Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11813 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/06/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 09/06/2016), n.11813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 750/2014 proposto da:

L’EDERA COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

COATTA AMMINISTRATIVA ((OMISSIS)), in persona del Commissario

Liquidatore Dott. D.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato

GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FEDERICA IANNOTTA giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

L’EDERA COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA IN BONIS, in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. DI MAMBRO

ANTONIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14,

presso lo studio dell’avvocato CARLO MARIA BARONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANSELMO BARONE giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.M.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5945/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/11/2013, R.G.N. 2908/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Per quanto ancora rileva in questa sede, con sentenza del 5 febbraio 2007, il Tribunale di Cassino dichiarò inammissibili le domande – proposte da L’Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa nell’ambito del giudizio introdotto con atto di citazione del 28 marzo 2003 per intimazione di sfratto per morosità, nel corso del quale intervenne L’Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., in persona dell’amministratore delegato P.A. – di risoluzione del contratto di locazione stipulato il 22 settembre 1992 da B. M.R. e L’Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. e di risarcimento danni nei confronti della medesima convenuta B., ordinando lo svincolo delle somme depositate a titolo di canoni di locazione dalla B. in favore della intervenuta L’Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., in persona del Sua amministratore delegato P.A., con compensazione delle spese di lite.

2. – Avverso tale decisione interponeva impugnazione L’Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a., che la Corte di appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 25 novembre 2013, rigettava, con compensazione delle spese del grado.

2.1. – La Corte territoriale osservava che ogni censura (“compresa quella relativa l’accertamento incidentale sulla legittimazione ad agire” della società in l.c.a.) era “stata superata, nelle more del giudizio, dalla sopravvenuta dichiarazione di acquisto per usucapione, in favore di B.M.R., Z.G. e Z.A., dell’immobile, sito in (OMISSIS)… oggetto del contratto di locazione, che vede B.M.R. come conduttrice e di cui si controverte”; usucapione già maturata alla data di stipula di detto contratto di locazione, con conseguente “venir meno del presupposto (il contratto di locazione) della domanda di risoluzione e risarcimento danni, proposta dalla società L’Edera in l.c.a.”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso L’Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a. sulla base di un solo motivo.

Resiste con controricorso L’Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. “in bonis”.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata B. M.R..

4. – In data 1 febbraio 2016 è stata depositato, dall’avv. C. M.B., atto di rinuncia al ricorso da parte del commissario liquidatore de L’Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a., con accettazione da parte di B.M.R. personalmente, la cui sottoscrizione è stata autenticata dagli avv.ti Carlo Maria Barone e Anselmo Barone.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Non può procedersi alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, giacchè l’atto di rinuncia depositato il 1 febbraio 2016 è irrituale, essendo stato sottoscritto dal solo commissario liquidatore della ricorrente L’Edera Compagnia italiana di Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. e non già anche dal suo difensore, come invece prescritto dall’art. 390 c.p.c., comma 2.

Peraltro, e ad abundantiam, non risulta prova della notificazione della rinuncia alla controricorrente L’Edera Compagnia italiana di assicurazioni s.p.a. “in bonis”, nè, del resto, della comunicazione ai difensori della medesima società in quanto tali, posto che la sottoscrizione degli avv.ti Carlo Maria Barone e Anselmo Barone è “per autentica, adesione e rinuncia alla solidarietà in calce alla firma di accettazione della rinuncia da parte della sola B. M.R., non già precedentemente costituita in questa sede.

2. – Con un unico, articolato, mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione “dei principi che regolano la cessazione della materia del contendere, così come definiti dalla giurisprudenza”, nonchè dell’art. 100 c.p.c..

La Corte territoriale avrebbe errato nel rigettare l’impugnazione una volta preso atto della sopravvenuta dichiarazione giudiziale di acquisto per usucapione del bene immobile, oggetto del contratto di locazione per cui era causa, in favore della conduttrice B. M.R., nonchè di Z.G. e Z.A., “ma avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle statuizioni di cui alla sentenza di primo grado”.

2.1. – Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha avuto modo più volto di affermare (tra le altre, Cass., 22 dicembre 2006, n. 27460), “la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata soltanto quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi;

pertanto, deve escludersi che il giudice possa dichiarare siffatta cessazione della lite per avere una delle parti allegato e provato l’insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa stessa o la controparte dell’interesse alla prosecuzione del giudizio e quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno abbia insistito sulle originarie domande”.

Nella specie, dunque, l’usucapione del bene immobile in favore (anche) della B., già conduttrice dello stesso bene, perfezionatasi in epoca precedente alla stessa stipula del contratto di locazione, – con conseguente “venir meno del presupposto (il contratto di locazione) della domanda di risoluzione e risarcimento danni, proposta dalla società L’Edera in l.c.a.” (p. 7 della sentenza impugnata) – non era tale, di per sè, da elidere ogni contrasto tra le parti e, in ogni caso, e in via assorbente, da consentire – in assenza di conclusioni conformi delle parti (che non risultano dalla sentenza impugnata e che la società ricorrente neppure deduce e, comunque, non dà prova che sussistessero) – una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Sicchè, in coerenza con la ratio decidendi rappresentata dalla accertata usucapione dell’immobile in capo (anche) alla B., divenuta solo successivamente conduttrice dello stesso bene (con conseguente elisione del presupposto su cui era incentrata la domanda di risoluzione e di risarcimento danni, ossia il contratto di locazione stipulato dopo la consolidatasi usucapione) – ratio, questa, che, come tale, non è stata fatta oggetto di alcuna impugnazione – la Corte di appello ha correttamente rigettato il gravame.

3. – Il ricorso deve, dunque, essere rigettato e ciò si presta ad essere considerata come “ragione più liquida” (cfr. anche Cass., 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione) rispetto all’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società controricorrente.

4. – In ragione del peculiare sviluppo della vicenda sostanziale e processuale – siccome rilevato anche in sede di appello ai fini della disposta compensazione delle spese di lite, senza che vi siano state censure sul punto – ricorrono giusti motivi di cui all’art. 92 c.p.c. (nella formulazione antecedente alla novella di cui alla L. n. 263 del 2005, applicabile ratione temporis per essere la controversia iniziata in epoca precedente alla citata novella) per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti costituite.

Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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