Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11810 del 09/06/2016

Cassazione civile sez. III, 09/06/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 09/06/2016), n.11810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 76/2013 proposto da:

C.M.R., ((OMISSIS)), domiciliata ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato FEDERICO GAVINO con studio in GENOVA, VIA

MARAGLIANO 10/3 giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ATERNO 9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

PELLICCIARI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO FORGIONE giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 458/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/04/2012, R.G.N. 972/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato CLAUDIO PELLICCIARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del maggio 2011, il Tribunale di Genova accolse la domanda proposta da P.M. contro C.M.R., condannando la convenuta a corrispondere all’attrice la somma di Euro 81.000,00, oltre accessori, a titolo di canoni per l’utilizzo dei locali e dei servizi dello studio medico di proprietà della stessa P. dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 2003, respingendo, altresì, le domande riconvenzionali avanzate dalla C. per ottenere il pagamento del giusto compenso per l’opera prestata e il risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale o ex art. 2043 c.c. e del danno morale/esistenziale.

2. – Avverso tale decisione proponevano impugnazione sia la C. (in via principale), che la P. (in via incidentale, sul solo capo di condanna relativo alle spese di lite); la Corte di appello di Genova, con sentenza resa pubblica il 27 aprile 2012, respingeva l’appello principale ed accoglieva parzialmente quello incidentale, con condanna della C. anche al pagamento delle spese del grado.

2.1. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale riteneva che tra la C. e la P. fosse stato concluso “un contratto in base al quale la convenuta avrebbe dovuto corrispondere un canone di Lire 3.000.000 mensili per usufruire di due locali nei quali portare le proprie attrezzature sanitarie, degli altri locali comuni e dei servizi dello studio”.

Ciò alla luce delle risultanze istruttorie e, segnatamente, della prova testimoniale, dando prevalenza alle deposizioni dei testi M. e B., commercialisti dell’attrice e, specialmente, del secondo, in quanto presente “alla trattativa tra le parti”, reputando, altresì, “prive di pregio” le doglianze dell’appellante sulla “disparità del numero di testi escussi in primo grado”, giacchè l’istruttoria era “stata svolta in maniera completa ed esaustiva attraverso l’escussione di ben dodici testimoni”.

2.2. – Il giudice di appello respingeva, inoltre, l’eccezione dell’appellante sul divieto di prova testimoniale ai sensi degli artt. 2721 e 2723 c.c., “in quanto la denuncia inviata il 23/7/1998 dalla P. all’Ordine dei Medici di (OMISSIS) per segnalare la presenza nel proprio studio della C.” non poteva “dirsi integrare alcun tipo di contratto, trattandosi di una semplice comunicazione diretta all’ordine professionale a fini amministrativi/disciplinari”.

2.3. – La Corte territoriale riteneva, poi, irrilevanti le contraddizioni addotte dalla C. circa i termini del suddetto accordo e quanto allegato e dichiarato dall’attrice in giudizio, potendo intendersi il riferimento all’uso di “due locali” quale oggetto del contratto “non necessariamente come uso esclusivo, ma anche come uso di due locali utilizzati anche da altri professionisti dello studio, a rotazione, a seconda delle esigenze del momento”.

2.4. – Quanto alla ritardata attivazione della P. nella richiesta di riscossione dei canoni, questa era da ritenersi “conciliabile” con il “rapporto di amicizia esistente da lungo tempo tra le due donne”.

2.5. – Il giudice di secondo grado reputava, altresì, che il comprovato obbligo della C. di corrispondere i canoni di locazione non poteva “venire meno” per il fatto che la stessa avesse posto “la propria dipendente a disposizione dello studio intero, pagasse le spese di pulizia a cadenza mensile e contribuisse anche al pagamento delle spese per straordinari”.

2.6. – La Corte ligure escludeva, poi, che potesse essere riconosciuto alla C. il compenso “per l’opera prestata a favore della P.”, essendo stato provato che la prima era “stata retribuita per tali prestazioni”, nè poteva “ravvisarsi nella fattispecie una prestazione d’opera coordinata e continuativa da parte della C. a favore dei pazienti dello studio”, risultando dimostrato che “le assenze della P. dallo studio per la campagna elettorale e per esercitare l’attività medico legale” erano “state sporadiche” e che “se la P. non era presente allo studio neanche erano fissati appuntamenti per i suoi ammalati”.

