Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11811 del 12/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 29/11/2016, dep.12/05/2017),  n. 11811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.E., elettivamente domiciliata in Roma, via

Francesco Valesio n. 1, presso l’avv. Eugenio Pace, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 82/11/07, depositata il 16 gennaio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

novembre 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Eugenio Pace per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO

che:

l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale è stato riconosciuto il diritto di L.E., avvocato, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001;

la contribuente ha resistito con controricorso;

il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2967 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 per avere il giudice a quo, in un giudizio avverso il rifiuto di rimborso, addossato all’Amministrazione l’onere della prova del presupposto impositivo dell’IRAP, è infondato, poichè dal complesso della motivazione emerge chiaramente che la decisione si basa sulla documentazione prodotta dalla contribuente;

il secondo motivo, col quale, deducendo nuovamente la violazione della disciplina istitutiva dell’IRAP, si censura la sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza dell’autonoma organizzazione pur risultando che la contribuente si era avvalsa in modo non occasionale di lavoro altrui (prestazioni ausiliarie di una dipendente part time), è anch’esso infondato, avendo le sezioni unite di questa Corte affermato il principio in virtù del quale il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e “si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive”;

il ricorso va, pertanto, rigettato;

le spese vanno compensate, in ragione del fatto che la decisione si basa sulla citata pronuncia delle sezioni unite, sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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