Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11813 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 29/11/2016, dep.12/05/2017),  n. 11813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.E.D.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Romanelli e

Francesco Tuccillo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 237/10/09, depositata il 18 dicembre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

novembre 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata, il quale ha concluso per l’ inammissibilità o, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO

che:

la C.E.D.A. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità della cartella di pagamento emessa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis nei confronti della contribuente per IRPEG del 1993, a seguito del disconoscimento di parte dell’eccedenza d’imposta riportata dall’esercizio precedente;

il giudice d’appello ha affermato che la società ha commesso un errore di calcolo nel riporto dell’eccedenza, come risultava dai dati forniti dall’anagrafe tributaria;

l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso;

il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo formulato, la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 osservando che l’Ufficio “non ha ritualmente depositato alcun documento proveniente dall’Anagrafe Tributaria” unitamente al ricorso in appello, per cui la CTR non poteva decidere su documenti prodotti tardivamente, cioè “successivamente all’iscrizione a ruolo”, in violazione del diritto di difesa della controparte, rimasta contumace;

il motivo è infondato, poichè il menzionato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza, purchè – in base al richiamo operato dall’art. 61 – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1 stesso decreto (la cui violazione non è qui contestata) (da ult., Cass. nn. 3661 e 22776 del 2015); e tale facoltà non può certo ritenersi preclusa dal fatto che la controparte, per libera scelta, non si sia costituita nel giudizio di appello;

il ricorso va, pertanto, rigettato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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