Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11811 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. II, 14/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 14/05/2010), n.11811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3941-2007 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.A. (in proprio);

– intimata –

avverso la ‘ sentenza n. 99/2006 del GIUDICE DI PACE di LAGONEGRO

(PZ), depositata il 27/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Lagonegro con sentenza del 27 febbraio 2006 accoglieva l’opposizione proposta da P.A. avverso il Ministero dell’Interno per l’annullamento del verbale di accertamento n. (OMISSIS) relativo a violazione dell’art. 180 C.d.S.. Il Ministero, difeso dall’Avvocatura erariale, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26 gennaio 2007; L’opponente è rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa.

In tema di giudizio di cassazione, l’inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 cod. proc. civ., comma 1 ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d’evidenza compatibili con l’immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. siano state all’opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (Cass. 13748/07, riv. 598103; SU 21291/05).

Va premesso che il ricorso riporta integralmente il testo della sentenza impugnata, ditalchè i fatti di causa risultano adeguatamente esposti da parte ricorrente. Posto quanto sopra, il Collegio osserva che il ricorso è manifestamente fondato.

All’opponente era stata contestata la violazione dell’art. 180 C.d.S. per aver omesso di comunicare alle forze di polizia la comunicazione degli estremi identificativi del conducente del veicolo sorpreso ad andatura eccessiva. Erroneamente intendendo il disposto dell’art. 126 C.d.S., la sentenza impugnata ha ritenuto che tale comunicazione non fosse dovuta dal proprietario del veicolo fino a conclusione del procedimento amministrativo e giurisdizionale relativo alla violazione per eccesso di velocità.

Tale interpretazione è del tutto errata. L’art. 180 C.d.S., comma 8, della cui applicazione qui si deve discutere, perchè oggetto della sanzione contestata, punisce non specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti e partitamene sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal proprietario, ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale (Cass. Cass. 13748/07, riv. 598104).

Incorre pertanto in detta violazione il proprietario del veicolo che, invitato a comunicare il nominativo del conducente dello stesso in riferimento a una determinata occasione, ometta di ottemperare all’invito. Indifferente è quindi sia la sorte della violazione che era sottesa alla richiesta di informazioni della p.a., sia ogni procedura di segnalazione che deve esser fatta dall’organo accertatore all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (materia regolata dall’art. 126 C.d.S.).

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’intimata alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c. al rigetto dell’originaria opposizione, giacchè non constano dagli atti del giudizio di legittimità altri motivi di opposizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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