Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11808 del 14/05/2010
Cassazione civile sez. II, 14/05/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 14/05/2010), n.11808
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 385-2007 proposto da:
CGIL – CISL UIL ROMA e LAZIO in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43,
presso lo studio dell’avvocato CASSANO UMBERTO, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA
COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAIMONDO ANGELA
(dell’Avvocatura Comunale), giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 594/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA del
6.12.05, depositata il 09/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Umberto Cassano che si riporta
alla cessata materia del contendere.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che
conferma le conclusioni scritte.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Roma con sentenza del 9 gennaio 2006 dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dalla Federazione di Roma e provincia di CGIL – CISL e UIL avverso il comune di Roma per l’annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS). Esponeva che la cartella, inerente la determinazione dirigenziale n. (OMISSIS), era stata ritualmente notificata e che quindi non era ammissibile l’opposizione recuperatoria avverso la violazione cui la cartella si riferiva, che, stando al ricorso, concerneva l’art. 28 del regolamento sulle pubbliche affissioni.
I sindacati opponenti hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 18 dicembre 2006; il comune di Roma ha resistito con controricorso.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.
Parte ricorrente ha depositato il 11 gennaio 2010 memoria e documenti prodotti ex art. 372 c.p.c.. La memoria è stata depositata fuori termine; per la documentazione, se rilevante, non sussiste limite temporale alla produzione.
Osserva il Collegio che i documenti si riferiscono all’adesione alla sanatoria in materia di affissioni di pubblicità ideologica di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 7, punto 2. Parte ricorrente ha prodotto copia della relativa domanda inoltrata nel 2008 all’amministrazione comunale e del bollettino di versamento relativo alle violazioni commesse nel 1995, nonchè copia della notificazione a controparte eseguita in data 4 gennaio 2010.
Il ricorso risulta pertanto inammissibile, perchè la più recente sanatoria della violazione relativa all’abusiva affissione (che si tratti della violazione risalente al 1995 è confermato dal controricorso) ha fatto venir meno l’interesse del debitore a ricorrere. In tal senso si è espressa questa Corte (Cass. 21122/08):
“Nel corso del giudizio di legittimità’ possono essere prodotti i documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l’interesse alla definizione del procedimento, rientrando tale produzione nell’ambito di applicazione dell’art. 372 c.p.c., comma 2 riguardante la facoltà di deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso”. Anche nella specie, relativa proprio a condono di una violazione amministrativa relativa ad affissione abusiva, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere (cfr.
anche Cass. 16341/09; 5438/08).
Discende da quanto esposto l’inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo a carico di parte ricorrente, giacchè la virtuale soccombenza va posta a carico di essa, che ha contrastato la sentenza impugnata con riferimento alla notifica del provvedimento sanzionatorio. Invano infatti il ricorso lamenta il vizio di notifica della determinazione dirigenziale, ricevuta, secondo la sentenza impugnata, da persona delegata; ciò comporta la Presunzione “iuris tantum” di effettività dell’incarico e dunque la ritualità della notifica dell’atto sanzionatorio non tempestivamente impugnato e divenuto definitivo.
(Cass. SU 20473/05; Cass. 2835/09).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 400 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010