Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1181 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. un., 21/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30875-2018 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, con

ordinanza n. 6073/2018 depositata il 18/10/2018 nella causa tra:

COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

D.T. S.R.L.;

– resistente non costituitasi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo risolversi il sollevato

conflitto negativo di giurisdizione, riconoscendo la sussistenza

della cognizione arbitrale in ordine alla controversia in questione,

con le consequenziali statuizioni.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. Il T.A.R. della Campania – Napoli, con ordinanza n. 6073 del 3.10.2018, pubblicata in data 18.10.2018, resa nel giudizio n. 4981 del 2016, ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ex art. 11, comma 3 del CPA, disponendo la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte.

2 Questi i fatti:

– il Comune di Trentola Ducenta propose domanda di arbitrato, come previsto dall’art. 23 della convenzione n. 14 del 2002 intercorsa con la società D.T. a r.l., per l’accertamento dell’inadempimento della società rispetto all’obbligo di realizzare alcune unità immobiliari di cui all’atto di compravendita n. (OMISSIS) col Comune, con conseguente risoluzione della compravendita e condanna della resistente alla restituzione dei beni ceduti e al risarcimento del danno del danno da inadempimento della convenzione;

– la società sottopose a sua volta all’arbitro diversi quesiti, relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della convenzione n. (OMISSIS), per effetto dell’intervenuto annullamento giurisdizionale del P.I.P., nonchè relativi alla risoluzione per eccessiva onerosità della predetta convenzione in conseguenza della sentenza della Corte Cost. n. 348/2207, e delle sentenze della Corte d’Appello di Napoli che avevano rideterminato l’ammontare delle indennità di espropriazione. Chiedeva poi la risoluzione dell’atto di compravendita n. (OMISSIS) per effetto della caducazione del P.I.P. e la condanna del Comune di Trentola Ducenta al risarcimento dei danni subiti per l’annullamento del P.I.P.;

– il collegio arbitrale con lodo depositato il 1.7.2016 dichiarava la propria carenza di giurisdizione, richiamando il contenuto dell’art. 133, comma 1, lett. a) n. 2 c.p.a. e dell’art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a., in quanto la clausola compromissoria era contenuta in una convenzione ormai inefficace, stante l’intervenuto annullamento del P.I.P. presupposto;

– il Comune riassumeva tempestivamente il giudizio dinanzi al T.A.R. Campania riproponendo le domande già proposte in sede arbitrale, compresa la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento della convenzione (per aver la società cagionato, con il suo comportamento, l’annullamento delle delibere di adozione ad approvazione del P.I.P.) e per perdita di chances e chiedendo accertarsi il suo diritto a percepire la penale di cui all’art. 15 della convenzione;

– la società convenuta si costituiva spiegando domanda riconvenzionale con la quale chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della convenzione, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità della convenzione e per intervenuta caducazione del P.I.P., e la condanna dell’amministrazione comunale anche al risarcimento dei danni. Spiegava altresì eccezione di difetto di giurisdizione del g.a., rientrando le questioni oggetto di causa tra quelle convenzionalmente devolute alla competenza arbitrale.

3. – Tanto premesso, il TAR Campania, ritenuta la fondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione proposta, in quanto le domande proposte rientravano tra quelle convenzionalmente devolute alla competenza arbitrale ed erano tutte in materia di diritti soggettivi, sulla base dell’art. 12 CPA, richiamate numerose pronunce di legittimità sulla autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui essa si riferisce, ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, rimettendo alle Sezioni Unite della Cassazione la decisione sulla giurisdizione.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, il ricorso è ammissibile in quanto va in questa sede confermato che la ripartizione del potere giurisdizionale tra gli arbitri ed il giudice amministrativo nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva di quest’ultimo non dà luogo ad una questione di competenza, ma ad una questione di giurisdizione, la cui mancata riproposizione ad opera delle parti attraverso l’impugnazione del lodo con cui gli arbitri abbiano dichiarato il proprio difetto di giurisdizione non impedisce al giudice amministrativo, dinanzi al quale là causa sia stata riassunta, di sollevare d’ufficio il conflitto di giurisdizione (principio recentemente riaffermato, con ampia ricostruzione normativa, da Cass. S.U. n. 1251 del 2019).

2. Nel merito, deve essere dichiarata la giurisdizione degli arbitri a risolvere la presente controversia, conformemente alle conclusioni rese dal Procuratore generale:

– l’art. 23 della convenzione conclusa dalle parti, n. (OMISSIS), prevede che “qualsiasi controversia – di natura tecnica amministrativa o giuridica;

– che dovesse insorgere tra la concedente e concessionaria in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione durante o al termine

della presente convenzione sarà deferita ad un collegio di tre arbitri rituali…Il collegio arbitrale avrà sede in Napoli e giudicherà secondo diritto”;

il successivo contratto di compravendita n. (OMISSIS) richiama la clausola compromissoria inserita nella convenzione, e quindi essa si applica anche alle controversie che da tale ultimo contratto possono scaturire;

– l’art. 12 del codice del processo amministrativo (come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 1, lett. a), entrato in vigore l’8 dicembre 2011) prevede che le controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, seppur devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli artt. 806 c.p.c. e segg.;

– le domande proposte vertono in materia di diritti soggettivi, venendo in rilievo i comportamenti inadempienti delle parti rispetto agli obblighi assunti con la convenzione, che potrebbero aver causato l’annullamento del P.I.P.: non si discute della legittimità o meno dell’annullamento del piano di insediamento urbanistico, ma solo dei reciprocamente dedotti inadempimenti;

– l’operatività della clausola arbitrale resisterebbe anche nel caso dell’eventuale annullamento della convenzione in cui essa era inserita, se il P.I.P. fosse stato effettivamente annullato, come indicato dal TAR nella ordinanza con la quale solleva d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, e se di conseguenza fosse caduta nel nulla la convenzione attuativa di esso, perchè la clausola compromissoria costituisce un contratto autonomo ad effetti processuali, anche quando sia inserita nell’atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola; nè, data la loro autonoma funzione, tra i due contratti sussiste tecnicamente un rapporto di accessorietà, come è espressamente riconosciuto dall’art. 808 c.p.c., comma 3, nel testo introdotto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25 – applicabile nella specie “ratione temporis” – secondo cui la validità e, quindi, anche l’efficacia, della clausola compromissoria devono essere valutate in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce. (principio affermato da Cass. n. 22608 del 2011 e ripreso da Cass. n. 18134 del 2013, Cass. n. 8868 del 2014). Avendo la controversia ad oggetto diritti soggettivi, trova applicazione la L. n. 205 del 2000, art. 6, comma 2 (vigente all’epoca della stipulazione della convenzione e del contratto di compravendita, e successivamente trasfuso nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 12), il quale consente di deferirne la risoluzione ad arbitri, alla duplice condizione che l’arbitrato abbia carattere rituale e che la decisione abbia luogo secondo diritto: condizioni, queste ultime, entrambe rispettate dalla clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 della convenzione n. 14 del 2002 stipulata tra le parti che prevede espressamente che qualsiasi controversia sulla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della convenzione saranno deferite ad un collegio di tre arbitri rituali, e che il collegio arbitrale sia tenuto a decidere secondo diritto; i patti e le condizioni contenute nella convenzione sono poi integralmente richiamati nell’art. 3 del successivo contratto di compravendita.

La proposizione d’ufficio del conflitto di giurisdizione esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del collegio arbitrale a decidere la controversia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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