2.7. – Il giudice di appello riteneva di non poter accogliere neppure la domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale, giacchè assente la mala fede in capo alla P., posto che, in base alle deposizioni testimoniali, era emerso che proprio la C. “non aveva aderito alla proposta”, prospettatale nel 2002, “di entrare a far parte di una costituenda società o, in alternativa, di collaborare con la stessa”. Nè, peraltro, era stata fornita dalla stessa appellante alcuna dimostrazione di un danno morale o esistenziale e, prima ancora, del “fatto illecito su cui esso si fonderebbe”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre C.M.R. sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso P.M..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione “dell’art. 2721 c.c. e/o dell’art. 2723 c.c.”.

Il giudice di primo grado avrebbe errato ad ammettere (peraltro senza motivazione) la prova per testi, alla quale essa C. si era opposta, “sull’esistenza e stipulazione di un contratto di locazione inter partes” in violazione dell’art. 2721 c.c., non potendo trovare applicazione la deroga prevista dal secondo comma dello stesso articolo, nè essendo state valutate al riguardo le contraddizioni degli atti giudiziari e dei documenti prodotti (richiesta della P. di pagamento effettuata solo del 2003; dichiarazione della P. all’Ordine dei medici del luglio 1998 circa l’ospitalità gratuita della C. nello studio professionale).

Peraltro, la Corte territoriale avrebbe preso erroneamente in considerazione, con motivazione incongrua, soltanto la norma dell’art. 2723 c.c., in riferimento alla predetta dichiarazione del luglio 1998.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Non solo la ricorrente, in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non indica la specifica sede processuale nella quale avrebbe tempestivamente eccepito l’inammissibilità della prova testimoniale ammessa, nonchè (ma sul punto neppure vi è generica allegazione) dedotto la relativa nullità dopo l’ammissione (posto che, in assenza di tempestive eccezione di inammissibilità e deduzione di nullità, l’irritualità della ammissione della prova sarebbe sanata: cfr. Cass., 29 marzo 2005, n. 6555, Cass., 19 settembre 2013, n. 21443), ma introduce un tema di inammissibilità della prova – quello generale sulla dimostrazione di esistenza del contratto di locazione – che non trova riscontro nella sentenza impugnata e neppure nei motivi di gravame dalla stessa a suo tempo proposti (e riportati in ricorso alle pp. 5/8), vertendo, motivi e sentenza, unicamente sulla questione di ammissibilità della prova in relazione alla dichiarazione rilasciata nel luglio 1998 dalla P. all’Ordine dei medici di (OMISSIS).

Invero, il motivo appare ancora calibrato ad una critica avverso la sentenza di primo grado, mancando, come detto, di cogliere appieno la portata della decisione assunta dalla Corte di appello, la quale sul predetto punto non è, del resto, investita da censure specifiche, nè consentanee al vizio di legittimità dedotto, giacchè con esse la parte prospetta soltanto la propria interpretazione degli atti processuali.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 245 e 209 c.p.c., con riferimento all’art. 24 Cost..

Il giudice di primo grado e quello di appello avrebbero “respinto la richiesta di audizione dei restanti testimoni indicati dall’esponente, nei precisi termini che le erano stati assegnati, con ciò violando le norme di cui agli artt. 245 e 209 c.p.c.” e del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Inoltre, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare che l’istruttoria era completa ed esaustiva, mentre ciò non risultava affatto in relazione alle ragioni avanzate da essa C..

2.1. – Il motivo è infondato.

La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell’espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l’esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga – con giudizio che, se congruamente motivato (ciò potendosi anche desumere per implicito dal complesso della motivazione), si sottrae al sindacato di legittimità – superflua l’ulteriore assunzione della prova (tra le altre, Cass., 22 aprile 2009, n. 9551;

Cass., 10 giugno 2009, n. 13375).

Nella specie, la Corte di appello (cfr. sintesi al par.2.1. del “Ritenuto in fatto” che precede) ha congruamente evidenziato la completezza ed esaustività della prova assunta tramite l’escussione di “ben dodici testimoni” e tale motivazione neppure è stata censurata specificamente nella sua intrinseca portata, avendo la ricorrente, peraltro, insistito su una insussistente violazione di legge processuale.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1571 c.c.”, “erroneo inquadramento degli accordi intercorsi quale contratto di locazione o di fornitura di servizi”, “omesso esame di un fatto decisivo della controversia”, “omessa e/o insufficiente applicazione dell’art. 115 c.p.c.” e “violazione dell’art. 2697 c.c.”.

