Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11810 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. II, 14/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 14/05/2010), n.11810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3652-2007 proposto da:

COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco, in proprio ed in

nome e per conto dell’Ufficio territoriale del Governo di Roma, in

persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FRACASSINI 18, presso lo studio dell’avvocato VENETTONI

ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato PALA GESUALDO ANTONIO

(dell’Area Avvocatura), giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 95/2006 del GIUDICE DI PACE di CIVITAVECCHIA,

depositata il 30/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Civitavecchia con sentenza del 30 gennaio 2006 accoglieva l’opposizione proposta da B.B. avverso L’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e il comune di Civitavecchia, per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione prot.

5565/285-04 del 28 gennaio 2005. Il comune di Civitavecchia ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 19 gennaio 2007, in nome proprio e in nome e per conto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, denunciando violazione dell’art. 204 C.d.S. relativamente al termine per l’adozione del provvedimento, ritenuto superato dalla sentenza impugnata.

L’opponente è rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato. Il ricorso è inammissibile. Confermando la propria giurisprudenza, questa Corte ha ritenuto che in materia di opposizione a sanzioni amministrative emesse per violazione delle norme sulla circolazione stradale, l’art. 205 C.d.S., comma 3, che consente al Prefetto, ove sia legittimato passivo nel giudizio di. opposizione, di delegare la tutela giudiziaria all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore qualora questa sia anche destinataria dei proventi, va interpretata nel senso che oggetto della delega (analogamente alla delega contemplata dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4) è esclusivamente la difesa dell’amministrazione prefettizia nel giudizio di opposizione e non anche l’autonomo potere di impugnare la sentenza ove sfavorevole (Cass. 4815/08).

La facoltà dell’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione di farsi rappresentare nel giudizio di opposizione davanti al Pretore, a norma dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4 da funzionari appositamente delegati deve intendersi limitata al giudizio di primo grado, riprendendo vigore nel giudizio di legittimità la regola generale stabilita dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 9 secondo cui la rappresentanza e difesa delle Amministrazioni dello Stato è riservata all’Avvocatura Generale dello Stato (Cass. 6629/96).

Consegue da questi principi che il Sindaco di Civitavecchia non era legittimato a rilasciare mandato per l’impugnazione proposta dall’ente locale “in nome e per conto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma”.

Il Comune poteva ricorrere, autonomamente, soltanto avverso la statuizione relativa alle spese processuali del giudizio di primo grado, essendo stato condannato In proprio, in solido con la Prefettura, a rifonderle alla opponente. Sul punto non è stata però svolta alcuna censura.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA