Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11815 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 05/05/2021), n.11815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14807/2019 proposto da:

K.M., domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte

di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato Nicoletta Maria

Mauro, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Lecce, depositato il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

8/2/2021 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. K.M., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Lecce, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, avendo il decidente denegato il chiesto riconoscimento senza svolgere un esame autonomo della posizione del ricorrente e limitandosi a ripetere valutazioni già trasfuse in provvedimenti consimili.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è inammissibile.

3. Premesso che il Tribunale, richiamate le dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione amministrativa, si è indotto a denegare l’accesso a tutte le misure reclamate osservando nell’ordine: che “i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinione politica o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato”; con riferimento alla fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), che “rispetto a questa ipotesi di protezione sussidiaria il ricorrente non ha svolto alcuna allegazione che possa essere valutata in termini di rischio futuro di essere destinatario, in caso di rimpatrio, di sanzioni come la pena morte o altri trattamenti inumani o degradanti”; con riferimento alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che “occorre rilevare che nel sud del (OMISSIS) non si rilevano conflittualità tali da giustificare la concessione della protezione sussidiaria, non essendo presente una violenza indiscriminata e diffusa nel territorio di interesse”; e, da ultimo, che “la generica violazione dei diritti fondamentali nel Paese, che non trova riscontro sulla base del racconto reso… in una condizione di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l’allontanamento, non è sufficiente a giustificare la concessione della protezione umanitaria”, tanto più se non accompagnata, quanto alla posizione lavorativa, da una condizione “indicativa di un effettivo radicamento”, va conseguentemente del tutto esclusa la ricorrenza nella specie della denunciata violazione di legge.

Ed invero l’eccepita circostanza, oltre ad essere formalizzata con riferimento ad altri ricorrenti “(OMISSIS)”, quando il richiedente è invece di nazionalità (OMISSIS), per quanto non si dovesse ritenere smentita dalle soprascritte motivazioni, inequivocamente riferibili alla persona del richiedente sia per quanto attiene alla vicenda individuale del medesimo che al paese di provenienza, non evidenzia alcuna anomalia nel procedimento motivazionale, la ripetitività delle affermazioni che si leggono nel provvedimento, a sintesi di un più esteso argomentare, giustificandosi infatti sul presupposto di un’omogeneità delle fattispecie esaminate.

Il motivo perciò è rappresentativo di un dissenso motivazionale, inteso solo a sollecitare una rinnovazione del giudizio di merito.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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