La Corte territoriale avrebbe ritenuto dimostrata l’esistenza di un contratto di locazione inter partes per un corrispettivo di Lire 3.000.000 mensili senza che ciò fosse provato, essendo anche le deposizioni testimoniali in contrasto con le risultanze agli atti (interrogatorio formale della P., documenti – segnatamente, la lettera del 20 marzo 2003 – e difese avversarie), là dove neppure si è tenuto conto, da parte del giudice di appello, che essa C. aveva comunque già pagato una parte di quanto preteso dalla P., in ragione di “retribuzione dipendente, materiali di consumo, spese di pulizia mensile, straordinari saltuariamente corrisposti”.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

Le censure della ricorrente, per come confezionate (ossia proponendo l’interpretazione della volontà negoziale in base ad una certa lettura degli atti processuali effettuata dalla stessa parte, peraltro senza neppure dedurre in quale violazione di canoni di esegesi contrattuale sia incorso il giudice del merito), si pongono in diretto ed immediato contrasto con il consolidato principio (tra le tante, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465) per cui, “in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati”.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “omessa applicazione degli artt. 1241 e1243 c.c.”, nonchè “carenza di motivazione e/o contraddittorietà della motivazione”.

Gli “atti sia preprocessuali sia processuali (lettera 20.3.2003, atto di citazione) attestano – anche se non provano – che il pagamento dell’ingente “canone” preteso forfettariamente sarebbe stato onnicomprensivo, vale a dire comprensivo non solo del godimento di due stanze in via esclusiva – cosa che non è – ma anche di servizi e di spese di materiali di consumo”.

Il “giudice di merito” avrebbe, dunque, errato nel ritenere “comunque dovuto il canone e non operando la legittima compensazione richiesta” da essa C. e su cui non vi sarebbe stata pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c..

4.1. – Il motivo è inammissibile.

Con esso non si indica, in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la sede processuale nella quale, in primo grado, sia stata tempestivamente dedotta l’eccezione di compensazione rispetto alla quale si lamenta l’omessa pronuncia da parte della Corte territoriale, giacchè, trattandosi di eccezione in senso stretto e non rilevabile d’ufficio, la relativa proposizione in sede di gravame (come risulterebbe dalle conclusioni del relativo atto riportate in sentenza) era inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, con correlativo obbligo della Corte territoriale di non esaminarla nel merito; obbligo rilevabile, anche d’ufficio, in sede di legittimità (tra le altre, Cass., 6 dicembre 2004, n. 22786).

5. – Con il quinto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, “n. 3”, “carenza di motivazione e/o contraddittorietà violazione in ordine alla prestazione di lavoro continuativo effettuato dalla ricorrente”, nonchè, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, “omesso esame sulla eccezione di competenza funzionale del Giudice del lavoro in ordine alla domanda riconvenzionale”.

La Corte di appello (come anche il Tribunale) non avrebbe esaminato l’eccezione “relativa alla prestazione di lavoro continuativa operata dalla ricorrente e sicuramente di competenza esclusiva del Tribunale di Genova in veste di Giudice del lavoro”, ai sensi dell’art. 409 c.p.c., comma 1, n. 3, stante la presenza continuativa in studio, per otto ore giornaliere.

Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sul rigetto della domanda risarcitoria correlata alla “previsione della costituzione di una associazione professionale”.

5.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

Non è, infatti, apprezzabile alcuna omessa pronuncia in ordine alla “eccezione” di incompetenza funzionale del giudice adito in favore di quella funzionale del giudice del lavoro, giacchè la Corte ligure (cfr. sintesi al par.2.6. del “Ritenuto in fatto” che precede) ha espressamente escluso che, nella specie, sussistessero i presupposti della c.d. parasubordinazione, con ciò palesando chiaramente l’infondatezza della richiesta rimessione della causa al giudice del lavoro ai sensi dell’art. 409 c.p.c., comma 1, n. 3.

Quanto, poi, alle censure avverso il rigetto della domanda risarcitoria, esse si infrangono contro la sufficiente ed adeguata motivazione del giudice di appello (cfr. sintesi al par.2.7. del “Ritenuto in fatto” che precede), priva di errori in diritto, della quale neppure criticano intrinsecamente la portata, giacchè con esse si sviluppa un’alternativa ricostruzione della vicenda in base alla personale valutazione delle prove operata dalla parte, che in tal modo si è venuta a sostituire, inammissibilmente, al giudice del merito in compito ad esso esclusivamente riservato.

6. – Il ricorso deve, dunque, essere rigettato e la ricorrente condannata, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA