Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11809 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 27/10/2016, dep.12/05/2017),  n. 11809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

UNIBEN s.r.l., a socio unico in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Antonio Bertoloni n. 29, presso l’avv. Paolo Berruti, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Alessandro Voglino, giusta

delega in atti;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 100/07/09, depositata il 15 settembre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

ottobre 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Alessandro Voglino per la ricorrente e l’avvocato dello

Stato Gianna Galluzzo per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata, il quale ha concluso per l’ inammissibilità o, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La UNIBEN s.r.l., a socio unico in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello della contribuente e confermata la legittimità dell’avviso di accertamento ad essa notificato per il recupero a tassazione, a titolo di IRPEG, oltre interessi e sanzioni, di reddito imponibile per l’anno 2001, a seguito del disconoscimento del riporto, a diminuzione del reddito di quell’anno d’imposta, di perdite dichiarate in relazione agli esercizi 1998 e 1999, in applicazione della disciplina di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30 sulle cosiddette società non operative o di comodo.

Il giudice d’appello ha affermato in sintesi che: a) la società ha come oggetto sociale la locazione e la sublocazione di beni immobili propri, nonchè l’attività finanziaria, e che essa è proprietaria di un immobile, poi ceduto nel 2001, da adibire a casa di cura, i cui lavori risultano ultimati nel 1997; b) la società dal 1998 era da considerarsi in periodo di normale svolgimento dell’attività contemplata nell’oggetto sociale e nell’arco temporale 1998/2001 non sono stati rilevati impedimenti a tale svolgimento, non potendo rilevare la circostanza della mancata autorizzazione regionale per l’esercizio della casa di cura – peraltro richiesta nel 2001 -, poichè nelle more l’immobile poteva essere utilizzato per l’attività sociale; c) l’accertamento presenta tutti gli elementi fattuali e giuridici necessari e sufficienti per la pretesa tributaria ed il contribuente è stato ampiamente posto in grado di esercitare – come di fatto ha esercitato – il diritto di difesa.

2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

3. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di ricorso, riproposto in appello, concernente la nullità dell’avviso di accertamento derivante dal mancato rispetto del termine di sessanta giorni da assegnare al contribuente per fornire la risposta alla richiesta di chiarimenti, ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, comma 4.

Premesso che in effetti il giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi sul punto, il Collegio può evitare la cassazione con rinvio, trattandosi di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (tra altre, Cass. n. 21968 del 2015).

La questione è infondata.

La norma citata prevede (nel testo vigente ratione temporis), per quanto qui interessa, che “l’accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta”.

Ora, è pur vero che il questionario inviato alla ricorrente assegnava – come è pacifico – il termine di quindici giorni per fornire la risposta, ma è altrettanto pacifico, da un lato, che l’avviso di accertamento è stato emesso oltre un anno dopo e, dall’altro, che la contribuente afferma espressamente di avere, nel termine indicato, “puntualmente fornito i chiarimenti e le giustificazioni richiesti mediante un’ampia relazione”, così riconoscendo che la pur errata indicazione di un termine inferiore a quello stabilito dalla legge (errore che di per sè non determina nullità del successivo atto impositivo, emanato dopo il termine dilatorio prescritto) non ha determinato alcuna compressione del suo diritto di difesa.

2. Col secondo motivo, è denunciata la violazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 1, censurando la sentenza impugnata per avere il giudice a quo ritenuto applicabile nella specie la citata normativa sulle società non operative, o di comodo, nonostante che la ricorrente non si trovasse in un periodo di normale svolgimento dell’attività e avesse comunque fornito la prova contraria alla presunzione di non operatività.

Il motivo è inammissibile, poichè prospetta un vizio di violazione di legge contestando, in realtà, l’accertamento di fatto compiuto al riguardo dal giudice di merito, da censurare sotto il profilo del vizio di motivazione, ciò che la ricorrente fa con il motivo successivo.

3. Con il terzo motivo, infatti, è denunciata l’insufficienza della motivazione circa la sussistenza delle circostanze sopra indicate.

Il motivo è anch’esso inammissibile, o comunque infondato.

Come riportato in narrativa, il giudice d’appello ha accertato, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, che la società, nell’anno oggetto di verifica (2001), e già dal 1998, doveva considerarsi in periodo di normale svolgimento dell’attività contemplata nell’oggetto sociale (cioè la locazione e la sublocazione di immobili), essendo ormai conclusi i lavori di costruzione del bene immobile di proprietà, da adibire a casa di cura, e non assumendo rilievo la circostanza della mancata autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria, poichè il bene stesso poteva comunque essere utilizzato nell’ambito della suddetta attività.

A fronte di tale valutazione di fatto, la ricorrente oppone censure generiche e non decisive, tendenti in realtà a meramente contrapporre a quella operata dal giudice la propria, opposta, valutazione.

4. Il quarto motivo concerne l’omessa pronuncia sulla domanda di annullamento dell’avviso di accertamento impugnato perchè fondato su motivi nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto della richiesta di chiarimenti in precedenza inoltrata alla contribuente.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè la mancata riproduzione degli atti messi a raffronto (questionario e avviso di accertamento) impedisce a questa Corte di valutare decisività e fondatezza della censura.

5. Con il quinto ed ultimo motivo, la ricorrente denuncia nuovamente l’omessa pronuncia in ordine alla domanda di annullamento dell’avviso impugnato in ragione della mancata applicazione del D.P.R. n. 442 del 1997, art. 1, comma 1. In particolare, deduce che il giudice a quo non si è pronunciato sulla censura con la quale aveva contestato il proprio inquadramento quale società immobiliare, anzichè, in base ai comportamenti concludenti da essa tenuti, ai sensi della norma citata, quale azienda del settore sanitario.

Il motivo è inammissibile, essendo evidente che tale doglianza è stata implicitamente rigettata attraverso l’accertamento di fatto compiuto sul punto dal giudice, là dove ha espressamente individuato l’oggetto sociale della contribuente nell’attività di locazione e sublocazione di immobili.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 8000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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