Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11812 del 14/05/2010
Cassazione civile sez. II, 14/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 14/05/2010), n.11812
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6311/2007 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore e UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRAPANI in persona del Prefetto pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta 0 e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
C.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 466/2007 del GIUDICE DI PACE di ALCAMO del
23.12.05, depositata il 29/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che il Sig. C.S. propose opposizione a verbale di accertamento della violazione dell’art. 126 bis C.d.S. e art. 180 C.d.S., comma 8, elevato il 12 luglio 2005 dalla Polizia Stradale per non avere egli ottemperato all’invito a comunicare i dati personali e della patente del guidatore in relazione a violazione dell’art. 142 C.d.S., commessa mediante veicolo di sua proprietà;
che l’opponente sosteneva di avere, invece, ottemperato comunicando tempestivamente alla polizia di non essere in grado di fornire tali dati perchè il veicolo veniva usato da tutti i membri della sua famiglia ed era trascorso molto tempo dal fatto;
che il Giudice di pace di Alcamo ha accolto, con la sentenza indicata in epigrafe, l’opposizione affermando che l’illecito si configura nel solo caso in cui sia omessa qualsiasi comunicazione da parte del proprietario del veicolo, mentre nella specie una comunicazione vi era stata;
che l’amministrazione dell’Interno ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non ha resistito l’intimato;
che, avviata la procedura camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza o, in subordine, la manifesta fondatezza del medesimo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, e art. 180 C.d.S., comma 8, si sostiene che, per escludere l’illecito di cui alle norme invocate, non è sufficiente una qualsiasi comunicazione del proprietario che alleghi di non essere in grado di fornire i dati richiesti, ma è necessaria la sussistenza di giustificati motivi di tale impossibilità;
che la censura è manifestamente fondata;
che, infatti, la condotta imposta dall’art. 126 bis C.d.S., comma 2 (nel testo qui applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche introdotte con D.L. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modif., dalla L. 1 agosto 2003, n. 214) al proprietario del veicolo è, chiaramente, la comunicazione dei dati predetti e non una qualsiasi comunicazione (Cass. 12.6.07 n. 13748).
che le circostanze dedotte dall’opponente avrebbero potuto, semmai, avere rilievo – se non come “giustificato motivo” della omessa comunicazione ai sensi dell’art. 180, comma 8, cit., richiamato dall’art. 126 bis, comma 2, cit., solo nella parte sanzionatoria e dunque non anche nella parte precettiva (ma si veda, peraltro, per completezza, il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 164, lett. b), conv., con modif., dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, qui dunque non applicabile ratione temporis, che ha introdotto anche nel richiamato dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, la salvezza del “giustificato e documentato motivo” di inottemperanza all’obbligo di comunicazione) certamente ai sensi del principio generale di colpevolezza di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3;
che tuttavia non è sotto tale profilo che secondo quanto è dato comprendere dalla sentenza impugnata – la questione è stata posta e decisa nel giudizio di merito;
che con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si sostiene che il Giudice di pace avrebbe dovuto motivare sulla sussistenza di un giustificato motivo;
che tale censura è inammissibile, in quanto la questione della sussistenza del giustificato motivo è assorbita, nella logica della sentenza impugnata, dalla esclusione della sussistenza stessa dell’omissione integrante l’elemento materiale dell’illecito;
che la sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione, proposta dal sig. C. sull’erroneo presupposto che il comportamento da lui osservato escludesse la stessa materialità dell’illecito;
che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di merito, in cui l’amministrazione non si era costituita.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione del Sig. C.; condanna quest’ultimo alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 400,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010