Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11810 del 12/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 18/11/2016, dep.12/05/2017),  n. 11810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25573-2011 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA IPPONIO 8,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FERRI, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 132/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 20/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE RICCARDI;

udito per la ricorrente l’Avvocato FERRI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 14/06/2010 la Commissione Tributaria Regionale di Roma rigettava l’appello proposto da M.A. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento di Euro 11.221,59 per imposta di registro, ipotecaria e catastale per l’anno 1997, scaturita da due avvisi di liquidazione notificati il 20/10/2003, emessi per decadenza dalle agevolazioni prima casa, che, non essendo stati impugnati, erano divenuti definitivi il 19/12/2003; il debito tributario veniva iscritto a ruolo il 29/04/2005, e riportato nella cartella di pagamento impugnata, con notifica eseguita il 13/06/2005.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione M.A., Avv. Roberto Ferri, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Violazione e falsa applicazione di legge, e, in particolare, del D.Lgs. n. 46 del 1999, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e D.P.R. 43 del 1988, art. 43: deduce che con riferimento alla cartella impugnata sia decorso il termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, in quanto, essendo gli avvisi di liquidazione divenuti definitivi il 19/12/2003, il ruolo avrebbe dovuto essere formato entro il 31/12/2004; sostiene che l’art. 17 cit. fosse, all’epoca, vigente, essendo la sua abrogazione intervenuta soltanto con il D.L. n. 106 del 2005; lamenta l’erroneità dell’interpretazione dei giudici di merito, che hanno ritenuto inapplicabile il termine di decadenza di cui all’art. 17 cit., dichiarando applicabile, alle imposte di registro, catastali e ipotecarie, il termine di prescrizione decennale previsto dal T.U. 131 del 1986 per la riscossione dei tributi; invero, il D.P.R. 43 del 1988, art. 67 ha previsto che i concessionari per la riscossione provvedano alla riscossione di tutte le imposte, comprese le imposte di registro, e il D.P.R. n. 46 del 1999, art. 67 prevede che “si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato diverse dalle imposte sui redditi”; inoltre, il D.P.R. 46 del 1999, art. 23 che avrebbe escluso l’applicabilità dell’art. 17 cit. in materia di imposte di registro non sarebbe applicabile, riferendosi soltanto alle iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio; infine, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78non rileverebbe, in quanto non viene contestata la prescrizione del credito tributario, bensì la decadenza del diritto alla riscossione.

2.2. Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.: lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi sulla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 sotto il profilo del rispetto del termine decadenziale per l’individuazione del quale occorre far riferimento non alla formazione del ruolo, ma alla notifica della cartella esattoriale.

3. Si è costituita, mediante deposito di controricorso, l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso, ed evidenziando che l’iscrizione a ruolo non è avvenuta sulla base di un accertamento, bensì sulla base di un mero avviso di liquidazione, quale atto di riscossione, per decadenza dai benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa; deduce che con la riforma del 1999 è stata introdotta una disciplina uniforme dell’attività di riscossione, tuttavia non applicabile a tutti i settori impositivi, ma soltanto alle imposte sui redditi e all’IVA, come previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23; secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, per le imposte di registro l’azione di riscossione non è soggetta ad altro termine che a quello di prescrizione previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78.

4. Con memoria tempestivamente depositata la ricorrente ha invocato il giudicato esterno in relazione alla sentenza della CTR di Roma del 23/07/2010 emessa nei confronti del coobbligato in solido, Sette Tommaso, che aveva dichiarato legittima l’applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 in relazione alla medesima cartella esattoriale impugnata, annullandolo per decadenza dai termini di iscrizione a ruolo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Il ricorso è infondato.

3. Sulla questione proposta con il primo motivo, invero, è stato chiarito che, in tema di imposta di registro, non si applica il termine di decadenza sancito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, bensì quello di prescrizione decennale previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78 trattandosi di imposta non inclusa nell’ambito di operatività dell’art. 17 cit. in quanto non ricompresa nei tributi cui fa riferimento il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che, successivamente al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, ha nuovamente escluso dai ruoli e dalla decadenza tutte le imposte diverse da quelle sul reddito e dall’IVA (Sez. 5, Sentenza n. 12748 del 06/06/2014, Rv. 631117).

Nella fattispecie in esame, infatti, si applica senza dubbio la prescrizione decennale prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 e non rileva pertanto la mancata iscrizione a ruolo del tributo entro il termine di cui al D.P.R 29 settembre 1973, n. 602, art. 17 non applicabile all’imposta di registro.

Infatti, in materia di termine di decadenza per la iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 nel quadro della nuova disciplina della riscossione dei tributi introdotta dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è vero che il disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, lett. c) (secondo cui le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio debbono essere resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo), si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito e quindi, oltre all’I.V.A., anche agli altri tributi indiretti specificamente richiamati dal D.P.R. n. 43 del 1988, art. 67. Tuttavia l’imposta di registro rimane esclusa dall’ambito di operatività della norma di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, lett. c) in quanto non ricompresa nei tributi cui fa riferimento il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha nuovamente escluso dai ruoli e dalla decadenza tutte le imposte diverse da quelle sul reddito e dall’Iva.

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto il rigetto della doglianza proposta con l’atto di appello era assorbita dalla decisione con la quale la CTR ha ritenuto non applicabile il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17.

5. Quanto all’eccezione dell’efficacia del giudicato esterno proposta con la memoria, la deduzione è infondata.

Va, al riguardo, rammentato che l’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di “petitum” e di “causa petendi” (Sez. 1, Sentenza n. 6830 del 24/03/2014, Rv. 630132); in tema di giudicato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorchè tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo (Sez. 5, n. 3187 del 18/02/2015, Rv. 634517, che, nella fattispecie, ha escluso l’identità delle parti nei due giudizi instaurati dal contribuente avverso il provvedimento di diniego di rimborso – l’uno contro l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette e l’altro contro l’Intendenza di Finanza – e conseguentemente ha rigettato l’appello incidentale, proposto dell’Agenzia delle entrate per la violazione del divieto di “ne bis in idem”).

Nel caso in esame, il giudicato invocato dalla ricorrente riguarda il giudizio tra Sette Tommaso e l’Agenzia delle Entrate, sicchè non ricorre l’identità di parti.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, secondo il principio della soccombenza, che vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.000,00, oltre spese per la prenotazione a debito.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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