Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11811 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24988/2015 proposto da:

Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in

via Cosseria n. 2, presso lo studio del Dott. Placidi Alfredo,

rappresentata e difesa dall’avvocato Quinto Pietro, con procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Monteco s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, in via L. Mantegazza n. 24,

presso lo studio del Dott. Gardin Marco, rappresentata e difesa

dall’avvocato De Mauro Antonio Tommaso, con procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Commissario delegato per l’emergenza ambientale della regione Puglia,

in persona del legale rappres p.t., elett.te domic. Presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;

CO.GE.AM s.c.a.r.l.; Comune di Ugento, in persona dei rispettivi

legali rappres. p.t.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 493/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE

Con citazione notificata il 18.7.2011, la Monteco s.r.l. convenne innanzi alla Corte d’appello di Lecce il Comune di Ugento, la CO.GE.AM (Consorzio stabile gestioni ambientali), quale mandataria dell’A.T.I. affidataria del servizio pubblico di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani del bacino (OMISSIS), il Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella regione Puglia e la Progetto Ambiente bacino Lecce/3 s.r.l., esponendo che: con contratto del 3.8.06 il Commissario delegato convenuto aveva affidato all’A.T.I. con mandataria CO.GE.AM il servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani nel bacino (OMISSIS) in (OMISSIS); con decreto del 31.1.07 fu approvato il progetto del predetto sistema impiantistico, e con altro decreto in pari data l’A.T.I. fu delegata per l’esercizio delle potestà espropriatrici e, tra queste, quella relativa all’acquisizione dei beni immobili necessari per l’impianto; le imprese partecipanti all’A.T.I. avevano costituito la Progetto Ambiente Bacino Lecce/3 s.r.l. cui, con apposita delega, erano stati conferiti i poteri per l’esercizio delle potestà espropriative; quest’ultima società con decreto del 19.3.07 dispose l’occupazione d’urgenza d’immobili di proprietà dell’attrice; con nota del 9.5.07 la stessa società comunicò l’indennità provvisoria determinata per i predetti immobili nella somma complessiva di Euro 21.434,42 per l’espropriazione di un’area di mq 36.940; con decreto del 20.4.11 il Commissario delegato all’emergenza ambientale dispose l’espropriazione dei terreni in favore del Comune di Ugento.

Premesso ciò, la Monteco s.r.l. rilevò che il valore degli immobili superava l’importo dell’indennità provvisoria, considerato che essa non teneva conto del fatto che sui terreni in questione esisteva una cava di tufo ed argilla per la quale era stata fatta richiesta di coltivazione e che già in passato era stata oggetto di estrazione tanto che, al momento dell’avvio della procedura, si registrava una profondità dello scavo di 10.15 mt rispetto al piano di campagna.

Si costituirono Progetto Ambiente Bacino Lecce/3 e la CO.GE.AM, coop. a r.l., eccependo l’infondatezza della domanda, rilevando in particolare che sull’area espropriata non esisteva una cava al momento dell’esproprio.

A seguito di c.t.u., con sentenza emessa il 15.7.15, la Corte territoriale determinò l’indennità d’esproprio nella somma di Euro 268.638,20 spettante alla Monteco s.r.l., osservando che: il c.t.u. aveva accertato che i terreni in questione non avevano natura edificabile, in quanto, all’atto dell’esproprio, essi erano inseriti, secondo lo strumento urbanistico vigente in Ugento, in zona E/1, “con destinazione a scopi agricoli: residenziale a servizio dell’azienda agricola, impianti per la produzione e trasformazione dei prodotti agricoli, stalle”; dalla c.t.u. emergeva che tali terreni erano stati utilizzati in passato per l’attività d’estrazione di materiale lapideo, presentando ancora, al momento dell’espropriazione, una specifica attitudine ad essere sfruttati come cava, come comprovato dalla presenza nella stessa località di diverse cave attive e non, e da sezioni di roccia asportata, e confermato da una relazione geologica redatta nel 2004 dalla CO.GE.AM – richiamata dalla c.t.u.; ai fini del calcolo dell’indennità era indifferente che il proprietario fosse o meno munito di autorizzazione amministrativa per l’attività estrattiva, essendo invece rilevante la potenzialità reddituale del bene; non competeva alcun indennizzo riguardo al valore dei manufatti esistenti sul terreno che non potevano essere oggetto di una doppia valutazione (una per la cava e l’altra per il valore agricolo del soprassuolo e per il valore venale dei fabbricati); il soggetto obbligato al pagamento dell’indennità determinata era la Progetto Ambiente bacino Lecce/3 s.r.l.; era infondata la domanda riconvenzionale proposta da quest’ultima società circa la restituzione della somma impiegata per l’asporto dal terreno dei rifiuti ivi rinvenuti e la bonifica dei materiali inquinanti, quale spesa sostenuta dall’impresa appaltante nell’esecuzione dell’opera appaltata.

La Progetto Ambiente bacino Lecce/3 s.r.l. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.

La Monteco s.r.l. resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi.

Il Commissario delegato, attraverso l’Avvocatura Generale dello Stato, si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Non si sono costituiti la CO.GE.AM s.c.a.r.l. e il Comune di Ugento.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,132, c.p.c., art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo la Corte d’appello determinato l’indennità attraverso una motivazione apparente, inidonea a chiarire il percorso logico-argomentativo seguito per decidere la causa, omettendo di considerare i rilievi dei c.t.p. alle conclusioni del c.t.u. circa la riscontrata natura del fondo con valore residuo di cava utilizzabile. Al riguardo, la ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto, evidenziato dai c.t.p., relativo all’assoluta impossibilità, in relazione ai terreni ablati, di ottenere l’autorizzazione per l’apertura di una cava estrattiva, omettendo di esprimere una propria autonoma valutazione del fatto controverso, tralasciando di analizzare le risultanze delle c.t.p., senza indicare le motivazioni dell’adesione alle conclusioni del c.t.u. e del dissenso dalle c.t.p.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,132 c.p.c., art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo il giudice del merito omesso l’esame di un fatto decisivo della causa, in ordine alla classificazione della cava in questione, non come cava ordinaria ma di prestito, come riconosciuto dalla Monteco s.r.l. nel verbale di redazione dello stato di consistenza, considerato altresì che dal catasto regionale delle attività estrattive si desumeva che il terreno in questione risultasse pianeggiante e non interessato da attività estrattive.

Circa il ricorso incidentale, il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 61 c.p.c. e ss., art. 191 c.p.c. e ss., nonchè omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo, non avendo la Corte d’appello qualificato l’area oggetto dell’esproprio di natura edificatoria specifica, trattandosi di area che ricade in contesti industriali di fatto, caratterizzati da un’ampia presenza di cave, da una discarica di rifiuti in fase di post-gestione e da un impianto di trattamento di rifiuti per la produzione di energia (biogas). Al riguardo, la ricorrente deduce che: premessa l’approvazione da parte del Consiglio comunale, nel 1996, del progetto preliminare relativo ad una variante al piano urbanistico, per la realizzazione di un centro di prima lavorazione per materiali provenienti da raccolta differenziata di r.s.u. e di un impianto di compostaggio, entrambi localizzati in località (OMISSIS), secondo il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 208, comma 6, l’approvazione sostituiva ad ogni effetto pareri, autorizzazioni e concessioni, comportando anche la dichiarazione di pubblica utilità; sussisteva la possibilità di trasformare il suolo ad iniziativa privata, in mancanza dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio all’atto del decreto di localizzazione (che è poi intervenuta con l’approvazione del progetto di impianto). La ricorrente ne deduce che la Corte territoriale non avrebbe indicato i motivi per i quali le norme del piano urbanistico del Comune di Ugento siano prevalenti, ai fini della qualificazione edilizia dell’area in questione come agricola, rispetto all’individuazione della stessa area come industriale, alla stregua dei vari atti deliberativi e dei decreti commissariali.

Il secondo motivo deduce omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso, in relazione all’art. 116 c.p.c., comma 1 e art. 191 c.p.c. e ss., non avendo la Corte territoriale tenuto conto della maggiore capacità estrattiva della cava, alla luce del mancato approfondimento da parte del c.t.u. circa la ritenuta natura di una falda permanente profonda.

I due motivi del ricorso principale – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi – sono infondati. Invero, la Corte territoriale ha chiaramente motivato sulla qualificazione della natura non edificatoria dei terreni espropriati, aventi destinazione agricola, e della loro utilizzabilità estrattiva come cava; pertanto, la doglianza relativa alla motivazione apparente non ha pregio. Va osservato al riguardo che, se è vero che la motivazione della sentenza impugnata, nel recepire le conclusioni del c.t.u., non ha esaminato e valutato le osservazioni critiche formulate dal c.t.p. (allegate e trascritte nel ricorso), è altresì vero che il prospettato vizio di insufficiente motivazione è declinato in ordine ad una fattispecie ormai abrogata, ex art. 360, n. 5, a seguito della riforma del 2012.

