Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11815 del 12/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 29/11/2016, dep.12/05/2017), n. 11815
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE n. (OMISSIS) Chiavarese, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, via Monte Zebio n. 9, presso l’avv. Giorgio De Arcangelis, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria n. 49/3/10, depositata il 10 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29
novembre 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
uditi l’avv. De Arcangelis per la ricorrente e l’avvocato dello Stato
Gianna Galluzzo per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
ZENO Immacolata, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO
che:
l’Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) Chiavarese ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria indicata in epigrafe, con la quale, per quanto qui rileva, è stato negato alla contribuente il rimborso dell’IRPEG versata per gli anni 2002/2004, per la ritenuta inapplicabilità dell’agevolazione della riduzione alla metà dell’imposta, prevista, per gli enti ospedalieri, dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6;
l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso;
il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
l’unico motivo di ricorso, con il quale si insiste sulla spettanza della detta agevolazione sostenendo l’esistenza di un continuum giuridico e sostanziale tra gli enti ospedalieri e le aziende sanitarie, è infondato, in base al principio secondo cui l’agevolazione della riduzione alla metà dell’IRPEG sancita, per gli “enti ospedalieri”, dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, lett. a), espressamente inserita tra quelle di carattere soggettivo, è inapplicabile, pure in via di interpretazione estensiva, alle aziende sanitarie locali costituitesi per effetto del D.Lgs. n. 502 del 1992, non potendo esse, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, equipararsi ai primi, perchè assegnatarie, oltre che dell’assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse da quelle già di questi ultimi, i quali, peraltro, hanno mantenuto una loro autonomia, o perchè costituiti in “aziende ospedaliere” oppure quali “presidi ospedalieri” nell’ambito delle predette a.s.l. (Cass. nn. 20249 del 2013, 208 del 2014, 1687 del 2016);
il ricorso va, pertanto, rigettato;
si ravvisano giusti motivi, in ragione dell’epoca in cui si è formata la citata giurisprudenza, per dispone la compensazione delle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017