Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11814 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 05/05/2021), n.11814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14790/2019 proposto da:

E.I., rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Pinna

Parpaglia, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il

12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 913/2019 depositato il 12-4-2019 e comunicato il 14-4-19 il Tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso di E.I., cittadino della (OMISSIS), avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione territoriale. Il Tribunale ha ritenuto non credibili i fatti narrati dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese per timore di essere ucciso da un uomo che si era appropriato dei suoi terreni. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione generale e politico-economica della (OMISSIS), descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1, c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.I motivi sono così rubricati: “1. Violazione e/ falsa applicazione di norme di diritto e processuali, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata così come meglio definita dalla sentenza della Corte di Giustizia C-467/07, meglio conosciuta come Elgafaji”; “2. Violazione e/ falsa applicazione di norme di diritto e processuali, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 998, art. 5, comma 6 e art. 19 per avere il Tribunale omesso ogni motivazione in ordine al riconoscimento in capo al ricorrente della condizione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria”. Con il primo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) assumendo che siano errate le valutazioni del Tribunale sulla situazione socio-politica sussistente in (OMISSIS). Richiama report delle organizzazioni internazionali e di Amnesty International del 2017 relativo a (OMISSIS) e rimarca che l’intera (OMISSIS) è interessata da attacchi terroristici, nonchè richiama pronunce di merito relative a cittadini (OMISSIS) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Con il secondo motivo, si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, per non aver il Tribunale compiutamente motivato il rigetto di quella domanda, richiama la giurisprudenza di questa Corte, rilevando di aver subito violenze in Libia, di non avere nel suo paese idonei punti di riferimento familiari e sociali e di aver intrapreso in Italia un significativo percorso di integrazione sociale, avendo collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento offertegli.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (tra le tante Cass. n. 30105 del 2018).

Premesso che detto ultimo vizio neppure è specificamente dedotto in ricorso, a fronte della puntuale indicazione nel decreto impugnato delle fonti informative privilegiate (EASO del novembre 2018) in ordine all’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata di rilevanza ai sensi del citato art. 14, lett. C il ricorrente svolge deduzioni generiche, richiama fonti di conoscenza, meno aggiornate di quelle citate nel decreto impugnato, in relazione al rischio terrorismo, a tensioni etniche e religiose e alla povertà nel suo Paese, nonchè richiama pronunce di merito e di legittimità, senza specificamente confrontarsi con la motivazione del decreto impugnato sul punto.

3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, relativo al diniego della protezione umanitaria.

3.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

3.2. Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, richiama la normativa di riferimento e sentenze di merito e di legittimità, nonchè afferma di essere soggetto vulnerabile a causa delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate nel suo Paese, ma non deduce di aver allegato nel giudizio di merito ulteriori elementi individualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019), anche in relazione alla situazione del Paese di origine, che, ove prospettata in termini generali ed astratti come nella specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria.

Il Tribunale ha analizzato la vicenda personale narrata e l’ha ritenuta, con motivazione idonea, inattendibile, escludendo ogni fattore di vulnerabilità, nonchè ha esaminato anche la documentazione medica prodotta dal ricorrente, rilevando che egli era affetto da una lesione oculare, diagnosticata nel 2017, in relazione alla quale era stato sconsigliato l’intervento chirurgico, come riferito dallo stesso ricorrente. La censura non si confronta affatto con la motivazione del decreto impugnato sul punto, il fattore di integrazione in Italia e le violenze che il ricorrente asserisce di aver subito in Libia non sono menzionate nel decreto impugnato e il ricorrente non solo non svolge deduzioni specifiche in ordine alle suddette circostanze, ma non precisa neppure quando, come e dove le ha allegate nel giudizio di merito, difettando, così, la doglianza anche di autosufficienza.

4. Nulla deve disporsi circa le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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