Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11812 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 29/11/2016, dep.12/05/2017),  n. 11812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NEW STUDIO di A.M. e C.L. e c. s.n.c.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 75/5/08, depositata il 6 ottobre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

novembre 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata, il quale ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo

per rinnovo notifica e, in subordine, per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO

che:

l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità del provvedimento di diniego di definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis e della conseguente cartella di pagamento, emessi nei confronti della New Studio di A.M. e C.L. e c. s.n.c. per l’omesso versamento di tutte le rate dovute, adempimento ritenuto dal giudice di merito non ostativo alla validità del condono;

la società contribuente non si è costituita;

la ricorrente ha depositato memoria;

il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la notificazione del ricorso, effettuata presso il procuratore domiciliatario della contribuente in primo grado, poi rimasta contumace in appello, deve ritenersi valida poichè: a) in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi, ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass., sez. un., n. 14916 del 2016); b) il principio in forza del quale, ai sensi dell’art. 138 c.p.c., comma 2, e art. 141 c.p.c., la notificazione deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del domiciliatario, anche quando questi rifiuti di ricevere l’atto (come, nella specie, risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente), qualora tali eventi non siano stati comunicati, ovvero siano stati comunicati senza pone il notificante in grado di eseguire la notificazione altrove, trova applicazione anche con riguardo al ricorso per cassazione (tra altre, Cass. nn. 16495 del 2003, 21324 del 2006, 7736 del 2007, 9067 del 2011);

nel merito il ricorso, con il quale è denunciata la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis contestando la suddetta ratio decidendi della sentenza impugnata, è fondato, in base al consolidato principio secondo il quale la definizione di cui al citato art. 9-bis si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute nella medesima L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 15 e 16 che considerano efficaci le ipotesi di condono in essi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale (tra le tante, Cass. nn. 20745 del 2010, 19546 del 2011, 21364 del 2012, 25238 del 2013);

in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui la predetta giurisprudenza si è formata, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2017

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