Va osservato che la decisione impugnata è conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di determinazione dell’indennità di esproprio di un terreno destinato a cava occorre fare riferimento alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e, pertanto, al valore venale del bene che, nella specie, va ragguagliato al parametro del materiale complessivamente estraibile dalla cava sino al suo esaurimento. Trattasi di criterio omnicomprensivo, che non è compatibile con la liquidazione, in favore dell’espropriato, di una ulteriore indennità per l’occupazione della cava, con la funzione di indennizzarlo della privazione del godimento del bene oggetto del procedimento di esproprio e della mancata percezione dei frutti nel corso dell’occupazione medesima, in quanto avuto conto delle modalità di liquidazione dell’indennità d’espropriazione, che fa riferimento al valore dei materiali estraibili durante il periodo di godimento della cava e non prevede il riconoscimento di un reddito in periodi e per causa ulteriori rispetto a quelli già considerati – si tradurrebbe in una ingiustificata duplicazione della medesima indennità (Cass., SU, n. 5088/14).

E’ stato altresì affermato che, in tema di determinazione dell’indennità di esproprio, l’utilità economica del bene rappresenta l’unità di misura del suo valore venale. Ne consegue che la cava, pur in mancanza di autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, viene in considerazione come strumento di produzione del reddito correlato alla estrazione del materiale, per tutto e solo il tempo della sua prevista utilizzabilità e tale reddito costituisce il razionale riferimento per la determinazione dell’indennità di espropriazione dovuta per l’ablazione di tale fonte reddituale (Cass., n. 20760/12). Nel caso concreto, parte ricorrente si duole che la Monteco s.r.l. non potrebbe avere l’autorizzazione a riaprire la cava; la censura è infondata in quanto generica, e non riproduce le norme che lo impedirebbero. Invero, dalla c.t.u. si evince l’impossibilità per i terreni ablati di conseguire l’autorizzazione per l’apertura di cave estrattive, ma non anche la riattivazione di cave dismesse, come nella fattispecie. Pertanto, la potenziale utilizzabilità della cava in questione priva di rilevanza ogni discussione sull’asserita natura di cava “di prestito”.

Il primo motivi del ricorso incidentale è inammissibile. La ricorrente deduce che il decreto commissariale di localizzazione dell’area oggetto dell’esproprio avrebbe impresso alla stessa area la natura di zona industriale, in quanto destinata a complesso di smaltimento di r.s.u., inferendone che tale mancata qualificazione avesse precluso l’indennità per i manufatti e il soprassuolo che includeva anche il materiale stoccato risultante dal verbale di consistenza del 20.4.07. La censura introduce una questione nuova, non avendo costituito oggetto del giudizio svoltosi innanzi alla Corte territoriale; infatti, nel giudizio di merito la Monteco s.r.l. aveva dedotto la determinazione dell’indennità sulla base delle capacità estrattive della cava, senza sollevare questioni relative alla qualificazione come area industriale del terreno su cui insisteva la cava. La Corte territoriale, ai fini della determinazione dell’indennità d’esproprio, pur rilevando la destinazione agricola del fondo in questione, che ne escludeva ogni uso edificatorio, ha tenuto conto dell’utilizzazione intermedia dello stesso fondo, quantificando il valore del terreno sulla base del valore residuo del materiale estraibile dalla cava ancora da sfruttare- al netto di tutte le spese necessarie- escludendo un ulteriore indennizzo relativo al valore dei manufatti esistenti sul terreno.

Pertanto, la censura è anche diretta al riesame dei fatti in ordine alla determinazione del criterio di valutazione dell’utilizzazione intermedia del fondo.

Il secondo motivo è infondato. La parte ricorrente si duole che la Corte territoriale avrebbe omesso la motivazione, ovvero formulato un’insufficiente motivazione, circa le effettive e maggiori potenzialità estrattive della cava, come desumibile dalle osservazioni critiche alla c.t.u. formulate dal c.t.p. con particolare riferimento all’accertamento della natura di una falda presente nella cava in questione. Invero, la Corte ha motivato sui criteri di calcolo parametrati alle concrete potenzialità estrattive della cava, sulla base di una c.t.u., fondata su un “piano tecnico economico di gestione cava”; in particolare, la stessa ricorrente incidentale ha evidenziato che il c.t.u. aveva depositato una relazione integrativa sulla questione suddetta, ribadendo quanto esposto nel primo elaborato in ordine alla presenza di una falda superficiale ad una profondità variabile di circa 90-92 m slm, alimentata dalle acque meteoriche per la quale la normativa prescriveva l’obbligo di protezione, vietando ogni attività estrattiva.

Pertanto, la censura in esame attiene al merito della motivazione dalla Corte territoriale, incensurabile in questa sede.

Parimenti inammissibile, ratione temporis, è la doglianza afferente all’insufficiente motivazione, poichè declinata riguardo alla precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Dato il rigetto di entrambi i ricorsi, le spese del giudizio vanno compensate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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