Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11813 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. II, 14/05/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Napoli, con ordinanza n. R.G. 19040/07 del 17.6.08, depositata il

29.6.09, nel procedimento pendente fra:

Z.C.;

GEST LINE SPA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Z.C. proponeva opposizione a cartella esattoriale per Euro 2.636,26 ed iscrizione ipotecaria innanzi al Giudice di Pace di Napoli.

Si costituiva l’opposta SpA Gest Line contestando quanto ex adverso.

Il Giudice adito, con sentenza 22.3.06, dichiarava la propria incompetenza per materia e per territorio.

Riassuntasi la causa innanzi al Tribunale di Napoli, cui era stata rimessa dalla Sezione Staccata di Marano, veniva fissata prima udienza al 6.11.07, nella quale si rinviava per astensione degli Avvocati al 5.2.08; in tale udienza l’attrice chiedeva l’accoglimento della domanda, la convenuta ne chiedeva il rigetto e preliminarmente chiedeva declaratoria di competenza per materia del Giudice di Pace di Marano, quindi il Giudice, su conforme richiesta d’entrambe le parti, rinviava per conclusioni al 24.2.09; in tale udienza le parti concludevano ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

Dopo di che, il Giudice, con provvedimento 29.6.09, chiedeva a questa Corte di regolare la competenza, affermandola in capo al Giudice di Pace, e sospendeva il giudizio.

Anche a non voler considerare che il Giudice si è limitato a redigere il detto provvedimento, con il quale ha sollevato il conflitto, mandando alla cancelleria di farlo pervenire a questa Corte ma senza dare anche mandato alla stessa perchè provvedesse alle comunicazioni di rito, laddove il provvedimento doveva, invece, essere comunicato alle parti costituite destinatarie della comunicazione ex art. 47 c.p.c., interessate ad interloquire al riguardo e contraddittori necessari (nel fascicolo d’ufficio del giudizio a quo, trasmesso a questa Corte, non risulta che, indipendentemente dall’esplicito mandato del giudice, la cancelleria abbia provveduto ex se al dovuto adempimento), l’istanza è, comunque, inammissibile.

Come risulta da quanto sopra, il Giudice ha sollevato la questione di competenza, che doveva esserlo “non oltre la prima udienza di trattazione” del 5.2.08 ex art. 38 c.p.c., vigente ratione temporis, dopo la celebrazione della seconda udienza (non volendosi considerare l’udienza non tenuta per astensione degli Avvocati) del 24.2.09, nella quale le parti avevano precisato le conclusioni e lo stesso Giudice, lungi dal sollevare d’ufficio la questione di competenza od almeno riservarsi al riguardo (Cass. 5.12.03 n. 18680), si era limitato ad assumere la causa in decisione.

Da notare, in proposito, che nessun rilievo aveva la questione in quanto prospettata dalla convenuta, dacchè questa non aveva espressamente impugnato sul punto la sentenza declinatoria della competenza pronunziata dal Giudice di Pace (Cass. 7.5.08 n. 11185).

Orbene – quand’anche non si voglia ritenere, seguendo il più rigoroso indirizzo di cui, tra l’altro, a Cass. 19.1.07 n. 1167, che la “prima udienza di trattazione” indicata nell’art. 38 c.p.c. possa essere solo quella di prima comparizione prevista dall’art. 183 c.p.c. – non v’è dubbio che nell’udienza di prima comparizione, espletate le formalità di rito, il giudice rinvia le parti ad altra udienza, quella della prima trattazione della causa, nella quale, tra l’altro, devono essere sollevate le questioni in tema di competenza, dalle parti stesse o, in mancanza, dal giudice, e tale prima effettiva udienza segna, sul piano logico e cronologico, la tappa processuale ultima oltre la quale lo sbarramento alla eventuale, successiva, proposizione/rilevazione di tali questioni si è irrimediabilmente realizzato.

Nella specie il conflitto risulta, dunque, tardivamente sollevato e la delibazione da parte di questa Corte ne è preclusa ex art. 38 c.p.c..

Non essendosi le parti costituite in questa fase, non v’ha luogo a pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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