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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