Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11814 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. II, 14/05/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Bari, con ordinanza n. R.G. 9364/05 del 30.4.09, depositata il

5.5.09, nel procedimento pendente fra:

LAERA MICHELE & FIGLIE SAS;

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – BARI;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Bari ha proposto istanza per regolamento di competenza d’ufficio sulla causa in oggetto, introdotta da SaS Laera con opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dalla CCIA di Bari, della quale il GdP della stessa città s’era spogliato per pretesa incompetenza ratione materiae.

L’istanza è fondata.

La sanzione irrogata con l’ordinanza-ingiunzione opposta era stata originata dall’accertamento dell’omissione della data di scadenza sull’etichetta d’un prodotto alimentare.

Come questa Corte ha avuto ripetute occasioni d’evidenziare in tema di commercio di prodotti alimentari, il D.Lgs. n. 109 del 1992, ha riordinato in modo organico l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti, correlandola, giusta quanto ha osservato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 1992, alla materia del commercio ed alla connessa protezione del consumatore, allo scopo di assicurare trasparenza ed adeguata informazione nella vendita dei prodotti, in un contesto nel quale i profili igienico-sanitari risultano assorbiti nella finalità della protezione del consumatore attraverso la disciplina del commercio; pertanto, l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa per la messa in commercio di un prodotto alimentare confezionato, privo della indicazione del termine minimo di conservazione, deve essere proposta innanzi al giudice di pace, non essendo riconducibile tra quelle per le quali la L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, comma 2, lett. e), stabilisce la competenza del Tribunale.

Da quanto rilevato emerge la manifesta fondatezza dell’istanza, all’accoglimento della quale consegue la declaratoria della competenza in capo al G.d.P. di Bari.

Le parti non avendo svolto attività difensiva in questa fase, non v’ha luogo a pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara la competenza del Giudice di Pace di Bari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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