Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1181 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 19/01/2011), n.1181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10932/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intinto –

avverso la sentenza n. 361/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO del 5/12/07, depositata il 19/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, nella quale il contribuente non ha svolto attività difensiva, è stata depositata in cancelleria relazione per la trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c:

“La CTR della Calabria accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo fondata la sua istanza di rimborso IRAP per le annualità 1998, 1999 e 2000, e compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso la sentenza della CTR ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, lamentando la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 e la violazione dell’art. 2697. Il contribuente intimato non svolge attività difensiva.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, in quanto la sentenza della CTR merita di essere censurata nella parte in cui, in violazione della stessa lettera della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9, ha respinto la richiesta di declaratoria d’inammissibilità del ricorso introduttivo (con cui si domandava il rimborso IRAP) formulata in appello da parte erariale. Infatti, anche per precedenti condoni, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che dalla definizione agevolata non possa derivare alcun diritto al rimborso. Il contribuente ha la facoltà di corrispondere quanto dovuto in base alla definizione agevolata in via amministrativa, ma non può fare affidamento sull’inizio o sulla prosecuzione del procedimento contenzioso, non essendo le due vie cumulabili, ma alternative: pertanto, dalla definizione agevolata non potrà mai derivare il diritto al rimborso di somme eventualmente già versate.

Inoltre, l’utilizzo della sanatoria preclude ex lege istanze di rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza di presupposto impositivo (nella specie, IRAP), poichè il condono ha, tra l’altro, proprio lo scopo di definire transattivamente le controversie sull’esistenza di tale presupposto. (Cass. n. 195/2004;

in riferimento al condono ex L. n. 289 del 2002, Cass. n. 25611/08, Cass. n. 3682/2007, 6504/07; Cass. n. 25240/2007 ed altre conformi).

L’accoglimento del primo motivo assorbe ogni decisione in ordine al secondo.

Atteso l’effetto estintivo della controversia a seguito del condono – che interviene automaticamente sulla base della richiesta del contribuente che intende avvalersene – e risultando in atti la successiva adesione del contribuente alla sanatoria fiscale (che comporta la rinuncia alla richiesta di rimborso IRAP presentata e ad ogni contenzioso derivante da essa), l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide quanto espresso nella relazione in ordine alla fondatezza della censura erariale e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbito il secondo e la sentenza deve essere cassata, con decisione nel merito, rigettandosi il ricorso introduttivo della contribuente.

Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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